ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03168

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 347 del 05/07/2010
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/07003
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 02/07/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 02/07/2010
PORCINO GAETANO ITALIA DEI VALORI 02/07/2010


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/07/2010
Stato iter:
20/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/07/2010
Resoconto VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 20/07/2010
Resoconto PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/07/2010

DISCUSSIONE IL 20/07/2010

SVOLTO IL 20/07/2010

CONCLUSO IL 20/07/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03168
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
lunedì 5 luglio 2010, seduta n.347

DI PIETRO, PALADINI e PORCINO. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dispone testualmente che le pensioni ordinarie per i funzionari statali già appartenenti alle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate dei cosiddetti ruoli ad esaurimento vanno liquidate «sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente», ora dirigente di seconda fascia;
nella fattispecie, si tratta di una norma speciale intesa a garantire un giusto risarcimento morale e materiale ai soggetti interessati che, pur appartenendo alla carriera diretti e pur avendo svolto compiti non estranei all'area operativa della dirigenza (vedi sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 19 settembre 1997), non vennero a suo tempo inquadrati, per carenza di posti disponibili, nelle corrispondenti qualifiche previste dall'articolo 59 dello stesso testo legislativo, e furono quindi gravemente discriminati rispetto ai loro ex colleghi direttivi che conseguirono tale inquadramento solo grazie alla loro maggiore anzianità di servizio;
la base retributiva da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo pensionistico deve corrispondere alla sommatoria dei soli emolumenti di natura fissa e continuativa dell'ex primo dirigente, pari, cioè, al trattamento economico fondamentale spettante a quest'ultimo a prescindere dall'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali;
la circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 12 del 24 ottobre 2000, che regola la materia sul piano amministrativo, pur avendo previsto che le pensioni in parola vanno commisurate, oltre che alla RIA maturata al 30 novembre 1995, al predetto trattamento economico fondamentale, ha omesso di includere, tra le voci relative, la parte fissa o minima della retribuzione di posizione, che rappresenta, invece, una delle sue componenti strutturali, essendo corrisposta in misura uguale per tutti i dirigenti della medesima fascia (si veda la decisione del Consiglio di Stato n. 14 dell'11 dicembre 2006) e riconosciuta comunque a questi ultimi, perfino nei casi di aspettativa (si veda il parere del direttore dell'ufficio ruolo unico dirigenza n. 175-2003 del 5 giugno 2003) o durante i periodi in cui essi sono distaccati presso altra sede di servizio e sollevati dai propri compiti di direzione (si veda la lettera della ragioneria generale dello Stato n. 64581 del 7 giugno 2002);
peraltro, detta quota retributiva riproduce esattamente l'indennità di funzione dirigenziale ex articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, che fino al 30 novembre 1995 è stata regolarmente resa pensionabile in favore del personale di cui trattasi, a prescindere dall'effettivo esercizio di dette funzioni;
tale circolare - le cui direttive avevano già a suo tempo formato oggetto di fondate riserve da parte dell'Avvocatura generale dello Stato con lettera n. CS 19437/01-414 del 10 dicembre 2001 - viene tuttora duramente contestata dai rispettivi destinatari per gli effetti gravemente riduttivi da essa prodotti arbitrariamente sulla misura delle loro già esigue pensioni, a causa di un'applicazione della norma che le regola sul piano legislativo che appare agli interroganti distorta;
a conferma della legittima collocazione della retribuzione di posizione di parte fissa o minima tra le voci del trattamento economico fondamentale dell'ex primo dirigente, si possono citare - oltre alle norme di contrattazione collettiva vigenti in materia (articolo 37, comma 2, del CCNL 5 aprile 2001 - biennio 1998/1999 e articolo 1, comma 2, del CCNL 5 aprile 2001 - biennio 2000/2001) - svariate altre fonti significative, tra cui principalmente:
