ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02207

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 255 del 09/12/2009
Firmatari
Primo firmatario: NEGRO GIOVANNA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 09/12/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD PADANIA 09/12/2009
MONTAGNOLI ALESSANDRO LEGA NORD PADANIA 09/12/2009


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 09/12/2009
Stato iter:
09/11/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/11/2010
Resoconto MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 09/11/2010
Resoconto BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/12/2009

DISCUSSIONE IL 09/11/2010

SVOLTO IL 09/11/2010

CONCLUSO IL 09/11/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02207
presentata da
GIOVANNA NEGRO
mercoledì 9 dicembre 2009, seduta n.255

NEGRO, BRAGANTINI e MONTAGNOLI. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

la società Agriflor s.r.l. è titolare di un impianto per la produzione di compost e di ammendanti agricoli e per tale scopo è stata autorizzata dalla provincia di Verona ai sensi delle determinazioni del dirigente del settore ecologia 8 maggio 2005, n. 3030/05, e 28 settembre 2006, n. 5323/06;

in tale contesto la predetta società risulta poter trattare esclusivamente determinate tipologie di rifiuti individuati dai pertinenti codici CER e risulta altresì che nell'esercizio della propria attività debba rispettare i limiti stabiliti dalla tabella A della delibera della Giunta regionale del Veneto n. 568/02005, in ordine all'ammissibilità dei materiali in entrata nell'impianto per il loro successivo compostaggio, nonché i limiti definiti dalla tabella B della medesima delibera della Giunta regionale del Veneto in ordine alla qualità dell'ammendante originato dal trattamento;
l'autorizzazione di cui trattasi è ad ogni modo subordinata al rispetto, al pari del compost originato a seguito del trattamento, dei parametri imposti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di tutela ambientale e della salute umana. In effetti, è stata la stessa provincia di Verona ad esplicitare nelle proprie autorizzazioni che nella conduzione dell'impianto la società sia obbligata al rispetto della normativa vigente, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

a seguito di numerose denunce e segnalazioni proposte da gruppi di cittadini nonché di verifiche condotte dalle autorità di controllo allo scopo competenti in materia di lotta ai reati ambientali, oltre che da parte degli enti locali interessati e della competente Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, sarebbe stato accertato che la Società Agriflor abbia svolto negli anni attività di produzione del compost e di gestione dei rifiuti da sottoporre a processo di recupero, in maniera contraria alle norme sulla protezione della salute e dell'ambiente con l'evidenza di aver prodotto anche danni ambientali ai terreni su cui è Stato distribuito il compost in quanto in tale materiale vi sarebbero state presenze di diossina, di metalli pesanti, di idrocarburi e di altre sostanze nocive, che di norma non dovrebbero assolutamente essere presenti in materie come il compost essendo esse cancerogene ed altamente tossiche;

sulla base di tali ipotizzati fatti illegali si è attivata la procura della repubblica presso il tribunale di Verona, chiedendo al giudice per le indagini preliminari, in data 15 maggio 2008, di disporre il sequestro preventivo di tutti gli impianti produttivi della Agriflor con sede a San Bonifacio (Verona) - loc. Crosaron e stabilimento in San Bonifacio (Verona) - fraz. Villanella, loc. Lioncello;

la procura di Verona avrebbe rilevato che la presenza di idrocarburi e di diossine nei compost allo scopo campionati dimostrerebbe che i materiali che giungevano alla società Agriflor per essere sottoposti a compostaggio non erano idonei e che essi venivano certamente mescolati con rifiuti pericolosi in modo che questi ultimi potessero essere distribuiti abusivamente sui terreni agricoli con danni all'ambiente e soprattutto alla salute umana, nonché per chiunque avesse consumato i prodotti coltivati sui terreni trattati con il compost pericoloso;

la procura di Verona, nel motivare la richiesta di sequestro, sottolineava che la prassi delittuosa condotta dalla Agriflor fosse intenzionale in quanto almeno il 50 per cento dei rifiuti trattati dallo stabilimento non fossero conformi ai limiti previsti dalle norme vigenti e che per poterli smaltire li mescolasse illegalmente con materiale «buono» al fine della successiva distribuzione in campo agronomico;

le risultanze delle indagini avrebbero di fatto evidenziato che la società Agriflor conduca surrettiziamente l'attività di produzione di compost, essendo la sua vera natura quella di smaltire rifiuti, in maniera a quanto pare illegale, e ciò sarebbe stato confermato dal fatto che gli utili aziendali provenissero dalla gestione dei rifiuti, mentre la distribuzione del compost fosse addirittura una prassi svolta gratuitamente in favore degli agricoltori;

di fronte alla richiesta di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero il 15 maggio 2008, il giudice per le indagini preliminari, in data 12 luglio 2008, ha disposto la convalida dello stesso sequestro preventivo, confermando quindi la condotta delittuosa della società Agriflor formulata dal pubblico ministero, con in più facendo risaltare che alla luce delle verifiche condotte dai Carabinieri del Comando per la tutela dell'ambiente di Treviso il 9 novembre 2007, l'apporto del compost contenente sostanze pericolose e cancerogene avesse comportato un superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione tale da far scattare, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, articolo 240, l'avvio delle procedure di messa in sicurezza di emergenza e di eventuale bonifica del suolo. Inoltre, il medesimo giudice attestava che l'Agriflor avesse palesemente violato la disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, che tra le sue finalità ha appunto quella di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone la corretta utilizzazione, precisando in particolare che, ai sensi dei relativi articoli 3 e 4, nei fanghi non devono essere contenute sostanze tossiche e nocive né persistenti, né bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli uomini e per l'ambiente in generale, vietando altresì l'utilizzazione di tali fanghi tossico-nocivi anche se miscelati e diluiti con fanghi compatibili;

