ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03177

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 347 del 05/07/2010
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/02333
Firmatari
Primo firmatario: CICCANTI AMEDEO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 02/07/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 02/07/2010
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 29/03/2012
Stato iter:
29/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/03/2012
Resoconto CECCHI ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI)
 
REPLICA 29/03/2012
Resoconto CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/07/2010

SOLLECITO IL 17/01/2012

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 29/03/2012

DISCUSSIONE IL 29/03/2012

SVOLTO IL 29/03/2012

CONCLUSO IL 29/03/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03177
presentata da
AMEDEO CICCANTI
lunedì 5 luglio 2010, seduta n.347

CICCANTI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:



nell'ultima tabella di valutazione dei titoli della terza fascia della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 (legge n. 143 del 4 giugno 2004 come integrata dalla legge n. 186 del 2004 e modificata dalla legge 296 del 2006), venivano attribuiti i seguenti punteggi:


al punto c.1) della Tabella 2: per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria sono attribuiti punti 3;


al punto c.8) della Tabella 2: per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale sono attribuiti punti 1; ai docenti, che vantavano il medesimo titolo nel punteggio pregresso, lo stesso era stato valutato (per il tramite della Tabella precedente) punti 2, ponendo con ciò discriminazione nella valutazione di analogo titolo;


il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di altro ordine e grado non attribuiva alcun punto -:


se nell'imminenza della emanazione del decreto di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento e concomitante emanazione della relativa tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio, non si debba:


a) valutare l'ulteriore titolo di studio di livello pari o superiore - che poi quasi sempre è un diploma di laurea faticosamente conseguito - almeno punti 12 o punti 24, considerando che attualmente, per la seconda laurea, vengono riconosciuti 3 punti come per i master di 6 mesi, penalizzando la professionalità di docenti plurilaureati che mettono al servizio dell'istituzione scuola una maggiore formazione;


b) valutare il corso di perfezionamento con analogo punteggio, sia a chi lo presenti ex novo, sia a chi già lo presentò quando il medesimo venne valutato, con il doppio del punteggio dell'ultima tabella;


c) valutare sempre il servizio comunque prestato consentendo - a chi lo volesse - di poter considerare quello prestato nelle scuole di altro ordine e grado in modo che un docente di scuola primaria possa chiedere ed ottenere i 12 punti nella graduatoria della scuola primaria, avendo prestato 1 anno di servizio nella scuola secondaria. (5-03177)