ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02166

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 252 del 25/11/2009
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 25/11/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MURGIA BRUNO POPOLO DELLA LIBERTA' 25/11/2009
NIZZI SETTIMO POPOLO DELLA LIBERTA' 25/11/2009
VELLA PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA' 25/11/2009


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 25/11/2009
Stato iter:
20/05/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/05/2010
Resoconto SAGLIA STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 20/05/2010
Resoconto PILI MAURO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/11/2009

DISCUSSIONE IL 20/05/2010

SVOLTO IL 20/05/2010

CONCLUSO IL 20/05/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02166
presentata da
MAURO PILI
mercoledì 25 novembre 2009, seduta n.252

PILI, MURGIA, NIZZI e VELLA. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

l'importanza del gas naturale come fonte primaria di energia in tutto il mondo è in grande crescita e non viene arrestata né dalla spinta al ricorso alle energie rinnovabili ed al risparmio energetico né dal ritorno di interesse per il nucleare;

il gas naturale è, dopo il petrolio, la seconda fonte di energia primaria d'Europa. Si prevede che questo fabbisogno aumenterà del 26,3 per cento entro il 2020 ed in Italia crescerà del 39 per cento più che nel resto d'Europa;

entro il 2020 è prevista una riduzione della produzione interna europea del 43 per cento. Anche in Italia la riduzione sarà molto accentuata (-65 per cento) passando da 11 a circa 4 miliardi di metri cubi di gas;

le previsioni circa il futuro scenario del mercato del gas indicano che per garantire la sicurezza dei rifornimenti sul lungo periodo per l'Italia sarà necessario muoversi da subito per espandere in maniera rilevante le attuali infrastrutture destinate all'importazione;

in data 27 novembre 2002 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»;

l'articolo 27 della legge sul «Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale» (legge n. 273 del 2002) contiene le seguenti disposizioni:

1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa all'Italia;

2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota pari all'80 per cento delle nuove capacità realizzate, per un periodo pari a venti anni;

il 29 gennaio 2003 viene costituita a Cagliari la società GALSI acronimo di GAsdotto ALgeria Sardegna Italia e viene avviato lo studio di fattibilità del metanodotto;

il 15 aprile 2003 prima riunione del CDA a Cagliari in concomitanza con l'incontro tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'industria algerino per la firma dell'accordo tra Algeria e Sardegna per la realizzazione del metanodotto;

il Galsi, con una capacità di 8 miliardi di metri cubi di gas, rappresenta una risposta concreta al fabbisogno energetico e alla sicurezza di approvvigionamento di gas naturale;

la realizzazione del metanodotto proveniente dall'Algeria e destinato alla Sardegna, pone delle questioni in tema di concorrenza e rispetto della normativa comunitaria e nazionale che devono essere affrontate ed approfondite al fine di favorire l'inserimento di procedure che tengano conto delle realtà professionali e imprenditoriali della Sardegna;

il consorzio GALSI - Gasdotto Algeria Sardegna Italia - è stato costituito da: SONATRAC, EDISON GAS spa, ENEL power spa, Eos Energia spa (controllato da HERA spa ed ha sede in Italia);

il Consorzio sembra aver acquistato o comunque essere predisposto per acquistare 8 miliardi di metri cubi l'anno di gas dai giacimenti di Hassi R Mel, giacimento situato in Algeria, che alimenta già un altro gasdotto;

GALSI realizzerà a proprio onere il metanodotto salvo beneficiare di un finanziamento comunitario pari a circa 120.000.000,00 di euro, dipendente dal fatto che la citata infrastruttura rientra nel progetto di matrice comunitaria EEPR (European Energy Pogramme);

la citata infrastruttura è stata inserita mediante apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico riportante la data del giorno 1o agosto 2008, nell'elenco delle reti nazionali, su istanza di GALSI;

GALSI, quindi, si propone di operare sul mercato del Gas come importatore e/o produttore ai sensi di quanto previsto dalla legge 239 del 2004, articolo 2, comma 1, lettera a);

Galsi e Snam Rete Gas hanno firmato al 30 settembre 2008 l'accordo definitivo che conferma il reciproco impegno e definisce le condizioni per la realizzazione della sezione italiana del nuovo gasdotto di importazione dall'Algeria all'Italia, via Sardegna;

in virtù dell'accordo, che sembra palesarsi di natura privatistica, GALSI ha affidato a Snam Rete Gas (qui di seguito, per brevità, SRG) la costruzione e gestione della sezione italiana del metanodotto;

