ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02264

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 259 del 16/12/2009
Firmatari
Primo firmatario: BARANI LUCIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 16/12/2009


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 16/12/2009
Stato iter:
17/12/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/12/2009
Resoconto BARANI LUCIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2009
Resoconto FAZIO FERRUCCIO MINISTRO - (SALUTE)
 
REPLICA 17/12/2009
Resoconto BARANI LUCIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/12/2009

SVOLTO IL 17/12/2009

CONCLUSO IL 17/12/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02264
presentata da
LUCIO BARANI
mercoledì 16 dicembre 2009, seduta n.259

BARANI. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

l'immissione sul mercato comune dei biocidi è regolata dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, di attuazione della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

con ulteriori regolamenti l'Unione europea ha stabilito un elenco dei principi attivi esistenti e ha avviato, in relazione ai biocidi contenuti nell'allegato II della suddetta direttiva, una fase sperimentale, denominata «programma di riesame», al termine della quale si potrà decidere se e a quali condizioni un principio attivo possa essere incluso negli allegati I, IA o IB o se, nei casi in cui i requisiti di innocuità non siano soddisfatti, tale principio attivo non possa esservi incluso;

in pratica ogni sostanza biocida in uso, i cui effetti potrebbero essere potenzialmente rischiosi per la salute umana, e sono ancora da chiarire, è inserita in una griglia che ne valuta non solo la pericolosità generica, ma anche quella in relazione agli usi;

il significato dei vari usi della griglia è contenuto nell'allegato V della direttiva 98/8/CE;

il complesso di tali attività è definito «seconda fase del programma decennale ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE», nella quale il Ministero acquisisce documentazioni sui prodotti, al fine di inviarle alla sede comunitaria;

nell'ambito della depurazione delle acque per uso umano è crescente, anche in strutture pubbliche, l'uso, in luogo dell'argento, di una soluzione di nitrato d'argento - sale dell'argento e dell'acido nitrico - che si presenta unitamente ad altri ossidanti, come una soluzione incolore -:

in quali tempi il Governo intenda procedere alla prima attuazione del regolamento (CE) 2032/2003 e delle sue successive modificazioni.(5-02264)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

acido inorganico

argento

prevenzione dei rischi

regolamento CE

sanita' pubblica