ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02182

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 254 del 01/12/2009
Firmatari
Primo firmatario: DE MICHELI PAOLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/12/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO 01/12/2009
BARBIERI EMERENZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2009
MARCHIGNOLI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 01/12/2009
CASTAGNETTI PIERLUIGI PARTITO DEMOCRATICO 01/12/2009
ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA 01/12/2009


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/12/2009
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 02/12/2009
Resoconto MOLGORA DANIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 02/12/2009
Resoconto DE MICHELI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/12/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/12/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02182
presentata da
PAOLA DE MICHELI
martedì 1 dicembre 2009, seduta n.254

DE MICHELI, MARCHI, BARBIERI, MARCHIGNOLI, CASTAGNETTI e ALESSANDRI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) come modificato dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, stabilisce quale sia l'oggetto della giurisdizione tributaria;

il comma 2 della suddetta disposizione è stato sottoposto a giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 25, secondo comma, e dell'articolo 102, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui dispone che «Appartengono alla giurisdizione tributaria [...] le Controversie relative alla debenza del canone [...] per lo smaltimento di rifiuti urbani» e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale relative alle disposizioni del decreto legislativo n. 546 del 1992 di cui sopra, sollevate, in riferimento agli articoli 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Catania e ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni, sollevata, in riferimento all'articolo 102, secondo comma, dalla Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Prato;

la Corte ha, dunque, preso posizione circa la natura giuridica della tariffa di igiene ambientale, riconoscendole natura tributaria e quindi la non applicabilità dell'IVA sulla TIA stessa;

la sentenza in oggetto contraddice precedenti pronunce giurisprudenziali cui i comuni che applicano la TIA e le aziende di gestione del servizio si sono in passato allineate, anche in forza della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 250/E del 17 giugno 2008 che ha confermato un precedente orientamento (risoluzione n. 25 25/E del 2003) sull'imponibilità della tariffa ai fini IVA con aliquota ridotta al 10 per cento;

la stessa sentenza della Corte implicherebbe, dunque, un rimborso nei confronti di tutti quei soggetti che hanno versato l'IVA;

allo stato attuale, dunque, i Comuni e gli enti gestori si trovano in una situazione di incertezza dovuta alla giurisprudenza contraddittoria di cui sopra e, soprattutto, alle mancanze del Legislatore, ad avviso degli interroganti, assente nello stabilire le modalità con cui rendere concretamente applicabili i concetti espressi dalla Corte -:

quali iniziative intenda assumere per chiarire rapidamente le modalità di applicazione della sentenza e i tempi e le modalità della restituzione del pagamento, per sanare la situazione ed evitare che il risultato finale sia penalizzante per gli utenti e peggiorativo per le imprese.
(5-02182)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2005 0203, DL 1992 0546

EUROVOC :

detrazione fiscale

eliminazione dei rifiuti

giurisdizione tributaria

imballaggio

IVA

prestazione di servizi

rifiuti

rifiuti pericolosi

rimborso

servizio