ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02076

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 243 del 10/11/2009
Firmatari
Primo firmatario: CERA ANGELO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 10/11/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO 10/11/2009


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/11/2009
Stato iter:
11/11/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 11/11/2009
Resoconto CERA ANGELO UNIONE DI CENTRO
 
RISPOSTA GOVERNO 11/11/2009
Resoconto MOLGORA DANIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 11/11/2009
Resoconto CERA ANGELO UNIONE DI CENTRO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/11/2009
Resoconto CONTE GIANFRANCO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/11/2009

SVOLTO IL 11/11/2009

CONCLUSO IL 11/11/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02076
presentata da
ANGELO CERA
martedì 10 novembre 2009, seduta n.243

CERA e OCCHIUTO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:


l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido;

il medesimo comma ha altresì dichiarato «nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento»;

il comma 2 del citato articolo 2-bis ha inoltre stabilito che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme sugli interessi usurari;

il comma 3 del articolo 2-bis ha previsto che i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008 fossero adeguati a tali disposizioni entro centocinquanta giorni dalla medesima data, ossia entro il 28 giugno 2009;

la commissione di massimo scoperto è una clausola che prevede l'applicazione da parte della banca di una percentuale, calcolata al tasso convenuto, sul massimo saldo negativo registrato durante un determinato trimestre e viene applicata per tutto quel periodo, anche se nei tre mesi di riferimento il superamento in negativo della soglia dello «0» ha interessato il conto per un solo giorno;

numerose erano state le contestazioni sollevate sulla legittimità e soprattutto sulla trasparenza di tale commissione, che ha finito per diventare una duplicazione degli interessi già corrisposti dal cliente per la concessione del fido; le banche molto spesso ne determinavano unilateralmente l'applicazione, senza concordarla con il cliente e senza farne conoscere le modalità di calcolo;

l'abrogazione della commissione di massimo scoperto nasce dall'esigenza di rendere più facile l'accesso al denaro per i clienti, soprattutto in una fase in cui a livello internazionale si registra una crisi finanziaria e di liquidità;

sebbene il decreto anticrisi abbia abolito la commissione sul massimo scoperto, le banche, a ridosso della scadenza del 28 giugno 2009, hanno cominciato a inviare ai propri clienti avvisi circa la modifica di alcune condizioni contrattuali in base agli adeguamenti richiesti dalla nuova normativa;

queste comunicazioni sono state recapitate ai correntisti sotto forma di proposta di «modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto» con le modalità previste dall'articolo 118 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, prevedendone il silenzio-assenso dopo sessanta giorni, nel caso di mancato recesso del contratto da parte del cliente entro tale termine;

da tali comunicazioni è emerso come in realtà le banche, pur recependo le nuove norme, di fatto hanno sostituito la commissione di massimo scoperto con commissioni a vario titolo rinominate collegate alla messa a disposizione di fondi (fido) e all'utilizzo dei fondi oltre la disponibilità accordata (sconfinamento), quali «commissione per istruttoria urgente», «tasso di sconfinamento», «commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi», «commissione per mancanza fondi», «commissione di messa a disposizione delle somme», «commissione per messa a disposizione di fondi», «commissione per indisponibilità somme», «commissione di disponibilità fondi», «commissione per scoperto di conto», «commissione trimestrale di disponibilità fondi», «tasso debitore in caso di utilizzo oltre il fido», «commissione per il servizio di affidamento», «commissione trimestrale sul fido accordato», e altro;

si tratta, in particolare, in caso dì affidamento, di commissioni applicate al correntista per la messa a disposizione di somme, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, in misura percentuale (variabile da istituto a istituto) del fido accordato, da calcolarsi sull'ammontare complessivo dell'affidamento e proporzionalmente al suo periodo di durata; mentre in caso di scoperto di conto corrente, oltre ad essere computati gli interessi passivi, è prevista una pesante commissione calcolata su base giornaliera, che si traduce in ulteriore aggravio di costi rispetto alla commissione di massimo scoperto;

le nuove voci di spesa introdotte dalle banche per aggirare prima le norme del cosiddetto decreto-legge «Bersani» sulle liberalizzazioni e poi quelle del decreto-legge anticrisi che hanno abolito le precedenti commissioni (la CMS e le altre penali) rischiano, paradossalmente, di rivelarsi maggiormente onerose per tutti correntisti, soprattutto in questo momento di forte crisi finanziaria, contravvenendo di fatto lo spirito e il significato del provvedimento di legge, dal momento che lo scopo dell'introduzione dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008 era di eliminare l'odioso «balzello» costituito dalla commissione di massimo scoperto per garantire maggiore trasparenza e per ridurre le spese a carico del cliente;

peraltro, anche la forma adottata dagli istituti di credito solleva perplessità, in quanto nel documento di consultazione della Banca d'Italia del 18 marzo 2009, in materia di trasparenza dei servizi bancari, è riportata una nota del Ministero dello sviluppo economico del 21 febbraio 2007 con la quale il Ministro ha chiarito che «le modifiche disciplinate dall'articolo 118 del T.U. riguardano soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di nuove clausole»;

pertanto, la sostituzione della commissione di massimo scoperto con una nuova commissione presupporrebbe un accordo scritto e non una semplice comunicazione unilaterale;

queste nuove commissioni non solo danneggiano le persone fisiche titolari di conti correnti ma, in un momento molto delicato per il sistema produttivo nazionale, rendono ancora più gravose le condizioni di accesso al credito per le piccole e medie imprese che già attraversano gravi difficoltà economiche e non possono, comprensibilmente, sopportare anche l'imposizione di ulteriori e pesanti costi, penalizzando il rilancio della produttività del Paese;

le misure adottate dagli istituti di credito hanno suscitato reazioni negative nell'opinione pubblica, manifestatesi con varie forme di protesta apparse sui principali mezzi di comunicazione e con una denuncia all'Antitrust da parte di Adusbef e Federconsumatori;

l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al fine di contenere il costo delle nuove commissioni bancarie, ha aggiunto all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 la previsione che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto, non possa comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità delle relative clausole contrattuali, disponendo inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze debba assicurare con propri provvedimenti la vigilanza sull'osservanza di tali prescrizioni;

tale nuova disposizione sembrerebbe legittimare il comportamento delle banche, consentendo loro, sia pure nel limite di un tetto, di ottenere una remunerazione ancora troppo elevata rispetto all'impegno che assumono nel rendere disponibile credito a richiesta alle imprese -:

quali misure urgenti intenda il Ministro adottare, nell'ambito delle sue competenze, per monitorare le modifiche delle condizioni contrattuali introdotte dagli istituti di credito dopo l'entrata in vigore del cosiddetto decreto «anticrisi» e per garantire che il sistema bancario italiano pratichi comportamenti improntati a criteri di correttezza, trasparenza e lealtà nei confronti dei titolari di conti correnti, applicando correttamente quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, che sancisce la nullità non solo delle clausole aventi per oggetto la commissione di massimo scoperto, ma anche di tutte quelle aventi finalità equivalenti, sebbene, applicate dagli istituti di credito con altre denominazioni e altre modalità, evitando così il perpetrarsi da parte delle banche di quelli che agli interroganti appaiono come comportamenti illegittimi e azioni ingannevoli al danno di privati ed imprese.
(5-02076)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2008 0185, DL 1993 0385

EUROVOC :

applicazione della legge

calcolo dei costi

clausola contrattuale

conto

contratto

credito industriale

crisi monetaria

deposito bancario

istituto di credito

recessione economica

salario

utilizzazione degli aiuti