ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03535

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 378 del 05/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: DI BIAGIO ALDO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
Data firma: 05/10/2010


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 05/10/2010
Stato iter:
06/10/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/10/2010
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2010
Resoconto SCOTTI VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
 
REPLICA 06/10/2010
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/10/2010

SVOLTO IL 06/10/2010

CONCLUSO IL 06/10/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03535
presentata da
ALDO DI BIAGIO
martedì 5 ottobre 2010, seduta n.378

DI BIAGIO. -
Al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:

l'Italia ha sottoscritto nel maggio 2003, ma non ancora ratificato, la convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, «sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori»;

la suindicata convenzione, che interviene su quella precedente del 1961, reca tutti i provvedimenti di protezione del minore e dei suoi beni, ad eccezione dell'adozione (già regolamentata a livello internazionale dalla convenzione dell'Aja del 1993), degli obblighi alimentari (già regolamentati dalla convenzione dell'Aja del 1973), la sottrazione dei minori (già regolamentata da una convenzione del 1980) e di alcuni provvedimenti elencati nell'articolo 4 (ad esempio materia delle successioni, previdenza sociale, decisioni sul diritto di asilo e in materia di immigrazione), rientrando nel campo di applicazione della convenzione i provvedimenti che regolano i rapporti fra genitori e figli e quelli che dispongono sulla protezione dei minori;


la convenzione si applica in tutte le fattispecie in cui emergono aspetti di «internazionalità»: il testo reca infatti disposizioni miranti alla determinazione di quale Stato è competente ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore; alla definizione della competenza delle autorità del Paese in cui il minore si trova fisicamente per l'adozione di tutti provvedimenti d'urgenza; al riconoscimento della legge applicabile dalle autorità competenti; alla determinazione in particolare di qual è la legge applicabile alla «responsabilità genitoriale»; al riconoscimento dell'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti; infine alla determinazione delle dinamiche di cooperazione fra gli Stati coinvolti nell'emanazione e nel riconoscimento dei provvedimenti su minori;

uno degli aspetti che innova rispetto alle disposizioni del 1961 va ricercato nella costituzione di un'autorità centrale e nell'istituzione di una procedura di «consultazione» fra le autorità dei due Paesi di residenza attuale e di residenza «futura» del minore, al fine di garantire alle decisioni in materia minorile un riconoscimento il più possibile «uniforme» nei vari Stati con il superamento del limite territoriale dello Stato in cui il provvedimento è stato emesso;


la ratifica della convenzione in esame è obbligatoria per lo Stato italiano in seguito alla decisione del Consiglio europeo del 5 giugno 2008 (2008/431/CE) con cui l'Italia, fra altri Stati, è stata «autorizzata» alla ratifica stessa entro il 5 giugno 2010. Termine spirato senza alcun tipo di riscontro o intervento da parte dello Stato e delle autorità competenti;


l'Italia ha ratificato buona parte degli strumenti internazionali volti alla protezione dell'infanzia e dei suoi diritti, fra cui merita particolare menzione la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (New York 1989), nel cui articolo 5 si legge che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente»;


l'Italia in quanto membro attivo dell'Unione europea ha l'obbligo di ottemperare alle disposizioni e alle prospettive da questa individuate; l'Unione europea infatti ha interesse alla ratifica in quanto si tratta di una convenzione di natura «mista», che per alcuni aspetti ricade sotto la competenza dei singoli Stati membri (così la legge applicabile alla custodia e alle altre misure di protezione dell'infanzia), mentre per altri ricade nella competenza esterna esclusiva dell'Unione europea nell'ambito dell'obiettivo della creazione di uno spazio giuridico comune all'interno dell'Unione (così la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti tra i vari Stati dell'Unione europea);

nel Trattato di Lisbona, in vigore dal 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha inserito per prima volta i diritti dei minori tra gli obiettivi comuni: nell'articolo 3 si legge che l'«Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore»; i diritti dei minori, e in particolare, il principio del suo superiore interesse è contenuto anche nell'articolo 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha assunto un valore che può essere definito «costituzionale»; nella Costituzione della Repubblica italiana, agli articoli 10 e 117, si fa espresso riferimento, tra l'altro, agli obblighi assunti dallo Stato italiano con la stipulazione di convenzioni internazionali; questa convenzione, allo stato degli atti, è stata già ratificata da alcuni Paesi dell'Unione europea, e, mentre le istituzioni dei Paesi «storici» dell'Unione (come la Spagna e il Regno Unito) hanno già approvato una legge di autorizzazione della ratifica, l'Italia manca ancora all'appuntamento, nonostante - tra l'altro - la comunicazione in merito della Commissione europea del 24 giugno 2010, e le raccomandazioni ricevute in occasione dell'incontro tecnico tenutosi a Bruxelles il 5 luglio 2010;

l'importanza di questa convenzione era stata richiamata dalle 86 associazioni italiane attive per la difesa dei diritti dell'infanzia riunite nel «Gruppo CRC» nel «Il rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia», pubblicato a novembre 2009 e diffuso in occasione della conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza tenutasi a Napoli;

la decisione del Consiglio dell'Unione europea è vincolante e la Commissione europea, in applicazione dei poteri riconosciuti al trattato sul funzionamento dell'unione europea, ha il potere di valutare l'inerzia da parte degli Stati membri oppure la mancanza di volontà di procedere alla ratifica, al fine di attivare la procedura prevista nell'articolo 258 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato di Lisbona) contro la violazione dei trattati;


il mancato riscontro da parte dell'Italia in merito alla ratifica del provvedimento lascerebbe emergere il rischio che la Commissione europea attivi la suindicata disposizione sanzionatoria per la violazione dei trattati, procedura che prevede una fase giudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e che potrebbe anche comportare una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto del diritto comunitario;


in data 30 settembre 2010, il Ministero degli affari esteri, provvedendo a rispondere ad un atto parlamentare concernente le questioni in esame, ha evidenziato di aver costituito un tavolo di lavoro interministeriale con i dicasteri della giustizia e dell'interno per approfondire le modalità di armonizzazione del nostro ordinamento giuridico ai contenuti della convenzione. Ma non sono noti gli aspetti operativi attinenti alle attività di questa «commissione» né tanto meno il timing delle attività considerando il forte ritardo dell'Italia sulla ratifica;

esiste la chiara e doverosa esigenza da parte del nostro Paese di far fronte ai propri impegni internazionali procedendo in tempi rapidi alla ratifica della convenzione -:

se sussistano ragioni ostative da parte del Governo alla presentazione, in tempi celeri, del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, considerato che il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea hanno sollecitato tale ratifica in quanto materia di competenza parzialmente comunitaria. (5-03535)