FLUVI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate modalità e termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro;
la disposizione non precisa in cosa si sostanzino i nuovi obblighi di trasmissione telematica, demandando al provvedimento direttoriale sia la tempistica sia l'ampiezza delle operazioni soggette a trasmissione;
l'obbligatorietà prevista nel citato articolo 21 del decreto-legge è da intendersi come invio telematico all'Agenzia delle entrate di un documento recante i dati della fattura emessa e non va confusa con l'obbligatorietà (che non esiste, almeno al momento), della cosiddetta «fatturazione elettronica», intesa come scambio telematico del documento emesso in formato elettronico tra fornitore e cliente;
con questa norma il Governo non considera la possibilità di introdurre nuovi oneri a carico dei contribuenti, solo due anni dopo aver cancellato, in nome della semplificazione, il registro telematico dei rapporti con i clienti e fornitori; la disposizione in questione infatti propone un adempimento più oneroso per i contribuenti, perché ripetuto più volte nel tempo, rispetto al registro clienti e fornitori che avveniva con una comunicazione annuale;
ai dati raccolti dall'Agenzia delle entrate per fini antievasione mancheranno le operazioni di importo inferiore a 3.000 euro, nell'asserita convinzione che queste operazioni siano meno rilevanti per realizzare le frodi «carosello», ma non si prende in considerazione la possibilità che le operazioni fraudolente possono anche essere parcellizzate in modo da eludere il controllo;
secondo la relazione tecnica, gli adempimenti introdotti con la predetta norma, nonché le sanzioni previste in caso di violazione, determineranno effetti di deterrenza dei comportamenti evasivi, con conseguente recupero di gettito, stimato dalla medesima relazione in oltre 600 milioni di euro per l'anno 2011 e in oltre 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, ragioni per cui sarebbe necessaria un'attuazione urgente della norma;
per l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate non viene stabilito alcun termine e ad oggi, a oltre un mese dall'approvazione della legge di conversione del citato decreto-legge n. 78 del 2010, non c'è traccia del provvedimento e la norma è di fatto inefficace -:
a che punto sia giunto l'iter per l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di attuazione della citata normativa, anche in considerazione del rilevante recupero di gettito attribuito dal Governo all'applicazione di tale norma. (5-03388)