ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03201

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 350 del 08/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: TORTOLI ROBERTO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 08/07/2010


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 08/07/2010
Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/07/2010
Resoconto COSSIGA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 29/07/2010
Resoconto TORTOLI ROBERTO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/07/2010

DISCUSSIONE IL 29/07/2010

SVOLTO IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03201
presentata da
ROBERTO TORTOLI
giovedì 8 luglio 2010, seduta n.350

TORTOLI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

negli ultimi anni in particolare durante le attività di scavo connesse con la realizzazione di opere pubbliche si sono ripetuti con costanza ritrovamenti di ordigni bellici inesplosi. Tale circostanza ha confermato che l'attività di bonifica è indispensabile per garantire i lavoratori dei cantieri temporanei e mobili dal rischio di esplosione derivante dall'attivazione accidentale di residuati bellici;

l'attività di bonifica da ordigni bellici è tuttora disciplinata esclusivamente dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946 n. 320, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1o novembre 1947 n. 1768, che affida l'intera «organizzazione del servizio» al Ministero della difesa cui compete (articolo 5 decreto legislativo luogotenenziale n. 320 del 1946) anche la bonifica dei terreni appartenenti ai privati;

l'intervento di bonifica può essere svolto dal Ministero della difesa su terreni ed opere dello Stato, di enti diversi dallo Stato od anche di privati, sia con gestione diretta dell'intervento sia affidandolo in appalto ad imprese private; oppure, possono provvedervi i proprietari dei terreni, direttamente o tramite imprese affidatarie;

ciò riguarda la cosiddetta bonifica sistematica perché ogni intervento connesso con l'attività militare o che si rendesse necessario per il ritrovamento occasionale di ordigni esplosivi di ogni specie non può che competere esclusivamente all'amministrazione della difesa, per l'aspetto tecnico, ed alle prefetture per i loro compiti istituzionali in materia di sicurezza pubblica quando si tratti di interventi occasionali;

una volta superata l'emergenza post bellica, ogni attività edilizia, specie per la realizzazione di grandi opere pubbliche (ferrovie, autostrade, porti, e altro) esige comunque obbligatoriamente la preventiva bonifica di tutte le aree interessate ai lavori; questo tipo di bonifica sistematica nel nostro Paese costituisce di gran lunga l'intervento quantitativamente più rilevante. Ne consegue che l'attività di bonifica nella maggior parte dei casi non è eseguita dall'amministrazione della difesa, bensì da imprese che agiscono per conto di committenti sia pubblici che privati;

secondo i dati ufficiali del Ministero della difesa (nota prot. M-D/GGEN/01/01059/121/800/10 del 5 febbraio 2010) nel 2007 gli ordigni rinvenuti sul territorio nazionale sono stati 91.386, le bombe d'aereo 190; nel 2008 gli ordigni rinvenuti sono stati 67.238, le bombe d'aereo 191; nel 2009 sono stati ritrovati 77.206 ordigni e 153 bombe d'aereo;

nel caso in cui la bonifica non è effettuata direttamente del Ministero della difesa, sono come detto la maggioranza dei casi, l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale n. 320 del 1946 prescrive che sia utilizzato esclusivamente personale specializzato (maestranze e personale dirigente) formato attraverso corsi gestiti dal Ministero della difesa e che l'attività sia svolta comunque osservando le prescrizioni imposte dal Ministero della difesa;

la normativa non contiene prescrizioni generali che debbano essere osservate nella esecuzione dell'attività quanto questa viene svolta direttamente dai soggetti, privati o pubblici, proprietari delle aree da bonificare. Per ovviare a tale lacuna si era instaurata una prassi seguita dai principali enti aggiudicatori, in particolare dalle Ferrovie dello Stato, per la quale, fra i documenti che disciplinavano lo svolgimento delle attività di bonifica veniva sempre richiamato il capitolato 1984 del Ministero della difesa-esercito, direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio, che regolava la bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici, anche nel caso in cui l'ente appaltante non fosse stata l'amministrazione della difesa, prescrivendo, quale condizione essenziale per poter eseguire l'attività di bonifica, che l'impresa fosse iscritta all'albo dei fornitori e appaltatori dal Ministero della difesa (A.F.A.);

la verifica del possesso del requisito dell'iscrizione all'AFA, secondo importi di potenzialità del lavoro, ha consentito in passato all'amministrazione di controllare preventivamente la capacità delle imprese di eseguire attività di bonifica ed agli enti appaltanti di fare affidamento sull'autorizzazione che, di volta in volta, veniva rilasciata dall'autorità militare;

l'intero sistema normativo in materia di bonifica - comprendente norme di legge e prescrizioni amministrative destinate ad integrare il contenuto dei contratti di appalto - è sempre stato, ed in parte lo è tuttora, improntato a considerare tale attività di prevalente competenza del Ministero della difesa, anche in ipotesi di svolgimento diretto da parte dei soggetti proprietari delle aree;

in questo quadro, l'iscrizione all'AFA - secondo quanto ritenuto dalla stessa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 19 del 27 settembre 2001 - costituiva un passaggio di grande importanza ed assolveva in modo adeguato all'esigenza di controllare la capacità delle imprese operanti nel settore della bonifica; esigenza che, per un verso, nasce dalla natura stessa del «servizio» di bonifica, che è destinato a garantire interessi pubblici di carattere primario quali la sicurezza e l'incolumità della collettività;

esistevano ed esistono validissime ragioni e specifici riscontri normativi per garantire, attraverso l'iscrizione ad un albo speciale, il controllo preventivo dei requisiti di abilitazione allo svolgimento dell'attività di bonifica, in questo senso non vi è dubbio che l'abolizione dell'AFA disposta con decreto ministeriale 27 settembre 2002 abbia posto un problema di assoluto rilievo sull'efficacia delle funzioni che la legge attribuisce all'amministrazione della difesa nel garantire la pubblica incolumità;

appare necessario introdurre nella disciplina del settore il ripristino del controllo preventivo sulla capacità delle imprese; in questo senso appare urgente intervenire prevedendo la ricostituzione dell'albo delle imprese di bonifica; l'urgenza nel provvedere è resa evidente dalla considerazione che la mancanza a far data dall'abolizione dell'AFA di un adeguato sistema di verifica dell'idoneità delle imprese impegnate nella bonifica confligge radicalmente con l'esigenza primaria di garantire una attività che salvaguardi la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'utilizzabilità delle opere realizzate -:

in quali tempi ed in quali modi intenda intervenire per colmare l'attuale lacuna normativa venutasi a creare con la soppressione dell'albo dei fornitori e appaltatori dal Ministero della difesa (A.F.A.) ripristinandone funzionalità, compiti e servizi, al fine di garantire al meglio possibile la pubblica incolumità. (5-03201)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

appalto pubblico

costruzione stradale

esercito

grandi opere pubbliche

lavori pubblici

protezione dell'ambiente

rete ferroviaria

rischio industriale

sicurezza del lavoro