è quindi prevedibile che SRG gestisca le procedure di gara aventi per oggetto l'affidamento delle opere di realizzazione del metanodotto e dei servizi di distribuzione del metano, secondo i criteri di qualificazione delle proprie vendor list istituite a mente dell'articolo 232 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dettante la disciplina dei sistemi di qualificazione e delle conseguenti procedure selettive degli enti aggiudicatori che autorizza SRG a dotarsi di propri sistemi di qualificazione;

il progetto Galsi è costituito da una sezione internazionale via mare, dalla costa algerina fino al sud della Sardegna, nei pressi di Cagliari, e da una sezione italiana che comprende il tratto a terra di attraversamento della Sardegna (fino alla zona di Olbia) (importo ipotizzato oltre un miliardo di euro di investimenti) e un nuovo tratto a mare fino alla costa toscana nei pressi di Piombino, dove si collegherà alla rete nazionale di trasporto;

il gasdotto si svilupperà complessivamente per circa 900 chilometri, di cui 600 offshore, con profondità massime di circa 2800 metri fra Algeria e Sardegna. La capacità di trasporto iniziale sarà di 8 miliardi di metri cubi all'anno;

l'accordo firmato tra Snam Rete gas e Galsi definisce in dettaglio le condizioni per lo sviluppo, realizzazione e messa in esercizio della sezione italiana del progetto. Secondo i termini dell'accordo, Galsi provvederà allo sviluppo dell'ingegneria e all'ottenimento delle principali autorizzazioni mentre Snam Rete Gas si occuperà della realizzazione e della successiva gestione dell'attività di trasporto;

da qui la conseguenza che alla realizzazione delle opere del metanodotto della Sardegna parteciperanno esclusivamente le imprese qualificate Snam Rete Gas, mentre non potranno partecipare alla realizzazione dell'infrastruttura di interesse nazionale altre imprese nazionali, territoriali o europee di pari livello comprese dunque le imprese o eventuali consorzi di imprese sarde che pur avendo titoli e requisiti risulterebbero escluse;

un accordo di tale natura rischia di limitare la concorrenza nel settore della costruzione di una infrastruttura di rilievo nazionale e di creare una grave discriminazione delle imprese sarde. Difatti se è vero che SRG ricorrerà alle procedura di gara per selezionare i propri contraenti è anche vero che questi verranno scelti all'interno delle liste di fornitori Snam;

la selezione dei contraenti di SRG dovrebbe, ad avviso dell'interrogante, invece fondarsi, non solo su criteri di maggiore trasparenza ma anche attraverso legittime clausole di salvaguardia per le imprese sarde che a buon diritto devono essere coinvolte direttamente e non in subappalto nella realizzazione del tratto terrestre di attraversamento dell'isola;

Galsi è stata legittimata ad esercitare l'attività di importazione e produzione di metano in forza di una autorizzazione rilasciata dal Ministero, il quale conseguentemente ha attribuito al Consorzio una facoltà «speciale», senza la quale tale attività non avrebbe potuto essere svolta;

come noto la legge del 23 agosto del 2004 n. 239 separava le attività di produzione importazione ed esportazione e stoccaggio del gas da quelle di trasporto e dispacciamento e gestione delle infrastrutture che a loro volta devono essere separate dalle attività di distribuzione. Secondo la disciplina volta alla tutela della concorrenza tali attività debbono essere svolte da soggetti diversi ed autonomi;

l'attività di produzione ed importazione di gas deve essere svolta «nel rispetto degli obblighi del servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente» secondo quanto espressamente previsto dalla legge 239 del 2004 dettante le norme per il riordino del settore energetico;

non può sottacersi che, sempre in forza del citato articolo 2, comma 1, lettera b), Snam Rete Gas nell'ambito delle attività di trasporto del metano svolge un servizio pubblico che soggiace alla disciplina di matrice comunitaria;

risulta evidente che occorre verificare l'impostazione dell'accordo privato mediante il quale Galsi ha attribuito il servizio di trasporto a SRG e la realizzazione dei metanodotto, lato Sardegna;

ciò in quanto la natura pubblica dei servizi o comunque la loro assimilazione ex lege al regime dei servizi pubblici, sancita dalla citata legge n. 230 del 2004, sembra richiedere un procedura di selezione degli aggiudicatori del servizio di trasporto del gas mediante evidenza pubblica e degli eventuali realizzatori della infrastruttura applicando procedure che non escludano ma, anzi, tutelino le imprese sarde;

