ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02982

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 331 del 03/06/2010
Firmatari
Primo firmatario: DE PASQUALE ROSA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/06/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/06/2010
Stato iter:
19/10/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/10/2010
Resoconto VICECONTE GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 19/10/2010
Resoconto DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/06/2010

DISCUSSIONE IL 19/10/2010

SVOLTO IL 19/10/2010

CONCLUSO IL 19/10/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02982
presentata da
ROSA DE PASQUALE
giovedì 3 giugno 2010, seduta n.331

DE PASQUALE. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

attualmente i docenti che hanno prestato o prestano servizio di ruolo e non di ruolo nelle scuole materne statali e transitano per vincita di concorso o passaggio al ruolo della scuola elementare e della scuola secondaria sono fortemente penalizzati, in quanto non viene loro riconosciuto il lavoro svolto;

nella scuola elementare il servizio di ruolo prestato nella scuola materna, pur essendo di pari livello, viene riconosciuto come servizio pre-ruolo con la conseguente decurtazione agli effetti giuridici;

nella scuola secondaria il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella scuola materna non viene riconosciuto ai fini della carriera. In pratica, è come non fosse mai esistito, mentre viene riconosciuto il servizio prestato nella scuola elementare, che è, va ripetuto, di livello pari a quello prestato nella scuola materna;

questo annoso problema, oltre ad essere motivo di frustrazione e di disincentivazione del ruolo di docente di scuola materna, ha creato e crea un forte contenzioso sia a livello di ricostruzione di carriera sia nelle operazioni di trasferimento, anche perché l'amministrazione si è comportata e si comporta in modo difforme da un caso all'altro;

la legge 18 marzo 1968, n. 444, agli articoli 17 e 18, dispone che: «Al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale spettano lo svolgimento di carriera ed il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare». «Le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare statale, sono estese al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale»;

il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, (sul riconoscimento dei servizi prestati prima della nomina in ruolo), agli articoli 1 e 2, dispone che: «Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica... è riconosciuto il servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali...». «Al personale docente delle scuole elementari statali... sono riconosciuti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali...»;

nel citato decreto-legge n. 370 del 1970, il legislatore sembra ignorare completamente i docenti di scuola materna. Questa «ignoranza» può forse essere giustificata per due motivi: la legge n. 444 del 1968 era appena decollata e nessun insegnante era ancora di ruolo, oppure, motivo più logico ma che l'amministrazione sembra ignorare, avendo stabilito la parità di trattamento tra i docenti della scuola elementare e quelli della scuola materna, i criteri dettati potevano essere usati per analogia;

con la legge n. 349 del 1974 vengono immessi in ruolo i primi docenti di scuola materna statale. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (norme sullo stato giuridico del personale della scuola), include esplicitamente i docenti della scuola materna; in particolare, al capo IV disciplina il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per tutto il personale docente, e, all'articolo 81 modifica i criteri per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo;

l'articolo 77 stabilisce che: «Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo all'altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H...». Ma la tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica ignora ancora una volta la scuola materna;

anche in questo caso, l'omissione può essere giustificata col criterio della logicità. Nella citata tabella H, infatti, non si parla di «insegnanti» che possono passare da un ruolo all'altro, ma di «insegnamenti»;

pertanto, disponendo il passaggio da «insegnamenti di scuola elementare» ad «insegnamenti di scuola media», la scuola materna può essere inclusa implicitamente. Tant'è vero che nel 1980 con la legge n. 312 si disciplinano ulteriormente i passaggi di ruolo e la scuola materna viene esplicitamente inclusa (vedi articolo 77);

anche dopo la normativa sopra citata è rimasto comunque il vuoto legislativo soprattutto in merito alla parità di trattamento tra insegnanti della scuola materna ed insegnanti della scuola elementare. In alcuni casi la parità di trattamento viene estesa per analogia. Le analogie, però, vengono utilizzate o escluse a seconda delle varie interpretazioni degli uffici amministrativi;

infatti, mentre alcuni anni fa il servizio prestato nella scuola materna statale (sempre per analogia) veniva riconosciuto ai fini della progressione di carriera nella scuola secondaria ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 576 del 1970, come per gli insegnanti elementari, il provveditorato agli studi di Milano ed altri l'hanno interpretato (ora) in modo diametralmente opposto, negando, ai fini sopracitati, il riconoscimento del servizio prestato nella scuola materna statale;

attualmente l'amministrazione sta procedendo ad emanare decreti di ricostruzione di carriera ex novo, modificando i criteri usati in precedenza con l'unica via d'uscita per i danneggiati di ricorrere al tribunale amministrativo regionale. Ricorsi lunghi, dispendiosi e soprattutto opinabili: alcuni tribunali amministrativi regionali si pronunciano a favore, altri in modo contrario. Questo determina che l'amministrazione si trova a perpetrare, ad avviso dell'interrogante, un comportamento:

a) lesivo per la categoria: la scuola materna statale è una scuola a pieno titolo e non un'appendice dell'apparato scolastico (si vedano anche i nuovi orientamenti);

b) discriminante per il docente che non si vede riconoscere nella scuola secondaria, e decurtare nella scuola elementare, un servizio prestato in qualità di docente a tutti gli effetti;

c) penalizzante per il docente il quale, comunque, insegna con un titolo di studio abilitante e sicuramente svolge un'attività didattica molto più impegnativa dal punto di vista delle energie personali spese, della variabilità delle attività onnicomprensive di tutto un processo di sviluppo non così pregnanti negli altri ordini di scuola, dove la «disciplina» specifica ridimensiona il campo dell'intervento ed il tipo di relazione;

alcuni insegnanti della scuola materna passati ai ruoli della scuola secondaria negli anni 1975-1976 e seguenti, si sono visti declassare lo stipendio raggiunto e in più hanno una considerevole trattenuta mensile per la refusione decennale per somme indebitamente percepite -:

se il Ministro non ritenga indispensabile ed urgente emanare una chiara ed esemplificativa nota che porti chiarezza, nel senso della piena riconoscibilità del servizio prestato presso la scuola materna in caso di passaggio in qualsiasi altro ordine di scuola, compresa la scuola secondaria di primo e secondo grado, e sani una situazione di vuoto interpretativo che porta l'amministrazione ad attuare comportamenti ad avviso dell'interrogante discriminanti, penalizzanti e, di conseguenza, lesivi dei diritti dei docenti di ruolo nelle scuole materne statali.(5-02982)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1968 0444

EUROVOC :

custodia dei bambini

insegnamento

insegnante

interpretazione del diritto

istituto di istruzione

istruzione primaria

istruzione secondaria

parita' di trattamento

prestazione di servizi

scuola materna