BRAGANTINI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
le VLT, o videolotterie, sono gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; essi sono esteriormente simili alle new slot, ma sono caratterizzati da un'offerta multipla di gioco e da una possibilità di vincita più elevata;
il decreto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. N. 124/CGV del 22 gennaio 2010 stabilisce, all'articolo 9, che: "Gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in:
a) sale bingo di cui decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo;
b) agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1
o marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006;
c) agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale 2006/16109 del 12 maggio 2006;
d) negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;
f) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS";
un recente comunicato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha confermato che, secondo la vigente normativa, le videolotteries possono essere installate esclusivamente negli «ambienti dedicati» elencati nel decreto precedentemente citato, muniti della licenza ex articolo 88 del TULPS; al contrario sono esclusi dalla possibilità di ospitare tali apparecchi gli altri esercizi pubblici ed, in particolare, i bar, soggetti ad autorizzazione ex articolo 86 del TULPS;
secondo alcuni articoli apparsi recentemente sugli organi di stampa, la questura di una provincia ligure ha concesso l'autorizzazione all'installazione dei terminali per le videolotteries ad un bar, in violazione delle norme in materia;
tale violazione costituisce un pericoloso precedente che rischia di ampliare la diffusione delle VLT in tutti i pubblici esercizi, con pericolose ricadute economiche e sociali e con una potenziale sovrapposizione con le slot machine -:
in che modo il Governo, tramite l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sia intervenuto nel caso specifico per verificare la corretta applicazione delle norme in materia di autorizzazione all'installazione delle VLT e se intenda intervenire con un provvedimento per chiarire ulteriormente gli ambiti in cui i terminali per le videolotterie possono essere installati. (5-03431)