BOBBA. -
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
la cooperativa orizzonti sociali Lombardia, in data 25 giugno 2010, è subentrata alla precedente cooperativa orizzonti sociali, nella gestione della «Casa Soggiorno Anziani» di Arborio, a seguito di gara informale mediante procedura negoziata, indetta dal comune di Arborio;
i dirigenti del nuovo gestore sono gli stessi del precedente, essendo la cooperativa orizzonti sociali Lombardia un surrogato della prima, istituita attraverso un atto di cessione di ramo d'azienda, in quanto la cooperativa uscente non avrebbe potuto partecipare alla gara, essendo insolvente al contratto di appalto in scadenza per morosità fiscale nei versamenti di competenze per TFR e per i continui ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, oltre ad avere in atto pignoramenti presso il comune autore della gara di appalto;
a parere dell'interrogante non si intravede l'opportunità di un ricorso ad una gara informale mediante procedura negoziata, essendo questa procedura un'eccezione ai princìpi di libera concorrenza, prevista al solo scopo di semplificare il quadro procedimentale per i lavori di importo minore o comunque limitato;
pur ritenendo lecito il ricorso a tale procedura di aggiudicazione, risulta quantomeno sconveniente l'ammissione di taluni soggetti alla gara, come la cooperativa orizzonti sociali Lombardia, i quali non possono essere considerati, secondo l'interrogante, idonei a garantire una gestione non solo trasparente, ma anche in grado di ottemperare a princìpi quali efficienza e responsabilità, che, nel caso come quello di specie, risultano indispensabili per l'amministrazione di un servizio relativo al diritto alla salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione;
il capitolato di appalto della gara, aggiudicata dalla predetta cooperativa, «prevede l'assorbimento nei confronti di tutto il personale in servizio, alle stesse condizioni possedute al momento della presa in carico da parte dell'aggiudicataria»;
da quanto si evince da lettera raccomandata inviata ai dipendenti, la cooperativa orizzonti sociali Lombardia, al fine di procedere al riassorbimento degli stessi, richiedeva obbligatoriamente la sottoscrizione della domanda di adesione alla cooperativa, dando anche un termine finale ed improrogabile per la sua consegna, scaduto il quale il dipendente non socio, sarebbe stato considerato rinunciatario, e la cooperativa avrebbe provveduto «ad accogliere le nuove adesioni a socio per l'espletamento dell'appalto»;
la lettera b) dell'articolo 37 del Contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali stabilisce: «L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi,...»;
a fortiori, la sentenza della Corte di appello di Torino, del 31 maggio 2008, precisava che «In ipotesi di passaggio di appalto, una società cooperativa che sia soggetta, per disposizione del CCNL applicato, all'obbligo di riassunzione del personale ivi addetto, non può opporre a detto personale l'esistenza di una norma statutaria che riservi ai soli soci la prestazione lavorativa, giacché le norme dello statuto non sono opponibili a terzi, né l'assetto normativo introdotto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, può essere interpretato nel senso di precludere alle cooperative di avvalersi anche della prestazione di dipendenti non soci; conseguentemente, la cooperativa subentrante ha l'obbligo di assumere anche i dipendenti del precedente appaltatore che non presentino domanda di associazione» -:
se nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri interrogati non intendano assumere iniziative volte a verificare la condotta della cooperativa e, in secondo luogo, a riscontrare che non vi sia una lesione dei diritti dei lavoratori. (5-03248)