ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03308

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 28/07/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/07/2010
Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/07/2010
Resoconto PAGANO ALESSANDRO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 29/07/2010
Resoconto VIALE SONIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/07/2010
Resoconto PAGANO ALESSANDRO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/07/2010

SVOLTO IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03308
presentata da
ALESSANDRO PAGANO
mercoledì 28 luglio 2010, seduta n.360

PAGANO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il regime per la determinazione delle operazioni imponibili ai fini IVA è stato profondamente innovato dalle modifiche recentemente introdotte dal decreto legislativo n. 18 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/8/CE, per quanto riguarda il luogo di prestazione dei servizi;

in particolare, il regime di territorialità IVA delle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo IVA in Italia (prestatore) in favore di un soggetto passivo d'imposta residente in altro Stato membro dell'Unione europea (committente) è ora disciplinato dall'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

ai sensi del predetto articolo 7-ter l'operazione sopra indicata si considera territorialmente effettuata nel Paese del committente: pertanto, il prestatore italiano dovrà emettere fattura senza applicazione dell'imposta in quanto, mancando il presupposto territoriale, si tratta di operazione fuori campo IVA;

le modifiche introdotte del citato decreto legislativo comportano, in sostanza, sotto questo profilo, che le predette operazioni di intermediazione passano da un regime di non imponibilità ad un regime di fuori campo IVA;

tali modifiche stanno avendo importanti ricadute, in particolare sugli operatori nazionali che effettuano prestazioni di agenzia nei confronti di un soggetto passivo residente in altro Stato membro dell'Unione europea che si avvalgono a loro volta delle prestazioni fornite da sub-agenti operanti nel territorio nazionale in forza di specifici contratti di agenzia;

infatti, mentre in precedenza i servizi prestati dall'agente al committente estero fruivano del regime di non imponibilità, con conseguente formazione, per l'agente, dello status di esportatore abituale e possibilità di non applicare l'IVA anche sui servizi da lui acquistati presso soggetti passivi nazionali (nella specie, dai propri sub-agenti), ora, a decorrere dal 1o gennaio 2010, tali prestazioni di servizio risultano escluse dall'IVA, e sono pertanto irrilevanti ai fini della costituzione dello status di esportatore abituale, con la conseguenza che le prestazioni effettuate dai sub-agenti nazionali nei confronti dell'agente devono essere fatturate con applicazione dell'IVA;

questa modifica comporta un significativo aggravio di oneri per gli agenti, i quali maturano rilevanti crediti IVA sulle provvigioni corrisposte ai sub-agenti operanti sul territorio nazionale, per recuperare i quali dovranno attendere il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria;

tale circostanza ha evidentemente sollevato numerose preoccupazioni presso i contribuenti interessati, i quali hanno presentato interpello all'amministrazione finanziaria per avere una definitiva conferma circa l'effettivo regime IVA applicabile a tali operazioni e per verificare se la normativa vigente possa essere interpretata nel senso di considerare come fuori campo IVA anche le prestazioni di servizio effettuate dai sub-agenti nazionali nei confronti dell'agente, sulla base di un'interpretazione normativa basata sul principio di consequenzialità tra le provvigioni ricevute dall'agente e quelle corrisposte da quest'ultimo ai suoi sub-agenti, atteso che le somme erogate ai sub-agenti dovrebbero essere considerate come quota parte della provvigione riconosciuta all'agente stesso, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 «La base imponibile delle (...) prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al (...) prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al (...) committente»;

in tale contesto, al fine di evitare fenomeni elusivi, l'applicazione di tale regime di fuori campo IVA potrebbe essere subordinato alla presenza di specifiche clausole, nei contratti stipulati tra le parti, ed all'apposita indicazione nelle scritture contabili, in sede di registrazione della fattura emessa, della quota della provvigione ricevuta dall'agente che, di fatto, viene «traslata» al sub-agente -:

se il regime IVA applicabile alle predette operazioni corrisponda alla ricostruzione normativa indicata in premessa, se non ritenga di disporre che l'amministrazione finanziaria emani atti di normativa secondaria volti a fare definitiva chiarezza in materia, e se sussista la possibilità di applicare il medesimo regime di fuori campo IVA sia alle prestazioni di servizio fornite dall'agente nei confronti del committente estero sia alle prestazioni di servizio fornite all'agente dai suoi sub-agenti nazionali, evitando in tal modo la formazione di ingenti crediti IVA in capo all'agente stesso, nel pieno rispetto della normativa ed assicurando comunque la piena tutela degli interessi dell'erario.
(5-03308)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

clausola contrattuale

IVA

prestazione di servizi