anche il tribunale civile e penale di Verona, sezione penale, rigettando una richiesta di riesame avanzata dalla Agriflor, ha confermato in data del 19 settembre 2008, il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari il 12 luglio 2008, in più sostenendo anche una condotta dolosa della società Agriflor;

inaspettatamente, quando ormai il quadro giudiziario ed il contesto amministrativo avevano conseguito una chiarezza definitiva e consolidata circa la nocività del compost prodotto dalla Agriflor e in relazione al fatto che la stessa società operasse in maniera contraria alle norme sulla tutela della salute umana e dell'ambiente incorrendo in delitti ambientali, è intervenuta sulla materia la giunta regionale del Veneto che, con propria delibera del 10 febbraio 2009, ha incredibilmente emanato specifiche disposizioni volte a fissare limiti di concentrazione delle predette sostanze nocive e cancerogene nei fanghi utilizzati in agricoltura e quindi nel compost;

al riguardo, andrebbe evidenziato che benché la giunta dicesse di voler disciplinare la materia per dare riscontri a numerose richieste di chiarimenti avanzate da operatori interessati (ma senza però dire quante siano state), i quali richiedevano delucidazioni in merito alle concentrazioni accettabili di microinquinanti organici nei fanghi di depurazione avviati all'impianto di compostaggio, con particolare riferimento a diossine e furani, IPA e PBC, nei fatti, ad avviso degli interroganti, non avrebbe fatto altro che introdurre in maniera indiretta la presenza di tali inquinanti nel compost generato da fanghi di depurazione, ciò che altrimenti fino ad allora sarebbe stato implicitamente vietato;

infatti, la stessa giunta al riguardo precisava che le normative nazionali e regionali non contenessero specifiche indicazioni per tali sostanze;

così, la giunta, adducendo la motivazione che non si potesse attendere che i Ministeri competenti provvedessero ad assegnare specifici limiti alle sostanze in questione, nelle more di tali provvedimenti statali, ha adottato autonomamente i predetti limiti dichiarando di farlo in via cautelativa;

inoltre, quale riferimento scientifico e normativo su cui basare tale provvedimento, la Giunta ha preso un testo di lavoro della Commissione europea da cui dovrà nascere la nuova proposta di direttiva che dovrà modificare la vigente direttiva 86/278/CEE per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura;

nel merito, a parere degli interroganti, andrebbe evidenziato che la giunta, contrariamente alle proprie dichiarazioni di adottare limiti cautelativi di concentrazione delle predette sostanze nocive nei fanghi di depurazione e di conseguenza nel compost, di fatto ha surrettiziamente adottato un provvedimento teso soprattutto a «legalizzare» le situazioni di danno ambientale fino ad allora individuate e sottoposte alle cure delle autorità giudiziarie. Infatti, se avesse effettivamente voluto adottare una determinazione cautelativa, la giunta avrebbe semplicemente dovuto rafforzare quanto già la normativa vigente prevede, ossia che per tali sostanze pericolose e nocive non vi debba essere assolutamente alcuna presenza nei fanghi di depurazione da cui ottenere il compost da utilizzare in agricoltura;

ancora sull'ambiguità della delibera della giunta andrebbe evidenziato che con tale atto si anticipa in maniera inconsueta un recepimento di una direttiva europea che concretamente ancora non esiste e che ad ogni modo non competerebbe all'organo regionale recepire, bensì allo Stato. Di fronte a tali illogicità, la medesima giunta, ha adottato quello che, ad avviso degli interroganti, è un ulteriore comportamento assurdo, ossia ha reso immediatamente applicabile la delibera in questione, nelle more che i Ministeri competenti esprimano il loro parere vincolante al riguardo: la corretta procedura normativa avrebbe richiesto un percorso opposto, ossia il congelamento dell'atto in attesa del nulla osta dei Ministeri interessati;

alla luce di questi ultimi eventi, oggi la società Agriflor ha ottenuto il dissequestro degli impianti ed in più parrebbe intenzionata ad incrementare le predette attività di gestione dei rifiuti pericolosi per ottenerne compost da destinare agli usi agronomici, con l'aggravante che ora potrebbero anche contenere regolarmente concentrazioni di sostanze cancerogene ed altamente nocive -:

se siano a conoscenza della vicenda trattata in premessa e se abbiano ricevuto dalla giunta della regione Veneto una richiesta di parere sulla legittimità della delibera con cui essa ha fissato determinati limiti per la concentrazione di microinquinanti organici come le diossine ed i furani, oltre che gli IPA ed i PCB, nei fanghi di depurazione da avviare a compostaggio per ottenere materiale da destinare ad usi agricoli, e se siano pronunciati favorevolmente al riguardo;

se i Ministri interrogati non ritengano di assumere, per quanto di competenza, iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire parametri uniformi sul territorio nazionale per le concentrazioni di microinquinanti organici nei fanghi di depurazione avviati agli impianti di compostaggio (comunque non consentendo la presenza di diossine, furani, IPA e PBC), al fine di evitare situazioni di pericolo per l'ambiente e la salute come nel caso descritto in premessa.(5-02207)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

fanghi di depurazione

gestione dei rifiuti

idrocarburo

inquinamento d'origine agricola

nocivita'

protezione dell'ambiente

rifiuti industriali

sanita' pubblica

sostanza pericolosa

sostanza tossica

Veneto