ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03433

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 371 del 21/09/2010
Firmatari
Primo firmatario: DUSSIN GUIDO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 21/09/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA 21/09/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 21/09/2010
Stato iter:
22/09/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 22/09/2010
Resoconto DUSSIN GUIDO LEGA NORD PADANIA
 
RISPOSTA GOVERNO 22/09/2010
Resoconto MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 22/09/2010
Resoconto DUSSIN GUIDO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/09/2010

SVOLTO IL 22/09/2010

CONCLUSO IL 22/09/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03433
presentata da
GUIDO DUSSIN
martedì 21 settembre 2010, seduta n.371

GUIDO DUSSIN e ALESSANDRI. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:

da alcuni anni diversi soggetti operanti nel settore della rigenerazione delle cartucce di toner per stampanti ricevono indicazioni spesso contrastanti su quesiti da essi posti alle autorità territoriali competenti, circa la possibilità di poter svolgere le proprie attività artigianali di ricarica del materiale consumato, in laboratori aventi sedi nei perimetri delle città di riferimento, nonché riguardo alla esatta classificazione della tipologia delle loro attività;

il lavoro di tali soggetti consiste nel ricostituire le cartucce di toner in via di esaurimento, in tal senso rifornendo con nuovo materiale scrivente il pezzo consumato. L'operazione avviene previa consegna onerosa dello stesso pezzo da rifornire, dall'utente interessato all'operatore competente, realizzando per questo scopo un contratto di conto lavorazione;

nel caso in questione, le cartucce di cui trattasi rimangono sempre di proprietà dell'utente e l'operatore artigianale provvede, a titolo oneroso, ad assoggettare a manutenzione funzionale i componenti che riceve, rifornendoli di ricariche o altre sostanze tecniche necessarie al loro buon funzionamento;

in certi casi, purtroppo, le autorità locali competenti ad autorizzare l'apertura di tali esercizi artigianali e commerciali, negano il rilascio del permesso, affermando che l'attività di manutenzione che essi svolgono rientra nell'ambito della disciplina della gestione dei rifiuti, in tal senso affermando che una cartuccia esaurita o in via di esaurimento costituisce di fatto un rifiuto;

la questione è stata pertanto rimessa alle autorità provinciali competenti ed anche in questo caso alcune province hanno confermato che le cartucce esaurite o in via di esaurimento sono da definire come rifiuti. Altre province, secondo l'interrogante correttamente, hanno escluso che si trattasse di gestione di un rifiuto esonerandoli dai relativi obblighi di legge;

sulla stessa questione si è espresso anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che già nel giugno 2007 aveva più puntualmente chiarito che l'attività in conto lavorazione per la ricarica delle cartucce dei toner sia da configurarsi come un rapporto contrattuale tra enti ed imprese che ha ad oggetto la cessione in conto lavorazione delle cartucce esauste da sottoporre a manutenzione, purché il contratto preveda anche la restituzione all'ente cedente delle medesime cartucce rigenerate. In tali circostanze l'operazione di ricarica si considera al di fuori della normativa dei rifiuti, in quanto l'ente cedente non intende disfarsi delle proprie cartucce di toner esaurite, ma intende unicamente sottoporle ad un processo di ricarica per poterle continuare ad utilizzare;

ad oggi, molti potenziali operatori del settore della ricarica delle cartucce di toner esausti che intendono aprire nuove attività, incontrano seri ostacoli ad entrare in esercizio proprio perché le amministrazioni locali interpretano come rifiuto il materiale consumabile esausto per le stampanti, a prescindere da ogni necessaria ed obbligatoria contestualizzazione della volontà da parte del relativo proprietario di mantenerlo nella propria disponibilità previa sottoposizione ad un processo di ricarica, oppure di volersene disfare ed abbandonarlo secondo la vigente normativa;

la giurisprudenza interna ha fornito numerosi elementi chiarificatori sulla nozione del rifiuto. Nella sentenza della Cassazione penale, sezione III, 26 giugno 1997, n. 6222 (udienza 22 maggio 1997), Gulpen e altro si legge: «In tema di smaltimento di rifiuti, la definizione di rifiuto deve essere improntata al criterio oggettivo della "destinazione naturale all'abbandono", non rilevando l'eventuale riutilizzazione né la volontà di disfarsi della sostanza o dell'oggetto, sicché, quando il residuo abbia il suddetto carattere, ogni successiva fase di smaltimento rientra nella disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e, dopo la sua abrogazione, in quella del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;

dalle decisioni giurisprudenziali in materia emerge, inoltre, come il problema di individuare il significato del termine disfarsi non si ponga tanto per le operazioni di smaltimento, in cui il definitivo distacco dal bene dal produttore e la perdita di utilità per lo stesso sono di regola evidenti, quanto per le operazioni tese al recupero e/o al reimpiego del bene;

il momento soggettivo (decisione di disfarsi) e il momento prescrittivo (l'obbligo di disfarsi) sono i due punti cardine del concetto di «nascita» del «rifiuto» in senso giuridico;

in merito alle cartucce di toner per stampanti esaurite o non più integre, per adempiere in maniera efficace la loro funzione, esse rappresentano un rifiuto del medesimo prodotto quando il relativo detentore intende «abbandonarle» ed, in tal senso, segue le procedure allo scopo dettate dalla normativa in materia di rifiuti;

in tale ambito, una volta assolto il momento soggettivo della decisione del disfarsi, e appurato che quindi si è di fronte ad un rifiuto, per la successiva gestione, si applicano le pertinenti misure del decreto 22 ottobre 2008;

appare evidente che se il detentore di cartucce di toner per stampanti non decide di disfarsene, esse rimangono un prodotto e non rientrano nell'ambito della normativa dei rifiuti;

appare altresì evidente che una rinnovata iniziativa chiarificatrice dei contenuti e della portata della normativa in materia, a partire dal fatto che non costituisce rifiuto la cartuccia di toner consumata che tramite un rapporto di conto lavorazione viene consegnata dal possessore all'operatore che ne effettua la manutenzione e dopo il processamento di ricarica viene riconsegnata allo stesso possessore in maniera funzionale, costituirebbe un fattore efficace per la nascita di nuove ed auspicabili attività imprenditoriali dirette alla rigenerazione delle cartucce di toner per stampanti e di altro materiale consumabile di analoga natura, con indubitabili effetti positivi anche in termini di contributo alla riduzione della produzione di rifiuti e delle emissioni climalteranti, evitando il consumo di ulteriori materie prime anche di origine petrolifera -:

se per le finalità di cui trattasi, non intenda chiarire definitivamente, nei termini di cui in premessa, che le complessive attività attinenti al processo di ricarica delle cartucce di toner per stampanti non rientrano fra quelle soggette alla normativa sui rifiuti.(5-03433)