a) la deliberazione n. 2/2004/P del 26 febbraio 2004 con cui la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, traendo spunto dalle predette norme collettive, ha stabilito che la retribuzione di posizione è composta di due parti: «una parte fissa ascritta al trattamento fondamentale al pari dello stipendio e della RIA e di una parte variabile, ricompresa, così come la retribuzione di risultato, nel trattamento economico accessorio»;
b) 13 sentenze emesse negli anni dal 2003 al 2007, dalle sezioni giurisdizionali della stessa Corte dei conti per le regioni Lazio, Lombardia, Abruzzo, Sardegna, Marche, Liguria, Molise e Toscana (una di esse ha anche riscosso il pieno assenso dell'Avvocatura generale dello Stato con lettera n. CS 24351/04 Sezione 7 del 17 maggio 2004) in base alle quali i ricorrenti - tutti ex funzionari dei ruoli ad esaurimento - hanno visto accogliere le proprie istanze con il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del loro trattamento di quiescenza con il computo nella base pensionabile della retribuzione di posizione di parte fissa o minima, proprio perché considerata elemento costitutivo del trattamento economico fondamentale del dirigente e non legata allo svolgimento delle funzioni dirigenziali;
c) 4 sentenze emesse in precedenza dai TAR del Lazio e della Liguria in cui è stato sostenuto che la retribuzione di posizione concorre a formare inscindibilmente il trattamento economico del dirigente, quale emolumento «fisso, continuativo, costante e generale» spettante al dirigente stesso «in ogni caso», anche soltanto per l'espletamento di «funzioni di studio o consulenza, ispettive o comunque non operative», funzioni, peraltro, attribuite al personale dei ruoli ad esaurimento ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, trasfuso nell'articolo 69, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
d) la lettera della ragioneria generale dello Stato n. 128654 del 24 agosto 1999 a firma Monorchio, che attribuisce al predetto emolumento le identiche caratteristiche di cui al punto precedente;
e) le sentenze n. 31/09, n. 162/09 e n. 163/09 del 21 novembre 2008, emesse dalla III sezione centrale d'appello della Corte dei conti, con le quali viene espressamente dichiarato che la retribuzione di posizione è inclusa «per legge» nel trattamento economico fondamentale del personale dirigenziale;
f) la più recente sentenza n. 93/10 del 24 novembre 2009 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia-Romagna, esattamente conforme a quelle testé citate;
g) la circolare n. 7/2008 del 17 luglio 2008 con cui lo stesso dipartimento della funzione pubblica, nel disporre in ordine alle assenze per malattia dei pubblici dipendenti, ha espressamente dichiarato che tra le voci del trattamento economico fondamentale dei dirigenti rientra anche la retribuzione di posizione di parte fissa, contrariamente a quanto risulta dalla circolare in contestazione;
del resto, appena pochi mesi dopo l'emanazione della circolare n. 12/2000 il dipartimento della funzione pubblica, con lettera n. 2407/10/BC del 21 maggio 2001, aveva già modificato il proprio parere espresso nella circolare stessa, dichiarando di ravvisare nella retribuzione di posizione di parte fissa o minima «le caratteristiche del trattamento economico fisso corrisposto ai dirigenti a prescindere dalla posizione funzionale ricoperta» e di considerare tale quota minima «come parametro di riferimento economico spettante, ai fini pensionistici, al personale dei ruoli ad esaurimento»;
lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, con lettera n. 269/10/BC del 30 gennaio 2002, spinto dall'esigenza di assicurare al personale de quo il riconoscimento di un diritto da non ignorare, non mancò di assumere concrete iniziative ai fini di una revisione della contestata circolare, trasmettendo alla ragioneria generale dello Stato - per «il preventivo assenso» - una «bozza» di circolare integrativa in cui veniva inserita, tra le voci del trattamento economico fondamentale del dirigente, la «retribuzione di posizione minima contrattualmente prevista», pari alla sua parte fissa;
