CICCANTI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
nell'ultima tabella di valutazione dei titoli della terza fascia della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 (legge n. 143 del 4 giugno 2004 come integrata dalla legge n. 186 del 2004 e modificata dalla legge 296 del 2006), venivano attribuiti i seguenti punteggi:
al punto c.1) della Tabella 2: per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria sono attribuiti punti 3;
al punto c.8) della Tabella 2: per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale sono attribuiti punti 1; ai docenti, che vantavano il medesimo titolo nel punteggio pregresso, lo stesso era stato valutato (per il tramite della Tabella precedente) punti 2, ponendo con ciò discriminazione nella valutazione di analogo titolo;
il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di altro ordine e grado non attribuiva alcun punto -:
se nell'imminenza della emanazione del decreto di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento e concomitante emanazione della relativa tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio, non si debba:
a) valutare l'ulteriore titolo di studio di livello pari o superiore - che poi quasi sempre è un diploma di laurea faticosamente conseguito - almeno punti 12 o punti 24, considerando che attualmente, per la seconda laurea, vengono riconosciuti 3 punti come per i master di 6 mesi, penalizzando la professionalità di docenti plurilaureati che mettono al servizio dell'istituzione scuola una maggiore formazione;
b) valutare il corso di perfezionamento con analogo punteggio, sia a chi lo presenti ex novo, sia a chi già lo presentò quando il medesimo venne valutato, con il doppio del punteggio dell'ultima tabella;
c) valutare sempre il servizio comunque prestato consentendo - a chi lo volesse - di poter considerare quello prestato nelle scuole di altro ordine e grado in modo che un docente di scuola primaria possa chiedere ed ottenere i 12 punti nella graduatoria della scuola primaria, avendo prestato 1 anno di servizio nella scuola secondaria. (5-03177)