ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03091

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 340 del 21/06/2010
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 21/06/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MURGIA BRUNO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/06/2010
VELLA PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/06/2010
PORCU CARMELO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/06/2010
NIZZI SETTIMO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/06/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 21/06/2010
Stato iter:
21/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/07/2010
Resoconto MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 21/07/2010
Resoconto VELLA PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/06/2010

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 22/06/2010

DISCUSSIONE IL 21/07/2010

SVOLTO IL 21/07/2010

CONCLUSO IL 21/07/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03091
presentata da
MAURO PILI
lunedì 21 giugno 2010, seduta n.340

PILI, MURGIA, VELLA, PORCU e NIZZI. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto ministeriale del 27 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010 n. 125, ha disposto l'approvazione dello schema aggiornato relativo al VI elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
il Comitato per le aree naturali protette, di cui al citato articolo 3 della richiamata legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite alla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
la Conferenza Stato-regioni del 17 dicembre 2009 con repertorio atti n. 262/CSR, ha approvato il VI aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette;
il VI elenco aggiornato allegato al decreto richiama al n. 21 il Parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu per complessivi 79.935 ettari;
nei verbali della Conferenza Stato-regioni non risulta nessuna richiesta di modifica da parte della regione autonoma della Sardegna;
la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2006) all'articolo 1, comma 573, ha disposto: «La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziate sulla base dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli»;
tale norma aveva sostanzialmente e formalmente reso inattiva l'istituzione del parco del Gennargentu, la cui definizione e perimetrazione era sta decisa in dispregio della volontà delle comunità e istituzioni locali;
la volontà del legislatore era chiaramente quella di affidare l'eventuale istituzione e attivazione del parco alla volontà espressamente dichiarata sia dai consigli comunali interessati che dalla stessa regione autonoma della Sardegna;
la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), ha provveduto alla classificazione delle aree naturali protette e ha istituito, altresì, l'elenco ufficiale delle aree naturali protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono a criteri stabiliti dalla deliberazione 21 dicembre 1993 del comitato per le aree naturali protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1994;
la classificazione delle aree protette è stata integrata, ad avviso dell'interrogante arbitrariamente, con la deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, che ha incluso nell'elenco, sottoponendole ai vincoli previsti dalla legge n. 394 del 1991, le seguenti tipologie:
a) zone di protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, costituite da territori idonei per estensione o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
b) zone speciali di conservazione (ZSC) designate dallo Stato, mediante un atto regolamentare, amministrativo o contrattuale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (cosiddetta «direttiva habitat»). Contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali), e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o a ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui alla direttiva 92/43/CEE.
l'inclusione, ad avviso dell'interrogante arbitraria, di tali zone nella classificazione delle aree protette ha generato di fatto un'illegittima applicazione a tali siti delle misure di salvaguardia e i divieti previsti dalla legge sulle aree protette; e poiché l'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, di attuazione della direttiva habitat, riserva alle regioni l'adozione di specifiche misure, tale inclusione ha di fatto provocato un palese contrasto normativo sia nel quadro delle competenze istitutive che in quelle attuative;
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto ministeriale 25 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005, ha correttamente proceduto all'annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996, definendo nel contempo una specifica disciplina di tutela da applicare alle ZPS e alle ZSC;
il decreto citato è stato impugnato. Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con le ordinanze n. 6854/2005, n. 6856/2005 e n. 6870/2005, accogliendo la richiesta dei ricorrenti, ha disposto la sospensione del provvedimento, che è stata confermata dal Consiglio di Stato con le proprie ordinanze del 14 febbraio 2006, n. 797, n. 798 e n. 799;
la complessa situazione normativa venutasi a creare dopo la sospensione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 marzo 2005 rende contrastanti gli obiettivi di tutela con quelli dello sviluppo sostenibile, provocando un conseguente blocco di tutte le attività economicamente sostenibili nelle aree oggetto di nuova classificazione;
in particolar modo, si evidenzia che l'adozione di nuove perimetrazioni costituisce l'estensione di nuovi vincoli legati alla conseguente applicazione della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991;
tale estensione adottata sul piano amministrativo costituisce di fatto una sostanziale modifica legislativa intervenuta con una deliberazione di un organismo che lo stesso Parlamento ha successivamente soppresso con il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
il venir meno dell'organismo che ha inizialmente adottato la nuova classificazione e l'intervenuta decisione di sospendere l'efficacia del provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha di fatto provocato un'insostenibile paralisi sia sul piano della fruizione del patrimonio ambientale che della chiara interpretazione della norma;
a 19 anni dall'adozione della normativa quadro in tema di aree naturali protette si pone con forza l'esigenza di rivedere il concetto di fondo della tutela ambientale;
troppo spesso estremismi interpretativi e normativi hanno profondamente minato il rapporto tra l'ambiente e l'uomo, rendendo quest'ultimo un soggetto estraneo alla vita stessa dell'ambiente;
le reiterate restrizioni intervenute a seguito di nuove arbitrarie classificazioni territoriali hanno comportato un sempre maggiore distacco tra le comunità locali e l'esigenza di una condivisione della tutela ambientale, fino a provocare vere e proprie contrapposizioni sociali;
è indispensabile riproporre con forza la necessità di perseguire una politica di tutela ambientale condivisa e partecipata, ispirata al concetto fondamentale che l'uomo è protagonista dell'ambiente;
in quest'ottica, quindi, devono essere favorite le opportunità di sviluppo e di tutela partecipata delle comunità locali, facendo prevalere questa impostazione a quella meramente vincolistica;
la prevalente impostazione vincolistica ha finito per rendere l'ambiente un'entità estranea alle comunità locali con il rischio di mettere a repentaglio la stessa tutela di questo patrimonio -:
per quali ragioni il parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu sia stato inserito nell'elenco allegato al decreto ministeriale 27 aprile 2010 e se ciò sia conforme alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 573, della legge n. 266 del 2005;
se tale previsione contenuta nel decreto relativa al parco del Gennargentu comporti l'applicazione di norme vincolistiche a prescindere dal contenuto della citata legge n. 266 del 2005 che subordina l'attivazione del parco all'intesa con la regione e i comuni ove ricadesse l'eventuale perimetrazione del parco stesso;
se non ritenga con urgenza di dover specificare che tale richiamo al parco del Gennargentu costituisca un mero richiamo a norme preesistenti e che nessuna deroga verrà concessa alla chiara previsione di legge che subordina qualsiasi tipo di misura vincolistica all'intesa tra regione e comuni;
se non ritenga di dover stralciare dall'elenco il parco del Gennargentu al fine di rispettare le indicazioni normative e le reiterate volontà delle comunità locali da sempre contrarie ad imposizioni che appaiono all'interrogante irragionevoli e irrazionali che non solo non tutelano l'ambiente ma costituiscono un limite alla fruizione del patrimonio e alla conseguente positiva salvaguardia dello stesso.
(5-03091)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1991 0394

EUROVOC :

ecologia

protezione della fauna

protezione dell'ambiente

riserva naturale

specie protetta

uccello

vita selvatica

zona protetta