ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03171

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 347 del 05/07/2010
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/00354
Abbinamenti
Atto 5/05252 abbinato in data 06/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: CICCANTI AMEDEO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 02/07/2010


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 02/07/2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 05/07/2010
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/07/2010
Stato iter:
06/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/03/2012
Resoconto GUERRA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 06/03/2012
Resoconto CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/07/2010

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 16/07/2010

SOLLECITO IL 17/01/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/03/2012

DISCUSSIONE IL 06/03/2012

SVOLTO IL 06/03/2012

CONCLUSO IL 06/03/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03171
presentata da
AMEDEO CICCANTI
lunedì 5 luglio 2010, seduta n.347

CICCANTI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:


l'articolo 38, comma 1, della Costituzione prevede che «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale»;


tale inabilità deve essere riconosciuta da una commissione medica della ASL di appartenenza, con allegato un certificato medico (solitamente del medico curante) che attesti la patologia invalidante, riservandosi di sottoporre l'istante a visita medica entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda;


qualora trascorra un tempo superiore, l'istante può presentare diffida all'assessorato alla sanità della Regione di appartenenza, che fissa la visita medica richiesta entro nove mesi;


la stessa commissione medica della ASL, dopo aver effettuato i necessari accertamenti sanitari, ha ulteriori 30 giorni di tempo per redigere il verbale nel quale esprimere il proprio giudizio medico-legale;


detto verbale viene poi trasmesso alla commissione verifica competente per territorio che, entro ulteriori 60 giorni, si pronuncia sul giudizio della ASL;


qualora il giudizio non sia positivo, l'istante viene sottoposto a nuova valutazione medico-legale da effettuarsi entro altri 60 giorni;


tali procedure, pertanto, possono richiedere oltre un anno dal momento di presentazione della domanda di invalidità, qualora essa venga riconosciuta, inasprendo il disagio e l'umiliazione fisica e morale di chi ha subito una circostanza riduttiva della propria capacità di lavoro e di reddito;


il mancato riconoscimento dello status di invalido in tempi ragionevolmente brevi rispetto alle lungaggini burocratiche elencate priva l'istante di immediate opportunità, come l'esenzione dai ticket sanitari, il diritto al collocamento obbligatorio, la concessione dei permessi per parcheggio ed altri mezzi di sostegno alle mutate esigenze di vita quando si subisce un infortunio od una malattia;


nella XV legislatura la presente interrogazione è stata presentata al Senato (atto n. 4-00186 del 26 giugno 2006), rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze, ma essa non ha avuto risposta -:


quali iniziative a carattere normativo si intendano assumere per ridurre le lungaggini burocratiche afferenti il riconoscimento dell'inabilità al lavoro di qualunque cittadino che ne chieda l'accertamento a causa di infortunio o malattia, così come riconosciuto dalla Costituzione;


se esista un sistema di monitoraggio dei tempi di riconoscimento da parte delle commissioni mediche delle ASL delle invalidità richieste e se risultino, come denunciato da alcuni giornali, lungaggini burocratiche che vanno oltre l'anno per il riconoscimento.(5-03171)