ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02571

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 292 del 02/03/2010
Firmatari
Primo firmatario: GERMANA' ANTONINO SALVATORE
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 02/03/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/03/2010
Stato iter:
04/03/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/03/2010
Resoconto GERMANA' ANTONINO SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 04/03/2010
Resoconto MOLGORA DANIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 04/03/2010
Resoconto GERMANA' ANTONINO SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/03/2010

SVOLTO IL 04/03/2010

CONCLUSO IL 04/03/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02571
presentata da
ANTONINO SALVATORE GERMANA'
martedì 2 marzo 2010, seduta n.292

GERMANÀ. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:


l'articolo 12 della legge n. 289 del 2002 prevede che i debiti tributari iscritti in ruoli emessi fino al 30 giugno 2001 possono essere estinti dai debitori, sulla base di apposita comunicazione dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, attraverso il versamento di una somma pari a 25 per cento dell'importo iscritto, da versarsi in due soluzioni;


in forza di tale previsione, numerosi contribuenti si sono avvalsi di tale strumento per definire anche gli importi iscritti a ruolo relativi a violazioni in materia di tasse automobilistiche erariali e regionali ed hanno proceduto, entro i termini previsti, al versamento della prevista percentuale della somma iscritta a ruolo;


a distanza di diversi anni, nel 2007, gli uffici dell'Agenzia delle entrate, sulla scorta di un'interpretazione della direzione centrale normativa e contenzioso della stessa Agenzia, hanno contestato ai contribuenti la validità di tale definizione, sostenendo che per le tasse automobilistiche erariali è esclusa l'applicabilità del predetto articolo 12 della legge n. 289 del 2002, in quanto tale fattispecie è disciplinata dalla norma ad hoc contenuta nell'articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 282 del 2002, il quale prevede che le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, possono essere definite mediante il pagamento della tassa entro il 16 aprile 2003;

analogamente, l'Agenzia ha ritenuto inapplicabile il medesimo articolo 12 anche alle tasse automobilistiche regionali, sostenendo che ciò sarebbe escluso dal dettato dell'articolo 13 della legge n. 289 del 2002, il quale demanda alle regioni la facoltà di adottare autonomi provvedimenti per la definizione agevolata dei tributi propri;

tale mutamento nella posizione dell'Agenzia delle entrate sta evidentemente determinando gravi disagi ed oneri per i numerosi contribuenti interessati;

l'interpretazione dell'Agenzia non considera, in primo luogo, che il già citato articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 282 del 2002 è stato inserito nel corpo del predetto decreto-legge dalla legge di conversione n. 27 del 2003, ed è dunque entrato in vigore il 23 febbraio 2003, in data posteriore all'entrata in vigore (avvenuta il 1o gennaio 2003) dell'articolo 12 della legge n. 289 del 2002: conseguentemente, ben può darsi il caso che taluni contribuenti avessero definito i propri carichi di ruolo relativi a violazioni concernenti la tassa automobilistica in forza del predetto articolo 12 della legge n. 289 del 2002, prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 282 del 2002;


al di là di tali considerazioni, ciò che sconcerta maggiormente, come già riscontrato in casi analoghi, oggetto di recenti atti di sindacato ispettivo, è il fatto che, a quasi cinque anni dalla data di entrata in vigore delle predette previsioni, gli uffici dell'Agenzia abbiano ritenuto di mutare il loro orientamento in materia, senza porsi minimamente il problema delle conseguenze per i contribuenti in buona fede, e nel più completo spregio delle previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, il quale impone esplicitamente che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede;


in tale contesto appare dunque necessario che il Governo intervenga tempestivamente per dare soluzione alla questione, in ottemperanza allo Statuto dei diritti del contribuente, tutelando i diritti dei contribuenti in buona fede ed evitando che ad essi siano addossati oneri ulteriori -:


quali iniziative intenda assumere al fine di evitare ulteriori oneri a carico dei contribuenti coinvolti nella vicenda evidenziata, a salvaguardia della loro buona fede e nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, quantomeno escludendo l'applicazione di sanzioni e di interessi, e se ritenga comunque possibile riconoscere validità ai versamenti eventualmente effettuati dai contribuenti a titolo di definizione dei carichi di ruolo concernenti la tassa automobilistica erariale prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 282 del 2002. (5-02571)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2002 0282

EUROVOC :

contribuente

debito

tassa sui veicoli