BARANI. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
l'immissione sul mercato comune dei biocidi è regolata dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, di attuazione della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
con ulteriori regolamenti l'Unione europea ha stabilito un elenco dei principi attivi esistenti e ha avviato, in relazione ai biocidi contenuti nell'allegato II della suddetta direttiva, una fase sperimentale, denominata «programma di riesame», al termine della quale si potrà decidere se e a quali condizioni un principio attivo possa essere incluso negli allegati I, IA o IB o se, nei casi in cui i requisiti di innocuità non siano soddisfatti, tale principio attivo non possa esservi incluso;
in pratica ogni sostanza biocida in uso, i cui effetti potrebbero essere potenzialmente rischiosi per la salute umana, e sono ancora da chiarire, è inserita in una griglia che ne valuta non solo la pericolosità generica, ma anche quella in relazione agli usi;
il significato dei vari usi della griglia è contenuto nell'allegato V della direttiva 98/8/CE;
il complesso di tali attività è definito «seconda fase del programma decennale ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE», nella quale il Ministero acquisisce documentazioni sui prodotti, al fine di inviarle alla sede comunitaria;
nell'ambito della depurazione delle acque per uso umano è crescente, anche in strutture pubbliche, l'uso, in luogo dell'argento, di una soluzione di nitrato d'argento - sale dell'argento e dell'acido nitrico - che si presenta unitamente ad altri ossidanti, come una soluzione incolore -:
in quali tempi il Governo intenda procedere alla prima attuazione del regolamento (CE) 2032/2003 e delle sue successive modificazioni.(5-02264)