ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03027

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 334 del 09/06/2010
Firmatari
Primo firmatario: VANNUCCI MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/06/2010


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 09/06/2010
Stato iter:
15/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/07/2010
Resoconto MANTOVANI MARIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 15/07/2010
Resoconto VANNUCCI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/06/2010

DISCUSSIONE IL 15/07/2010

SVOLTO IL 15/07/2010

CONCLUSO IL 15/07/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03027
presentata da
MASSIMO VANNUCCI
mercoledì 9 giugno 2010, seduta n.334

VANNUCCI. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:

molti operatori hanno realizzato circuiti stradali polivalenti forti del recepimento da parte dello Stato italiano, con il decreto ministeriale 30 settembre 2003, n. 40T, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della direttiva della Commissione europea n. 2000/56, recante modifiche alla direttiva 91/439/CEE, che ha introdotto nuovi criteri di valutazione della prova pratica per il conseguimento della patente di guida, ravvisando l'importanza di coniugare l'apprendimento di conoscenze, capacità, comportamenti e padronanza tecnica di guida con i principi di sicurezza, prevenzione ed educazione stradale;

l'accoglimento della direttiva comunitaria ha imposto che, per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza stradale, fossero fissate per ciascuno degli Stati membri condizioni minime per il rilascio delle patenti di guida ovvero fossero adottate misure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine prove di controllo ossia una prova teorica e una prova pratica e di comportamento;

tra le molte novità introdotte, la direttiva ha imposto agli Stati membri, il compimento di alcune manovre di guida che per la loro particolare natura possono eseguirsi solo in spazi individuati e chiusi al traffico veicolare, adeguando le prove medesime alle intervenute esigenze di traffico di tutti i giorni;

in particolare le modalità delle prove di cui ai punti 6.2.4 e 6.2.5 dell'allegato II, riguardanti l'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A e della sottocategoria A1 richiedono un'attenta analisi delle modalità di esecuzione in quanto si deve:

definire tracciati percorribili e, nello stesso tempo, significativi per valutare la capacità di comportamento dei candidati;

mettere a punto criteri di giudizio obbiettivi per uniformare, il più possibile, la valutazione dei candidati da parte degli esaminatori;

valutare l'aspetto della sicurezza dal momento che almeno due delle quattro prove richieste, potenzialmente pericolose, quali la frenata d'emergenza e la deviazione improvvisa volta ad evitare un ostacolo devono essere eseguite ad una velocità minima di 50 Km/h;

parimenti per i veicoli di categoria C, C+E, D, D+E è prevista l'obbligatorietà della prova di retromarcia in curva, punto 8.2.2, di parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa, punto 8.2.3, e di parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri, punto 8.2.4;

il punto 11 dell'allegato II della direttiva 2000/56/CE ha riproposto, inoltre, una importante originalità in ordine alla parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari, tra cui quelle richiamate ai punti 6.2.4 e 6.2.5 e 8.2.2, proponendo un apposito percorso di prova dove svolgere le manovre in questione;

alcuni Stati membri hanno deciso pertanto di organizzare questa parte della prova su un terreno speciale, altri si sono serviti delle zone industriali, d'accordo con le imprese locali, per poter eseguire in condizioni reali le manovre rese obbligatorie dalla direttiva europea;

la direttiva 2003/59 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione e formazione periodica di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e passeggeri ha introdotto l'obbligo di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica intesa a migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza del conducente anche in occasione di operazioni effettuate dal conducente con il veicolo in sosta;

è stato quindi previsto, al punto 2.1., della direttiva l'opzione che prevede sia la frequenza di corsi sia un esame;

in particolare, il capoverso III così recita: «... Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenza di un centro di formazione autorizzato. Ogni conducente può effettuare al massimo 8 ore di guida delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte»;

in sede di recepimento della direttiva europea, il decreto legislativo del 22 dicembre 2008, n. 214, ha inserito la sezione 2-bis così statuendo «.... Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore abilitato. Il conducente può effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno e della notte...»;

già in precedenza il decreto legislativo n. 286 del 2005 aveva sancito l'obbligo della qualificazione del conducente attraverso l'assistenza di un istruttore abilitato da effettuarsi su di un terreno speciale;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, nell'adottare le disposizioni per rendere concreta l'applicazione delle norme primarie modifica completamente il contenuto della disciplina, in particolare:

a) l'istruttore abilitato e alle dipendenza di un centro di formazione autorizzato diventa un dipendente di una impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente;

b) il terreno speciale sparisce e il simulatore di alta qualità è una alternativa alle manovre di precisione e di emergenza (4 ore in totale);

dal decreto ministeriale non si comprende:

a) chi qualifica chi e come;

b) quali siano le caratteristiche tecniche che deve avere l'area, per chi non dispone del simulatore di alta qualità, per il compimento di quattro ore di manovre di precisione e di emergenza;

c) quali siano le caratteristiche tecniche del terreno speciale da intendersi come area privata ove compiere le manovre di precisione e di emergenza, dati tecnici che non possono essere lasciati all'intraprendenza del singolo che, per quanto munito di meritevole iniziativa, non può da solo farsi carico di competenze che sono di sua spettanza -:

se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative normative che affrontino i punti non chiari nell'applicazione del decreto richiamato in premessa e i profili problematici sopra descritti. (5-03027)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

applicazione della legge

direttiva comunitaria

educazione civica

impresa di trasporto

istruzione

patente di guida

personale di guida

regolamentazione della velocita'

trasporto merci

trasporto viaggiatori