ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02440

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 277 del 03/02/2010
Firmatari
Primo firmatario: CAPANO CINZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/02/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2010


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 03/02/2010
Stato iter:
31/03/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/03/2010
Resoconto VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 31/03/2010
Resoconto CAPANO CINZIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/02/2010

DISCUSSIONE IL 31/03/2010

SVOLTO IL 31/03/2010

CONCLUSO IL 31/03/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02440
presentata da
CINZIA CAPANO
mercoledì 3 febbraio 2010, seduta n.277

CAPANO e BOBBA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

nell'acutissima attuale crisi economica le difficoltà di ricollocazione dei lavoratori collocati in mobilità tende a crescere continuamente;

tende altresì a crescere, per la flessione dei livelli di occupazione, anche la difficoltà dei lavoratori che hanno perso il proprio lavoro a trovarne un altro, con effetti negativi anche sui bilanci degli erogatori, per la maggiore durata del periodo di percezione dell'indennità di mobilità, ex legge n. 223 del 1991 o in deroga;

naturalmente, tali difficoltà sono da sempre maggiori nel Mezzogiorno e per i lavoratori e le levatrici di età più avanzata, per i quali non casualmente il legislatore ha previsto una maggiore durata ordinaria del periodo di percezione dell'indennità di mobilità;

spontaneamente, dunque, una parte di questi lavoratori e di queste lavoratrici si orienta verso lo svolgimento - anche in via saltuaria - di forme di lavoro autonomo, che assicurino un'integrazione all'esiguo reddito garantito dall'indennità di mobilità e scongiurino la marginalità sociale;

la Corte di cassazione, con sentenza 1o aprile 2004, n. 6463, ha ritenuto, rigettando il ricorso dell'INPS, che il lavoratore iscritto alle liste di mobilità che svolga attività di lavoro autonomo conservi il diritto all'iscrizione nelle liste medesime, e anche il diritto alla percezione della indennità di mobilità, affermando tuttavia che occorra «individuare una possibile soglia [reddituale] quale limite del beneficio costituito della prestazione previdenziale», ossia per la cumulabilità tra reddito da lavoro autonomo e indennità di mobilità;

all'articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991 tale soglia è prevista unicamente per le ipotesi di cosiddetta mobilità lunga, mentre non vi è una previsione analoga per le ipotesi di percezione dell'indennità di mobilità per la durata ordinaria;

le indicazioni fornite in dottrina sono nel senso della cumulabilità dell'indennità di mobilità con il reddito da lavoro autonomo (in tal senso da ultimo M. Tiraboschi, S. Spattini, J. Tschöll, «Guida pratica ai nuovi ammortizzatori sociali», Il Sole 24 Ore, 2009, pagine 158);

soprattutto, lo stesso Ministero ha chiarito, in risposta a un quesito della direzione regionale del lavoro per l'Abruzzo, che, in conformità all'indicazione della citata sentenza della Corte di cassazione secondo la quale occorre in questo caso «fare riferimento al canone dell'analogia», ha precisato «non viene meno la condizione di debolezza, presupposto dell'istituto in esame, del lavoratore iscritto nelle liste di mobilità nell'ipotesi di svolgimento di attività di lavoro autonomo, sempre che venga comunque rispettato il limite imposto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 287 del 2002, comma 1, lettera a), alla stregua del quale si ha la «conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo esclusa l'imposizione», che attualmente risulta essere pari ad 8.000 euro per il lavoro dipendente e a 4.500 euro per quello autonomo» (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota n. 14/0002262/2008 del 14 febbraio 2008) mentre per il 2009, la soglia è stata di 4.800 euro);

tuttavia, consta all'interrogante che l'INPS continui a negare il diritto allo svolgimento di attività di lavoro autonomo, affermando (Messaggio INPS 7 dicembre 2007, n. 29669) che tra svolgimento di lavoro autonomo e percezione dell'indennità di mobilità vi sia «totale incompatibilità, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, quali l'anticipazione dell'indennità (articolo 7, comma 5, legge n. 223 del 1991) e la mobilità lunga per pensione di vecchiaia (articolo 9, comma 9, legge n. 223 del 1991)», e in tal senso risponde anche in questi mesi ai quesiti degli utenti interessati;

non risulta aver avuto risposta dal Ministero interrogato l'interrogazione a risposta orale presentata al Senato della Repubblica dai senatori Pizzinato, Battafarano, Malabarba, Maconi e Piatti nella seduta n. 613 del 26 maggio 2004 (XIV legislatura), che poneva questioni sostanzialmente analoghe;

l'orientamento assunto dall'INPS secondo gli interroganti costituisce un incoraggiamento se non una costrizione di fatto, a svolgere attività lavorative autonome non dichiarate - o «in nero» - per i lavoratori e le lavoratrici che abbiano la necessità e la possibilità di svolgere tali attività a fini di integrazione della prestazione previdenziale in godimento -:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia posto in atto o intenda intraprendere nei confronti dell'INPS per assicurare la conformità degli orientamenti dell'istituto a quelli ministeriali, della giurisprudenza e della dottrina;

se e quali iniziative normative abbia posto in atto o intenda intraprendere per assicurare ai lavoratori e alle lavoratrici interessati la possibilità di svolgere attività di lavoro autonomo senza pregiudizio del diritto alla percezione dell'indennità di mobilità e senza essere costretti ad avviare un contenzioso nei confronti dell'INPS. (5-02440)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS )

EUROVOC :

assicurazione per la vecchiaia

assunzione

attivita' non salariata

durata del lavoro

giurisdizione di grado superiore

indennita' e spese

lavoro autonomo

lavoro nero

licenziamento

mercato del lavoro

mobilita' professionale

sicurezza sociale