ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02653

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 299 del 16/03/2010
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 12/03/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD PADANIA 12/03/2010
GIDONI FRANCO LEGA NORD PADANIA 12/03/2010
VANALLI PIERGUIDO LEGA NORD PADANIA 13/07/2011


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/03/2010
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/07/2011
Resoconto PALMA NITTO FRANCESCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 13/07/2011
Resoconto VANALLI PIERGUIDO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/03/2010

SOLLECITO IL 30/06/2010

DISCUSSIONE IL 13/07/2011

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 14/07/2011

SVOLTO IL 13/07/2011

CONCLUSO IL 13/07/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02653
presentata da
DAVIDE CAPARINI
martedì 16 marzo 2010, seduta n.299

CAPARINI, GRIMOLDI, GIDONI e VANALLI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 14 della bozza di regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ex articolo 140 del decreto legislativo n. 217 del 2005 recante disposizioni sull'ordinamento gerarchico - al comma 5 - prevede che: «In caso di intervento di soccorso in cui vengano ad operare congiuntamente personale permanente e personale volontario, la direzione dell'intervento di soccorso è sempre affidata al responsabile della squadra composta dal personale operativo permanente»;
il regolamento in questione è previsto dalle disposizioni contenute all'articolo 140 del decreto legislativo n. 217 del 2005 che a sua volta è attuativo della legge di delega n. 252 del 30 settembre 2004, dove espressamente viene escluso il personale volontario dall'ambito della delega stessa;
la disposizione pare contrastante con l'attuale impianto normativo, in particolare nello stesso articolo 14, dove, al comma 1-bis, si afferma che l'ordinamento gerarchico si espleta anche nei confronti del personale volontario, stabilendo un ordine fra i vari ruoli e qualifiche presenti nella totalità del personale operativo del Corpo, indipendentemente dall'appartenenza all'una o all'altra componente;
le norme contenute nel decreto legislativo n. 139 del 2006 adottate in attuazione di un'altra delega legislativa volta al riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, perseguendo l'obiettivo di ridurre in una normativa più organica di rango primario le varie disposizioni esistenti relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella parte concernente il personale volontario, ne sottolineano le attribuzioni, rimandando a quanto previsto nel vigente regolamento ad essi dedicato (decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004). In tal senso sono conformi anche le note esplicative contenute nella circolare del Ministero dell'interno n. 47234/21.01A del 10 marzo 2006, che accompagnarono l'emanazione della norma;
l'articolo 354 del codice di procedura penale in tema di «Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro», al comma 2, prevede che siano esclusiva prerogativa degli ufficiali di polizia giudiziaria (quindi anche dei funzionari, capi reparto e capi squadra volontari) i necessari rilievi e gli atti conservativi qualora vi sia pregiudizio di alterazione, modifica sostanziale o scomparsa di elementi probatori. Compito delicato ed importante ai fini di eventuali indagini e tipico dell'operare dei vigili del fuoco, che sovente si trovano ad agire nelle condizioni sopra citate, ove è pressoché necessaria la sovrapposizione di tali adempimenti di polizia giudiziaria con quelli necessari alla gestione dell'intervento. Perciò è inevitabile soffermarsi sulla liceità di una norma che prevede, in taluni casi, di esporre un procedimento a rilevanza penale al rischio di vizi procedurali tali da comprometterne la legittima prosecuzione e, di fatto, di imporre un'omissione di atti d'ufficio nei confronti degli ufficiali di polizia giudiziaria volontari. Essi potrebbero, ad avviso degli interroganti, essere legittimati a disattendere una siffatta disposizione ritenendola con giusta ragione, illegittima e per ciò stesso inapplicabile;
tale assunto rischia di ingenerare problemi in ambito operativo tra il personale volontario e quello permanente in contrasto con la tradizione del Corpo che, dalla sua creazione fino ad oggi, ha sempre rispettato la gerarchia nelle qualifiche funzionali indipendentemente dal fatto che esse facessero capo ad un vigile permanente od a un vigile volontario;
in ambito strettamente giuridico, poi, si ribadisce come la disposizione in questione si mostri contraria a quanto stabilito in norme superiori per rango normativo: di fatto si afferma che una norma regolamentare secondaria - nella fattispecie un decreto del Presidente della Repubblica - sviluppi i suoi effetti nei confronti di una legge primaria -:
se il Ministro non intenda modificare lo schema di regolamento lasciando inalterate le attribuzioni per ruoli e qualifiche del personale volontario come già previsto dalla vigente normativa.
(5-02653)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

lotta contro gli incendi

polizia giudiziaria

protezione civile

soppressione di posti di lavoro