CENNI, OLIVERIO, ZUCCHI, BRATTI, AGOSTINI, BRANDOLINI, MARIANI, TRAPPOLINO e MARCO CARRA. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:
la sentenza n. 201000183 del 19 gennaio 2010 del Consiglio di Stato ha accolto la richiesta presentata da un imprenditore agricolo sulla coltivazione di mais ogm. La stessa sentenza ha chiarito che tale autorizzazione è di esclusiva competenza dello Stato ed ha demandato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di rilasciare tale autorizzazione entro 90 giorni;
tra le motivazioni presenti nella sentenza assume particolare rilievo il fatto che non possa rappresentare un impedimento alla coltivazione di ogm la condotta delle regioni che non hanno ancora predisposto i piani locali di coesistenza fra culture «transgeniche», «biologiche» e «convenzionali» così come predisposto dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5 in attuazione della raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003;
in base alla sopraccitata sentenza fra meno di tre mesi in Italia si potrebbe iniziare quindi a coltivare il mais tipologia «Mon 810»: l'unico mais transgenico autorizzato per la coltivazione in Europa; ma risulta altresì dal nostro ordinamento, in virtù del decreto legislativo n. 212 del 24 aprile 2001, che la messa a coltura dei prodotti sementieri sia soggetta ad una specifica autorizzazione attraverso un provvedimento congiunto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, previo parere della commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 212 del 2001);
tale ipotesi non vedrebbe ad oggi la possibilità di applicare alcuna garanzia in relazione alle possibili contaminazioni per le coltivazioni biologiche e convenzionali;
ciò nonostante il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, prevede che vengano garantiti i prodotti sementiferi nazionali tradizionali dal contatto con quelli ogm, affinché questi non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche;
in questa direzione va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con sentenza 8 marzo 2006, n. 116 ha ribadito la competenza regionale a disciplinare, con proprie leggi, i piani di coesistenza;
risulterebbe che le regioni hanno concluso il lavoro di elaborazione delle linee guida;
lo stesso Governo italiano può attivare, la cosiddetta «clausola di salvaguardia» prevista dalla normativa comunitaria, che consente un divieto nazionale temporaneo di coltivazione, anche in relazione al fatto che tutti i tentativi di costringere alcuni di questi Stati membri a revocare i divieti nazionali, fatti fin qui dalla Commissione europea in base ai pareri dell'Efsa, sono stati respinti dalla maggioranza qualificata dei Ventisette nel Consiglio dell'unione europea;
durante l'ultimo Consiglio ambiente dell'Unione europea, il 25 giugno 2009 a Lussemburgo, alcuni Paesi hanno inoltre chiesto alla Commissione di promuovere una modifica della legislazione comunitaria che lasci agli Stati membri la decisione finale se coltivare o no degli ogm sul loro territorio, fatta salva la decisione a livello europeo sull'autorizzazione a commercializzare i prodotti transgenici importati;
lo stesso Presidente della Commissione europea Josè Manuel Barroso ha dichiarato il 15 febbraio 2010 a mezzo stampa che «in un settore come quello degli ogm dovrebbe essere possibile combinare un sistema di autorizzazioni comunitarie a base scientifica con la facoltà per gli Stati membri di decidere liberamente se intendono o meno coltivare specie geneticamente modificate sul loro territorio»;
la posizione risulterebbe condivisa pubblicamente anche dal Ministro interrogato: «penso che la posizione espressa in materia di Ogm dal Presidente Barroso sia condivisibile - ha dichiarato a mezzo stampa - perché ispirata a un buonsenso e a una prudenza non ideologici. Riconoscere il principio del diritto irrinunciabile per ciascuno Stato di decidere in autonomia, anche sulla base di pareri scientifici, se coltivare o meno gli organismi geneticamente modificati sul proprio territorio mi sembra un orientamento ineccepibile»;
lo stesso Ministro interrogato, negli ultimi giorni ha ribadito in numerose occasioni la sua contrarietà all'utilizzo di colture ogm in Italia: «rispettiamo la sentenza del Consiglio di Stato, ma ricorreremo in tutte le sedi. Faremo opposizione anche perché siamo convinti di rappresentare fino in fondo il volere dei cittadini. E tre cittadini su quattro, in Italia, non vogliono gli ogm. Lavoreremo - ha continuato - per garantire il diritto dei consumatori ad avere cibi "ogm free" e quello degli agricoltori di continuare a produrre agricoltura di qualità. Faremo tutto il possibile nell'ambito di ciò che la legge consente. Non esiste una sola strada, ve n'è più d'una: le proveremo tutte, purché venga rispettata la volontà dei cittadini italiani». «Finché ci sarò io in Italia - ha ribadito successivamente il Ministro interrogato - gli ogm non si coltivano: interverremo con un decreto o con altri strumenti, stiamo valutando. La sentenza non dà il via libera agli ogm, ma dice che bisogna regolamentare la materia: lo faremo nei modi che decideremo» -:
quali iniziative siano ad oggi state intraprese e quali si intendano intraprendere, e in quali tempi, per regolamentare la materia della coltivazione di ogm in Italia a seguito la sentenza n. 201000183 del 19 gennaio 2010 del Consiglio di Stato, nel rispetto della normativa e degli indirizzi comunitari e compatibilmente con le prerogative legislative delle regioni, per salvaguardare e garantire i prodotti sementiferi nazionali tradizionali dal contatto con quelli ogm, evitando che quest'ultimi arrechino danno biologico all'ambiente circostante. (5-02572)