DESIDERATI. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:
la direttiva 2008/87/CE ha introdotto modifiche alla normativa in materia di navigazione interna, individuando le condizioni e i requisiti tecnici richiesti per le navi utilizzate per tale navigazione, e per il rilascio dei relativi certificati comunitari di abilitazione;
gli Stati le cui vie navigabili non sono collegate internamente alla rete navigabile di altri Stati membri, come l'Italia, hanno facoltà di derogare alla normativa;
il legislatore italiano ha peraltro deciso di recepire la direttiva, allo scopo di fornire agli operatori del settore un valido e comunque necessario riferimento tecnico da impiegare nella costruzione e gestione delle unità navali impiegate nella navigazione interna, limitando però la sua applicazione alle navi nuove (navi la cui chiglia sia stata impostata successivamente al 30 dicembre 2008), in considerazione dell'antieconomicità dell'adattamento del naviglio esistente, rispetto alla sua progressiva sostituzione con navi rispondenti ai più avanzati parametri di sicurezza;
il rispetto dei requisiti tecnici indicati dalla direttiva e, conseguentemente, nel decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, di recepimento della direttiva stessa, con particolare riferimento alle dimensioni minime delle navi richieste per il rilascio del certificato comunitario, risulta estremamente oneroso, soprattutto per coloro che esercitano le proprie attività di navigazione nei bacini lacuali;
l'articolo 6 del citato decreto legislativo prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della navigazione interna effettuata nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, in quanto vie navigabili non collegate alla rete degli altri Stati membri, può prevedere con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, deroghe totali o parziali dall'applicazione delle norme contenute nel suddetto decreto -:
quali iniziative intenda assumere, anche esercitando la facoltà di deroga espressamente riconosciuta dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2009, al fine di adeguare le prescrizioni contenute nella normativa sopra citata alle specifiche condizioni di navigazione nei laghi e nei bacini italiani. (5-03334)