SOGLIA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000 n. 43, all'articolo 9, comma 1, prevede espressamente che: «il concessionario presta all'amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a prima richiesta o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456,89) per ciascuna sala al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi»;
con decreto in data 16 dicembre 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nei confronti della Banca Popolare di Garanzia scpa, con sede in Padova, già in amministrazione straordinaria, e la sottopposizione della stessa a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2, del testo unico bancario;
la Banca Popolare di Garanzia è specializzata nel rilascio di garanzie alle imprese e garantisce diverse società concessionarie del gioco del «Bingo» nei confronti della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, beneficiaria della fideiussione;
la stessa Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato era a conoscenza della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria sin dagli inizi dell'anno 2009 e, una volta intervenuto il decreto di sottoposizione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, non ha esitato ad intimare alle società concessionarie del «Bingo» di presentare un'altra garanzia entro il termine brevissimo di 30 giorni, pena la revoca della concessione;
le fideiussioni bancarie rilasciate a favore delle società concessionarie risultano essere presenti e valide nella banca dati della centrale rischi della Banca d'Italia;
le fideiussioni, stando alle risultanze della visura elaborata dalla centrale rischi, non si sono estinte per effetto del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Garanzia;
i concessionari, divenuti destinatari del provvedimento di revoca della concessione del gioco del «Bingo», devono comunque reperire altra garanzia equivalente di euro 516.456,89 e contestualmente devono estinguere i rapporti ancora pendenti con il precedente fideiussore in liquidazione coatta amministrativa;
le attuali condizioni del contesto economico e la generale scarsa propensione del sistema bancario ad erogare finanziamenti alle imprese rendono difficile il reperimento di idonee garanzie da parte delle società concessionarie, destinatarie del provvedimento di revoca: tale situazione critica è aggravata dal mancato «scarico» dalla centrale rischi della Banca d'Italia delle precedenti garanzie rilasciate in favore della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per conto dei concessionari dalla Banca Popolare di Garanzia in liquidazione coatta amministrativa -:
quali iniziative intenda intraprendere per tutelare questi imprenditori concessionari del gioco del «Bingo» che sono a rischio di revoca della concessione e quindi del fallimento delle proprie imprese, con tutte le negative ricadute in termini occupazionali ed economici. (5-03256)