ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02694

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 302 del 30/03/2010
Firmatari
Primo firmatario: SIRAGUSA ALESSANDRA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/03/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 29/03/2010
Stato iter:
06/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/07/2010
Resoconto VICECONTE GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 06/07/2010
Resoconto SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/03/2010

DISCUSSIONE IL 06/07/2010

SVOLTO IL 06/07/2010

CONCLUSO IL 06/07/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02694
presentata da
ALESSANDRA SIRAGUSA
martedì 30 marzo 2010, seduta n.302

SIRAGUSA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

nell'ambito della ridefinizione delle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado si rileva la necessità di unificare l'elenco degli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado attualmente suddiviso in quattro aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica (AD03) e psicomotoria (AD04);

tale suddivisione è già stata superata nella scuola media e la sua applicazione nella scuola secondaria di secondo grado non ha fondamento giuridico né pedagogico;

tutti gli insegnanti di sostegno seguono il medesimo corso di specializzazione - a prescindere dalla classe disciplinare da cui provengono - e ricevono la stessa formazione;

di fatto, nelle scuole, agli insegnanti di sostegno viene richiesto di affiancare tutti i docenti curricolari e di seguire gli alunni in tutte le materie a prescindere dalla propria area di appartenenza, sulla base delle necessità degli alunni che di volta in volta si presentano;

mentre si richiede ai docenti curricolari di conoscere gli argomenti specifici da proporre agli allievi, ai docenti di sostegno si richiede di progettare e sperimentare le metodologie più adatte ai fabbisogni e alle necessità dei propri alunni;

la suddivisione in aree disciplinari delle attività di sostegno nelle scuole superiori non è stata istituita per legge;

il riferimento normativo per ogni ordine di scuola è lo stesso: la legge quadro n. 104 del 1992. Sembrerebbe, tuttavia, che l'equivoco scaturisca da un'errata interpretazione del comma 5 dell'articolo 13 di tale legge, che recita: «Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato». È opinione diffusa ormai che gli operatori della scuola non abbiano compreso che l'espressione «nelle aree disciplinari» era riferito alle «attività didattiche» e non ai «docenti specializzati» che sono specializzati invece in tutte le aree;

sulla base di tale errata interpretazione fu emanata l'ordinanza ministeriale n. 78 del 23 marzo 1993, con la quale venne creata una corrispondenza fra aree disciplinari e classi di concorso ai fini dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di II grado;

con tale provvedimento si fa confluire, per esempio, nell'area tecnica AD03 ben 133 tipologie di classi di concorso. Si va da insegnanti diplomati tecnico pratici, di formazione prettamente professionale, ad insegnanti di materie giuridiche ed economiche di connotazione sicuramente più vicina all'area umanistica. Mentre nell'area scientifica AD01 confluiscono 12 classi di concorso, nell'area umanistica AD02 confluiscono 25 classi di concorso e nell'area psicomotoria AD04 confluisce un'unica classe di concorso;

tale suddivisione, si può prestare ad una gestione poco chiara della designazione delle cattedre di sostegno alle diverse aree;
tali assegnazioni, dovrebbero scaturire dalle indicazioni del gruppo misto, mentre, nella realtà, molti presidi richiedono direttamente agli Uffici scolastici provinciali i docenti di sostegno, con criteri non sempre trasparenti e spesso scollegati dalle effettive necessità degli alunni;

a causa di questo sistema di reclutamento, docenti di sostegno di una determinata area con un punteggio più alto rimangono disoccupati e docenti di altre aree con un punteggio più basso continuano a ricevere incarichi di supplenza annuale dagli Uffici scolastici provinciali;

il meccanismo di cui sopra spesso penalizza insegnanti con una maggiore anzianità di servizio che talvolta non ricevono l'incarico;

l'unificazione delle aree darebbe a tutti le stesse possibilità;

spesso un insegnante di sostegno nominato dagli Uffici scolastici provinciali sulla propria area, quando arriva a scuola, si vede assegnare ragazzi diversamente abili che appartengono ad un area disciplinare diversa dalla propria;

si verifica altresì che, quando l'elenco di un'area viene esaurito, si attingano i docenti dagli elenchi di altre aree in maniera incrociata tenendo conto solo del loro punteggio -:

se il Ministro non ritenga di dover istituire un elenco unico di sostegno anche per le scuole superiori così come già previsto per gli insegnanti di sostegno delle medie. (5-02694)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0104

EUROVOC :

alunno

assunzione

formazione degli insegnanti

insegnamento superiore

insegnante

istituto di istruzione

istruzione

istruzione secondaria

programma scolastico

servizio postale