GATTI, BERRETTA, SANTAGATA, BRANDOLINI, GNECCHI, MIGLIOLI, BOBBA, SCHIRRU, DAMIANO, BELLANOVA, MADIA, RAMPI, MOSCA, MATTESINI e CODURELLI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
in data 5 maggio 2010 è stata presentata l'interrogazione 5-02853, a prima firma Gatti, nella quale si esprimevano perplessità riguardo alle modalità di utilizzo dei buoni lavoro, i cosiddetti voucher, utilizzati come forma di pagamento per il lavoro occasionale di tipo accessorio, e si chiedevano informazioni in merito ai dati a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativamente: alle variazioni percentuali e numeriche dei contratti di lavoro e dei voucher dal 1
o agosto 2008 ad oggi; al numero dei lavoratori assicurati all'INPS per la prima volta tramite i buoni lavoro; agli eventuali contratti di provenienza dei lavoratori attualmente impiegati tramite voucher;
il Sottosegretario Viespoli, in data 18 maggio 2010, rispondeva all'interrogazione affermando, tra le altre cose, che i prestatori assicurati tramite lo strumento del voucher, nei primi mesi del corrente anno, ammontano a 80.944 (55.901 uomini e 25.043 donne). La ripartizione delle classi di età, dalla quale si evince che una percentuale considerevole di prestatori d'opera non è composta né da studenti né da pensionati, è cosi distribuita: 21,9 per cento sotto i 25 anni, 26,7 per cento tra i 25-59enni, 19,7 per cento tra i 60-65enni e il 31,7 per cento sopra i 65 anni. L'importo medio riscosso per prestatore, rilevato a gennaio 2010, è risultato essere pari a circa 530 euro (importo risultante dalla media tra l'importo pagato con il sistema cartaceo, 250 euro, e quello effettuato con il sistema telematico, 820 euro);
in media, rileva il Sottosegretario Viespoli nella sua risposta, ogni prestatore ha effettuato 1,6 prestazioni;
quest'ultimo dato, a detta dell'interrogante, risulta essere poco comprensibile poiché non si definisce con chiarezza in cosa consista una prestazione, se, cioè, essa sia la singola prestazione lavorativa continuativa effettuata nel corso del periodo di lavoro indicato preventivamente all'INPS e all'INAIL, o se, invece, con tale termine si intenda definire l'intero periodo lavorativo per il quale è attivata la procedura di pagamento del buono lavoro, a prescindere dalla quantità di lavoro prestato dal lavoratore;
alle predette perplessità se ne aggiungono altre concernenti l'utilizzo dei voucher, da parte dei committenti. Il timore, già espresso nella precedente interrogazione e che la risposta del Sottosegretario non ha fugato, è che solo una parte dei voucher acquistati sia effettivamente utilizzata per retribuire il lavoratore mentre il restante sia utilizzato solo nel caso di controlli da parte dell'ispettorato del lavoro. Inoltre i buoni lavoro potrebbero essere utilizzati come alternativa ai contratti di lavoro. A tale riguardo non possono essere completamente condivise le parole del Sottosegretario che nella parte conclusiva della risposta ha affermato che «eventuali monitoraggi volti a confrontare sotto il profilo statistico, in determinati settori di attività e in ambito regionale, l'eventuale andamento riduttivo dei contratti di lavoro subordinato con il trend di sviluppo del lavoro occasionale sarebbero poco significativi, essendo comunque riferiti a fenomeni che, sebbene compatibili, presentano caratteristiche diverse sotto il profilo dei destinatari, della tipologia dei committenti e delle modalità di svolgimento delle prestazioni». Si rileva che la richiesta non faceva riferimento al solo andamento dei contratti di lavoro subordinato ma alle diverse tipologie contrattuali, allo scopo di poter meglio interpretare i dati forniti. Le informazioni ricevute, da utilizzare con tutte le cautele necessarie, ci sembrano comunque significative per il trend che segnalano;
infatti, appare sempre più stringente la necessità di avere a disposizione dati certi relativamente alle modalità di utilizzo dei buoni lavoro, poiché solo avendo un quadro chiaramente delineato sarà possibile esprimere un giudizio motivato e approfondito sulla reale efficacia di questo strumento di pagamento. A tal fine è indispensabile rendere il prima possibile effettivo il coordinamento informativo tra INPS e INAIL, avente ad oggetto il lavoro accessorio, il quale consentirà di ottenere dati più dettagliati -:
se non intenda specificare in cosa consista la nozione di «prestazione» e a quanti giorni di lavoro essa mediamente corrisponda, al fine di consentire una valutazione più precisa e dettagliata delle modalità di utilizzo dello strumento del voucher;
quali siano i dati a sua disposizione sul numero di voucher acquistati dai committenti e di quelli effettivamente corrisposti dagli stessi, a partire dal 1
o agosto 2008;
quale sia stata nel 2009 la retribuzione media annuale percepita dai lavoratori impiegati tramite voucher per ogni singolo committente e in totale;
a quale punto sia il processo di coordinamento informativo tra INPS e INAIL, avente a oggetto il lavoro accessorio;
quanti lavoratori impiegati con voucher siano stati oggetto di controllo da parte dell'ispettorato del lavoro, quante e quali siano le violazioni rilevate;
quali siano i dati in possesso degli enti preposti relativamente agli infortuni sul lavoro subiti dai lavoratori impiegati tramite voucher;
se non ritenga di dover fornire tutti i dati richiesti al fine di favorire la comprensione degli effetti generati dai voucher nel mondo del lavoro, al fine di verificarne la reale efficacia in relazione al raggiungimento degli obiettivi legati al loro utilizzo.(5-02965)