a sua volta, la Ragioneria generale dello Stato, con lettera n. 23330 del 1° marzo 2002, concordava pienamente con quanto prospettato dalla funzione pubblica, dichiarando, tra l'altro: «Invero, con la previsione - operata di recente dal CCNL 5 aprile 2001 - di una parte fissa e di una variabile nell'ambito della retribuzione di posizione, si può sostenere che solo la componente fissa, in quanto non strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali, sembra assumere connotati propri più del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio e, pertanto, possa ritenersi speculabile ai fini pensionistici in favore del personale interessato»;
nonostante l'orientamento favorevole degli organi innanzi citati, detentori della massima competenza giuridico-amministrativa in materia, la circolare n. 12/2000 non venne modificata a causa di una posizione di rigido rifiuto da parte degli uffici centrali del Ministro dell'economia e delle finanze, che, richiamando alcune sentenze contrarie della magistratura contabile, sostennero che la retribuzione di posizione, anche nei suoi valori fissi o minimi, non poteva comunque essere resa pensionabile, neanche nei suoi valori fissi o minimi, nei confronti dei funzionari dei ruoli ad esaurimento, in quanto comunque connessa all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali, conseguente all'inquadramento nei ruoli della dirigenza;
tale motivazione, peraltro ritenuta sostanzialmente infondata, appare di assai dubbia pertinenza alla fattispecie in esame, in quanto non tiene conto di un fattore di importanza determinante e, cioè, che il predetto articolo 73 fu introdotto nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 quale misura di salvaguardia diretta a compensare i funzionari dei ruoli ad esaurimento proprio del loro mancato inquadramento nei ruoli dirigenziali;
stante la grave difformità di giudizio esistente in materia sia sul piano amministrativo che su quello giurisdizionale, si è venuta a creare una grave ed intollerabile discriminazione tra soggetti che, pur avendo rivestito durante la loro attività di servizio posizioni assolutamente identiche quanto a responsabilità e a livello qualitativo delle relative prestazioni, percepiscono trattamenti pensionistici differenziati a seconda di come la norma in questione - peraltro di facile lettura - viene di volta in volta interpretata da questo o da quel magistrato contabile o funzionario ministeriale;
tale discriminazione è ancora meno accettabile se si considera che mentre in base alla circolare n. 12 del 2000 i rispettivi destinatari continuano a percepire - da oltre 9 anni - una pensione di importo ridotto rispetto a quello dovuto per legge, un ben diverso trattamento viene invece già da molto tempo riservato, con il beneplacito degli stessi organi amministrativi responsabili, a talune particolari categorie privilegiate della stessa carriera direttiva dello Stato, quali, ad esempio, i funzionari direttivi di ragioneria in forza al Ministero dell'interno (si veda lettera della ragioneria generale dello Stato n. 60911 del 3 ottobre 2002 e lettera del dipartimento della funzione pubblica n. 2936/10/BC del 29 ottobre 2002) ed altri funzionari pubblici;
ciò non può che contrastare in maniera stridente con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, come viene autorevolmente sostenuto con sentenza n. 1/1999 dell'8-9 gennaio 1999 con la quale la Corte costituzionale, nel dichiarare fondata la questione di legittimità sollevata dalla Corte dei conti in merito a una norma di natura pensionistica relativa ad alcuni alti funzionari dello Stato, ha espresso il concetto secondo cui la discriminazione che si determina agli effetti del trattamento di quiescenza, tra soggetti di identica posizione funzionale per avere prestato la medesima attività lavorativa configura una evidente violazione dell'articolo 3 della nostra Carta fondamentale -:
se i Ministri interrogati indicati dal Ministro per la pubblica amministrazione nella risposta all'interrogazione n. 4-05319 del 9 dicembre 2009, quali competenti a trattare - unitamente a tale Ministro - la questione oggetto della presente interrogazione, intendano coordinarsi, per la parte di rispettiva competenza, al fini di prevedere l'inclusione della retribuzione di posizione, parte fissa o minima, nel trattamento economico fondamentale e quindi nella determinazione della pensione del personale del ruolo ad esaurimento, anche mediante una modifica in tal senso della circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 12 del 24 ottobre 2000, o mediante qualche altra iniziativa che possa essere assunta in ordine alla soluzione della legittima richiesta della categoria.
(5-03168)