MARCO CARRA, ZUCCHI, OLIVERIO, BRANDOLINI, FIORIO, SERVODIO, MARIO PEPE (PD), CENNI, MARROCU, TRAPPOLINO, DAL MORO, SANI, CUOMO e AGOSTINI. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il 13 luglio 2009 la Commissione europea ha dichiarato incompatibile con la normativa comunitaria il regime italiano di esenzione delle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre e, con propria decisione, ha intimato allo Stato italiano di avviare entro i quattro mesi successivi, il recupero dello sconto di accisa indebitamente concesso alle imprese italiane;
il 24 settembre 2009 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha presentato ricorso presso il tribunale di primo grado delle Comunità europee per l'annullamento della decisione della Commissione europea;
stante la pendenza del ricorso si pensava che fino alla sua definizione, almeno per il corso del 2009, 1'accisa zero sarebbe rimasta in vigore;
l'agenzia delle dogane, con circolare del 3 novembre 2009, ha sancito che secondo l'amministrazione finanziaria, anche in mancanza di apposito provvedimento di legge specifico, la decisione, della Commissione europea non era da considerarsi sospesa e che pertanto l'Agenzia non avrebbe più riconosciuto lo sconto di accisa per le serre;
successivamente, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è ulteriormente intervenuto per confutare la posizione dell'Agenzia delle dogane; pertanto sembrava che lo sconto di accisa potesse essere ripristinato;
con ulteriore circolare dell'Agenzia delle dogane del 13 novembre 2009 si ribadiva nuovamente la correttezza della decisione di sospensione dello sconto di accisa;
sulla Gazzetta Ufficiale europea del 12 dicembre 2009 è stata pubblicata la decisione della Commissione europea che considera come inaccettabile aiuto di Stato l'esenzione dal pagamento dell'accisa sul gasolio e stabilisce che «Il regime di aiuti sotto forma di esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, applicato illegittimamente dall'Italia nel periodo dal 3 ottobre 2000 al 30 giugno 2001, nonché negli anni 2002; 2003 e 2004, è incompatibile con il mercato comune»;
pertanto a partire dalla metà di novembre ad oggi, l'accisa applicata per il gasolio da riscaldamento delle serre è pari a quella prevista per il gasolio ad uso agricolo ovvero, anche sul gasolio per riscaldare le serre, si dovrà pagherà l'accisa al 22 per cento, come avviene per gli altri settori agricoli;
nelle coltivazioni sotto serra la «voce» riscaldamento incide tra il 15 per cento ed il 20 per cento sul totale dei costi aziendali e il ripristino dell'accisa metterebbe le produzioni italiane in una posizione di assoluto svantaggio rispetto a quelle europee ed extra europee, soprattutto se si considera che gli agricoltori degli altri Paesi europei hanno la possibilità di utilizzare energia elettrica e metano a costi bassissimi;
in base alla decisione della Commissione europea gli agricoltori italiani dovranno restituire le agevolazioni fiscali ottenute sugli acquisti di gasolio per riscaldare le loro serre negli anni 2000-2004 per un ammontare complessivo di un milione e mezzo di euro per ogni hanno indicato -:
quali iniziative urgenti intenda adottare per individuare una soluzione che consenta di mantenere l'esenzione delle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre nelle precedenti annate;
quali misure alternative intenda individuare e promuovere per il prossimo futuro vista l'incompatibilità rispetto alla normativa comunitaria del regime di esenzione richiamato nelle premesse. (5-02603)