ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03309

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: OCCHIUTO ROBERTO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 28/07/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/07/2010
Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/07/2010
Resoconto OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO
 
RISPOSTA GOVERNO 29/07/2010
Resoconto VIALE SONIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/07/2010
Resoconto OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/07/2010

SVOLTO IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03309
presentata da
ROBERTO OCCHIUTO
mercoledì 28 luglio 2010, seduta n.360

OCCHIUTO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

le società fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, alla luce delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e delle norme contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese, sono assoggettate ad imposizione in Italia sui redditi ivi prodotti, a condizione che esse posseggano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

per alcuni settori economici e categorie di business l'individuazione dei criteri per la configurazione dell'esistenza di una stabile organizzazione è oggettivamente più complessa e tuttora oggetto di attenzione, sia in Paesi nostri concorrenti sia, anche e soprattutto, in sede OCSE;
ad esempio, nel campo del commercio elettronico, sebbene la disciplina nazionale sia, nei suoi tratti essenziali, conforme al modello di convenzione contro le doppie imposizioni approvato dall'OCSE, alcune primarie società estere operanti nel settore collocano i propri server elettronici al di fuori del territorio dello Stato, anche se essi sono impiegati in operazioni essenziali nell'attività d'impresa svolta direttamente nel territorio dello Stato, al fine di occultare l'esistenza di una propria stabile organizzazione in Italia;

ancora a titolo di esempio, nel settore del trasporto aereo, è noto che alcune compagnie cosiddette low cost, operanti anche su tratte effettuate integralmente in territorio italiano adottano modalità operative analoghe per dissimulare la presenza di stabili organizzazioni in Italia, svolgendo, pertanto, la propria attività d'impresa in totale esenzione di imposta, a differenza delle altre compagnie aeree, nazionali e straniere, che svolgono la stessa attività e sono regolarmente e correttamente assoggettate ad imposizione sui redditi prodotti in Italia;

tale modalità operativa, in modo che non appare conforme ai princìpi di uguaglianza e capacità contributiva, reca palese nocumento in termini concorrenziali e di politica dei prezzi a tutte le altre realtà aziendali, nazionali e non, che versano regolarmente le imposte dovute per le attività svolte nel territorio dello Stato, direttamente o tramite proprie stabili organizzazioni ivi ubicate -:

se sia a conoscenza degli illustrati fenomeni e quali iniziative di carattere normativo intenda adottare o promuovere onde raggiungere l'obiettivo di una uniforme imposizione fiscale tra le descritte realtà imprenditoriali. (5-03309)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

doppia imposizione

esenzione fiscale

imposta sul reddito

impresa estera

reddito imponibile