ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02309

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 263 del 11/01/2010
Firmatari
Primo firmatario: SIRAGUSA ALESSANDRA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/01/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 11/01/2010
Stato iter:
09/03/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/03/2010
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 09/03/2010
Resoconto SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/01/2010

DISCUSSIONE IL 09/03/2010

SVOLTO IL 09/03/2010

CONCLUSO IL 09/03/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02309
presentata da
ALESSANDRA SIRAGUSA
lunedì 11 gennaio 2010, seduta n.263

SIRAGUSA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

l'interrogante ha presentato in data 14 luglio 2009 l'interrogazione a risposta in Commissione 5-01627;

si riporta altresì la replica dell'interrogante alla risposta fornita dal Governo in data 20 ottobre 2009: «l'onorevole Siragusa replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto nella risposta si fa solo riferimento alle disposizioni sugli enti che bandiscono i concorsi, senza fornire alcuna risposta soddisfacente rispetto ai quesiti posti con l'atto di sindacato ispettivo. Auspica quindi che il Governo valuti la possibilità di prevedere una norma apposita volta a prevedere l'equipollenza dei diplomi triennali indetti negli anni precedenti la riforma universitaria»;

la materia in questione non è disciplinata in modo chiaro e in tale situazione di indeterminatezza le università si comportano in maniera non uniforme;

i diplomi delle scuole dirette a fini speciali venivano riconosciuti previo superamento di esami di Stato annuali come riportato all'articolo 15 del bando di iscrizione alla scuola diretta a fini speciali per «operatori tecnico-scientifici dei beni culturali ed ambientali - settore archeologico» ove espressamente era dichiarato che «gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono davanti a Commissioni costituite secondo il regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269», riferendosi nella fattispecie agli articoli 58-70, che obbligavano lo svolgimento annuale, presso codeste scuole, di regolari esami di Stato;

lo stesso è riportato all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ove si legge «I corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari, hanno durata biennale o triennale e si concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di un esame di Stato. La frequenza dei corsi è obbligatoria» -:

se non ritenga, anche alla luce di quanto illustrato in premessa, porre rimedio quanto prima ad una situazione discriminatoria attraverso un'iniziativa normativa che preveda l'equipollenza-equivalenza del diploma delle scuole dirette a fini speciali e del diploma universitario, ambedue di durata triennale, alla laurea di primo livello.(5-02309)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

diploma

equipollenza dei diplomi

esame

istituto di istruzione

universita'