CODURELLI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità.
- Per sapere - premesso che:
la grave crisi economica in atto sta inesorabilmente colpendo soprattutto le donne, alle prese con le difficoltà derivanti da bilanci familiari sempre più esigui, con salari ancora più ridotti rispetto a quelli degli uomini, e con il peso dei figli e della famiglia interamente sullo loro spalle;
è notizia di questi giorni, il caso di un'azienda della provincia di Lecco che ha licenziato una donna di 37 anni, dopo 13 anni di servizio, perché essendo in età «fertile», correva il rischio di rimanere incinta per la seconda volta. La gravidanza presunta, e non reale, è stata utilizzata dall'azienda per allontanare la lavoratrice;
questo caso increscioso risulta non essere l'unico, l'utilizzo subdolo e strumentale del licenziamento a causa di maternità è all'ordine del giorno e per le donne il mondo del lavoro è sempre più ostico e irraggiungibile. Il fenomeno delle dimissioni in bianco è ancora una pratica presente nel mondo del lavoro, ed anche il ricorso alla conciliazione, in modo da impedire eventuali ricorsi in giudizio della lavoratrice sono comportamenti che sempre più spesso alcuni datori di lavoro mettono in atto all'interno delle aziende;
diverse aziende, infatti, non solo quella citata, adottano comportamenti discriminatori nei confronti delle donne soprattutto in una fase, come quella che stiamo vivendo, di crisi economica, sono proprio le lavoratrici le prime ad essere allontanate dai posti di lavoro;
durante il Governo Prodi proprio per far fronte al vergognoso, discriminatorio e ingiusto delle dimissioni in bianco, il Parlamento aveva emanato, all'unanimità, la legge n. 188 del 2007, legge che cancellava tale pratica;
nel giugno del 2008 con il decreto-legge n. 112 del 2008 la legge sulle dimissioni in bianco è stata abolita, perché giudicata troppo complicata la sua applicazione, ma non è stata sostituita con nessun provvedimento «più semplice», ma ugualmente efficace;
l'articolo 141, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, fornisce ormai una base giuridica specifica per l'adozione di provvedimenti comunitari volti ad assicurare l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia di occupazione e di impiego, compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore;
gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano anch'essi qualsiasi discriminazione fondata sul sesso e sanciscono il diritto alla parità di trattamento fra uomini e donne in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione -:
se non ritenga, alla luce del recepimento, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità, della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, intervenire immediatamente prevedendo anche specifici stanziamenti. (5-02121)