ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03531

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 378 del 05/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/10/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2010
DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO 12/01/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 05/10/2010
Stato iter:
12/01/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/01/2011
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 12/01/2011
Resoconto GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/10/2010

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 12/01/2011

DISCUSSIONE IL 12/01/2011

SVOLTO IL 12/01/2011

CONCLUSO IL 12/01/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03531
presentata da
MANUELA GHIZZONI
martedì 5 ottobre 2010, seduta n.378

GHIZZONI, MADIA e DE PASQUALE. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
ai sensi dell'articolo 1, comma 647, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), in attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali. Il successivo comma 648 prevede che, al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008. Il comma 650 ha stabilito che all'onere derivante dalle disposizioni del comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
l'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, stabilisce che ogni anno ciascuna università destina una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse disponibili per assunzioni di nuovo personale «all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230»;
lo stesso articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto- legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 esclude dal computo del predetto 60 per cento le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dall'articolo 1, comma 650 della stessa legge;
con il decreto ministeriale 24 novembre 2009, n. 212, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, direzione generale per l'università, ha ripartito fra le università italiane la quota relativa alla terza tranche dello stanziamento citato, stabilendo che lo stanziamento ministeriale copra la totalità del costo di ciascuna assunzione;
il combinato disposto delle succitate disposizioni impone che la spesa per le assunzioni della terza tranche non sia compresa nel computo del limite del 60 per cento delle risorse disponibili da destinare all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
con la nota prot. 893 del 5 agosto 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, direzione generale per l'università, ha inviato a tutti i rettori delle università italiane le indicazioni da seguire per l'utilizzo dei cosiddetti «punti organico»;
la predetta nota, in palese contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, informa che la procedura PROPER in sede di verifica dell'utilizzo dei punti organico conteggia i ricercatori di qualsivoglia tipologia con valore pieno (0,50 PO) ai fini della verifica del rispetto del limite del 60 per cento, in tal modo ricomprendendo la spesa per le assunzioni della terza tranche nel computo del limite -:
se il Ministro non ritenga necessario intraprendere le iniziative necessarie per ripristinare il pieno rispetto della legge;
se ritenga di inviare quanto prima una nota correttiva a tutti i rettori, onde evitare che le università incorrano in violazioni delle leggi vigenti.
(5-03531)