GHIZZONI e DE PASQUALE. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
sono circa 80.000 gli ex dipendenti degli enti locali che in virtù dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 dal 1
o gennaio 2000 sono stati fatti transitare ai ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici (ITP) senza alcuna possibilità di opzione, non tenendo conto che, secondo la suddetta legge, questo passaggio, riconosceva a ciascun lavoratore il servizio prestato presso gli enti locali al 31 dicembre 1999;
tale assunto a seguito di un accordo tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali confederali stipulato nel luglio 2001, con conseguente inquadramento di circa 80.000 dipendenti in base allo stipendio in godimento al passaggio - notevolmente inferiore, a parità di anzianità, rispetto a quello statale -, è stato disatteso e così ha avuto inizio un'estenuante trafila giudiziaria, durante la quale i lavoratori, decisi a far valere i loro diritti, hanno presentato migliaia di ricorsi;
la Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato e - secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 124 del 1999, che riconosce al personale in questione «ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza» - ha emesso numerose sentenze in base alle quali centinaia di lavoratori Ata e Itp della scuola hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all'attività lavorativa prestata;
l'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con una interpretazione «autentica» che muta sensibilmente il senso di quanto stabilito dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, in quanto riduce le retribuzioni del personale di ruolo proveniente dagli enti locali e trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnicopratici (Itp) e disconosce i diritti acquisiti di questi lavoratori;
i dipendenti che all'atto di approvazione della legge finanziaria per il 2006 avevano già una sentenza positiva passata in giudicato hanno ottenuto il giusto inquadramento e la liquidazione degli arretrati spettanti, mentre i dipendenti che non avevano ancora una sentenza passata in giudicato, seppur vincitori in giudizio di primo grado, hanno dovuto restituire, comprensive di interessi, le somme già percepite;
molti di questi lavoratori sono stati costretti a restituire le somme percepite - che in alcuni casi hanno superato i 20.000 euro -, di cui una parte da versare in un'unica rata entro 30 giorni dalla notifica e un'altra parte in un tempo massimo concedibile di cinque anni, cioè in 60 rate mensili che oscillano tra i 200 e i 300 euro su stipendi di 1.000/1.300 euro, con danni incalcolabili per i bilanci familiari;
l'articolo 3, comma 146, del disegno di legge finanziaria per il 2008 del governo Prodi stabilisce che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 venga esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge n. 124 del 1999, in coerenza con il Dispositivo dell'ordine del giorno 9/3256/71 accolto come raccomandazione dal Governo in data 15 dicembre 2007;
le citate disposizioni della Legge Finanziaria 2008 sono ad oggi ancora disattese con grave danno per i diritti dei lavoratori coinvolti -:
se i Ministri interrogati, alla luce di quanto illustrato in premessa, non ritengano necessario dare attuazione a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2008 e pertanto adottare i provvedimenti atti ad inquadrare il suddetto personale nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza, procedendo, inoltre, con la sospensione della procedura in corso che obbliga i dipendenti inquadrati nei profili professionali citati, che si trovino ancora in giudizio, al rimborso delle somme già percepite.
(5-02297)