Galsi va ricondotta, secondo l'interrogante, nell'alveo dei soggetti prefigurati dalla citata norma, posto che l'attività di importazione, esportazione e produzione di gas può essere esercitata sul territorio nazionale esclusivamente in forza di un espressa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'attività produttive, secondo quanto prescritto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, recante le norme «di attuazione della direttiva 98/30...... per il mercato interno del gas naturale»;

in forza della citata norma «l'attività di importazione di gas naturale prodotto in paesi non appartenenti alla unione europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero...» rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori;

il rilascio della autorizzazione è subordinata, a mente della sopracitata legge, al possesso di requisiti di capacità tecnico organizzativa e tecnico finanziaria;

l'attività di trasporto del gas rientra specificatamente nell'ambito oggettivo dell'applicazione del Codice Unico dei contratti pubblici;

ciò in quanto ai sensi dell'articolo 208, rubricato sotto la parte 3o contratti pubblici nei settori esclusi si prevede che «per quanto riguarda il gas. - .... Le norme della presente parte si applicano alle seguenti attività: la messa a disposizione o gestione di rete fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione del gas;

tale procedura, che l'interrogante reputa ad escludendum, preannunciata produce un ulteriore pregiudizio della trasparenza in merito alla costruzione dell'impianto poiché potranno partecipare alla selezione che SGR bandirà solo alcune imprese e non altre (quelle iscritte alle vendor list);

una tale limitazione sembra essere tollerabile esclusivamente a condizione che SRG sia stata a sua volta selezionata con gara;

occorre poi tener conto che anche allorquando l'accordo dovesse risultare legittimo rispetto ai principi della concorrenza di matrice comunitaria il ricorso ai criteri di qualificazione di SRG per la realizzazione del metanodotto risulterà ad avviso dell'interrogante, comunque lesivo della concorrenza e immotivato posto che avrà escluso tra le altre le imprese operanti in Sardegna;

in virtù di un agire che all'interrogante appare strettamente privatistico, si sarebbe praticata una riduzione del mercato di accesso degli esecutori delle infrastrutture del metanodotto;

in altre parole grazie ad un accordo tra soggetti, di natura secondo l'interrogante privata, si sarebbe ridotto il mercato di riferimento per la realizzazione del metanodotto proprio allorquando Snam dovrà ricorrere alla evidenza pubblica per la selezione degli appaltatori del metanodotto;

alla luce di ciò SRG dovrà aprire le proprie liste o comunque l'accesso alle gare per la realizzazione delle opere secondo i principi e criteri previsti dalla normativa vigente dettata dalla l.gs 163 del 2006, introducendo elementi che possano tutelare e non discriminare le imprese sarde -:

se il Ministro intenda adottare tutti gli opportuni provvedimenti di competenza per far sì che la realizzazione del progetto, in tutte le sue fasi, sia gestita con la più ampia trasparenza;

se il Ministro intenda avviare una consultazione finalizzata ad un'intesa con la Regione Sardegna, al fine di individuare le misure più idonee a garantire la massima trasparenza nell'esecuzione delle opere con particolare riferimento al tratto di attraversamento su terra dell'isola;

se non intenda assumere iniziative perché siano inserite, nell'ambito delle sue competenze, clausole di salvaguardia e tutela per le imprese sarde considerato che l'opera ricade per buona parte nell'isola e che le stesse potrebbero essere inserite direttamente su richiesta nelle liste delle imprese esecutrici;

se, in subordine, non ritenga di assumere iniziative, perché siano predisposti appositi indirizzi sui criteri di selezione delle imprese tali da non escludere a priori le imprese sarde dalla realizzazione dell'opera ma anzi tutelarle proprio in virtù delle particolari condizioni in cui operano;

se si conoscano i tempi per l'avvio dei lavori e quelli per la completa realizzazione del metanodotto;

se, e con quali iniziative normative e quali garanzie, intenda il ministro intervenire a tutela della massima trasparenza sull'affidamento della realizzazione e gestione del cavo di fibre ottiche, che affiancherà il metanodotto nel raccordo telematico tra l'Europa e il Magreb attraverso la Sardegna. (5-02166)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

appalto pubblico

approvvigionamento d'energia

distribuzione d'energia

esecuzione di progetto

gas naturale

gasdotto

importazione

industria del gas

protezionismo

restrizione alla concorrenza

Sardegna

sicurezza d'approvvigionamento