ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02538

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 288 del 23/02/2010
Firmatari
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/02/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/02/2010
Stato iter:
04/03/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 24/02/2010
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 24/02/2010
Resoconto MOLGORA DANIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE INTERROGANTE 24/02/2010
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 04/03/2010
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 04/03/2010
Resoconto MOLGORA DANIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 04/03/2010
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/02/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/02/2010

DISCUSSIONE IL 04/03/2010

SVOLTO IL 04/03/2010

CONCLUSO IL 04/03/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02538
presentata da
ALBERTO FLUVI
martedì 23 febbraio 2010, seduta n.288

FLUVI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il 15 dicembre 2009 si sono concluse le operazioni relative al rimpatrio di capitali e patrimoni detenuti illegalmente all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto n. 102 e successive modificazioni. Le operazioni di rientro di attività detenute illegalmente all'estero proseguiranno a norma del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;

con il decreto-legge 103 del 3 agosto 2009, correttivo del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, si è eliminato «l'obbligo (a carico degli intermediari) di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 231» in materia di antiriciclaggio;

il Partito Democratico, sin dall'approvazione della norma di cui sopra, avvertì del rischio che attraverso lo «scudo fiscale» potessero essere «ripuliti» denari di dubbia provenienza; non solo, nelle norme approvate c'era il varco per «scudare» gli intermediari finanziari e renderli meno responsabili ai fini degli obblighi di segnalazione per la normativa antiriciclaggio;

è noto come il riciclaggio di attività criminose generi gravi distorsioni nell'economia legale penalizzando gli operatori onesti; minacci l'integrità del sistema economico e finanziario; alteri il regolare funzionamento dei meccanismi concorrenziali: per questi motivi la comunità internazionale è impegnata ad individuare misure sempre più incisive di prevenzione e contrasto. Le Raccomandazione del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria) e le direttive comunitarie emanate dal 1991 e il 2005 hanno promosso l'armonizzazione delle normative nazionali; nonostante ciò, l'Italia è l'unico Paese, fra quelli che hanno adottano normative per il rimpatrio dei capitali, ad aver garantito il completo anonimato ai soggetti interessati e ad aver eliminato l'obbligo «di segnalazione» di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007;

le disposizioni in questione hanno consentito la regolarizzazione di oltre 90 miliardi di euro: considerata la dimensione delle operazione di emersione, si presume che il cosiddetto scudo fiscale abbia dato luogo ad alcuni milioni di transazioni bancarie con la copertura dell'anonimato. Ciò nonostante, il Governatore della Banca d'Italia, intervenendo il 13 febbraio scorso ad un convegno a Napoli, ha affermato che «Finora sono giunte poco più di 50 segnalazioni di possibili reati connessi con operazioni di emersione di disponibilità all'estero. È un numero esiguo, spiegato solo in parte dal fatto che la legge esclude l'obbligo di segnalazione per diverse fattispecie di reati». In effetti, si tratta di poca cosa, soprattutto se confrontato con oltre 21.000 segnalazioni di operazioni sospette pervenute all'ufficio di informazione finanziaria nel corso del 2009 (con un incremento di oltre il 44 per cento sul 2008);

in data 16 febbraio 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato una circolare avente per oggetto l'operatività connessa con lo «scudo fiscale» ai fini dell'antiriciclaggio: va da sé che le previsioni contenute nella circolare ministeriale produrranno effetti solo per il futuro facendo salve tutte le operazioni di rimpatrio regolarizzate entro quella data;

nella circolare di cui sopra non si fa menzione dell'obbligo di comunicare all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 i dati fiscali relativi ai soggetti che utilizzano la normativa concernente il rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero. Eppure, la Circolare n. 18 del 2007 dell'Agenzia delle entrate diceva che «Tra i rapporti da comunicare (all'Archivio dei rapporti) sono compresi anche quelli rientranti nell'ambito di applicazione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, concernente l'emersione di attività detenute illecitamente all'estero: ciò in quanto il regime di riservatezza che contraddistingue tali rapporti non rileva ai fini della comunicazione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto n. 605 del 1973, ma può essere eventualmente opposto all'Amministrazione finanziaria all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto;

va considerato che la funzione dell'Archivio dei rapporti con operatori finanziari non è esclusivamente riferita alle indagini di natura tributaria ma anche a quello di supporto alle indagini penali, e quindi è estremamente importante per combattere fenomeni gravi come il riciclaggio, la frode ed il terrorismo -:

se quanto richiamato nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18 del 2007 non sia applicabile anche alla nuova disciplina relativa all'emersione di attività illegalmente detenute all'estero. (5-02538)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2009 0078

EUROVOC :

archivio

armonizzazione delle norme

direttiva comunitaria

inchiesta giudiziaria

migrazione di ritorno

regolamentazione finanziaria

rimpatrio di capitali

traffico illecito