TOMMASO FOTI e TORTOLI. -
Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:
nel corso del 2001, Concari Ettore - ora deceduto - concedeva in locazione un capannone di sua proprietà ubicato in via Miglioli 3 a Fiorenzuola d'Arda (in provincia di Piacenza) alla ditta Siderplastgommelegno snc - avente sede legale in Orio Litta (Lodi) - con l'intesa contrattuale che l'immobile venisse utilizzato per lo stoccaggio di parti plastiche e vetrose di autovetture, come da oggetto sociale esposto nella visura camerale prodotta dalla ditta stessa;
il 24 maggio 2002, il predetto Concari Ettore, sostenendo che il conduttore gli impediva l'accesso all'immobile locato alfine di esercitare il diritto contrattuale di verifica dello stato dell'immobile, presentava un esposto-denuncia alla comando stazione dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda;
contestualmente veniva avviata dal Concari anche la procedura di sfratto, giunta a termine ma mai portata ad esecuzione in quanto, a causa dei tempi tecnici processuali, all'esito della procedura stessa l'immobile risultava del tutto ingombro di pneumatici usati;
indagini avviate dalla procura della Repubblica di Piacenza sulla Siderplast portavano ad accertare che altri immobili, tra i quali quelli ubicati a Castel San Giovanni - in provincia di Piacenza - e a Pessina Cremonese - in provincia di Cremona -, risultavano essere stati locati ed utilizzati con le stesse modalità di cui sopra e, quindi, abbandonati ingombrati di pneumatici usati;
il 29 aprile 2003, il comune di Fiorenzuola d'Arda emanava ordinanza di sgombero del capannone in questione, rimasta senza esiti;
nel dicembre 2003 veniva disposto il sequestro preventivo dell'immobile in questione e di quanto nello stesso contenuto (secondo stima risultavano stoccati circa 2.300 metri cubi di pneumatici di vario formato); nel procedimento penale n. 2787/2002 NR, 342/2005 RG avviato nei confronti dei responsabili legali della Siderplast si costituivano parti civili il signor Concari, il comune di Pessina Cremonese e il comune di Castel San Giovanni;
ascoltato quale teste, il comandante dei vigili del fuoco di Piacenza confermava la pericolosità - per l'incolumità e la salute pubblica - della situazione creatasi in particolare a Fiorenzuola;
nel corso del processo veniva accertata la qualità di rifiuto del materiale stoccato e veniva ricostruito il complesso modus operandi seguito (esibizione di false autorizzazioni ai vari gommisti del nord Italia, stoccaggio abusivo con trasferimento del materiale da un sito all'altro);
il processo, che accertava la completa mancanza di responsabilità nella vicenda del Concari Ettore (peraltro mai indagato), si concludeva con la condanna dei responsabili (sentenza n. 844/2007). Al momento pende appello;
la Corte di Cassazione, sezione 3, con sentenza n. 23494 del 19 maggio 2006, (depositata il 6 luglio 2006), pronunciandosi rispetto ad altro procedimento riguardante la vicenda in questione, ha sancito che «i pneumatici usati, dei quali il detentore si disfa o che vende a terzi perché siano riutilizzati previa rigeneratura o ricopertura, costituiscono rifiuti, stante la loro destinazione ad una operazione di recupero individuata dall'Allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997» nel corso dell'intera vicenda, il Comune di Fiorenzuola si è limitato all'emanazione di n. 2 ordinanze di sgombero (la prima riformata per vizio di identificazione dei responsabili, la seconda - come detto - rimasta del tutto priva di attuazione);
il detto comune, infatti, non si è costituito quale parte civile nel procedimento penale sopra richiamato, perdendo con ciò ogni diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei fatti più sopra descritti, nell'eventualità - per verità remota - che venissero individuati beni esecutabili riconducibili alla Siderplastgommelegno e/o ai suoi responsabili legali;
a quasi 10 anni dall'inizio della vicenda, il capannone è ancora ingombro e sottoposto a sequestro penale, mentre la proprietà è comunque gravata dell'onere di pagare l'ICI -:
se e quali urgenti iniziative intendano sollecitare o assumere al riguardo, tenuto conto anche della grave situazione di pericolo ambientale e di rischio per l'incolumità pubblica venutasi a creare in ragione dei fatti sopra descritti.
(5-03240)