FLUVI, CARELLA, CAUSI, CECCUZZI, CESARIO, D'ANTONI, DE MICHELI, FOGLIARDI, GASBARRA, GRAZIANO, MARCHIGNOLI, PICCOLO, PIZZETTI, SPOSETTI e STRIZZOLO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, recante «Controlli sui circoli privati», detta nuove disposizioni per gli enti di tipo associativo e per le organizzazioni di volontariato (ODV);
la norma subordina l'applicabilità del regime fiscale agevolato - consistente nella non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi associativi - in favore degli enti di tipo associativo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, alla trasmissione all'Agenzia delle entrate per via telematica da parte dei suddetti enti di dati e notizie rilevanti a fini fiscali mediante un apposito modello da approvare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
sono escluse dall'applicazione delle suddette norme le associazioni pro-loco, optanti per il regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991, e gli enti associativi dilettantistici iscritti all'apposito registro del CONI;
per quel che riguarda le organizzazioni di volontariato, di cui alla legge n. 266 del 1991, la norma detta criteri specifici, disponendo che la qualifica di diritto di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) con i conseguenti benefici fiscali di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997, si applica alle suddette organizzazioni che non svolgono altre attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal decreto interministeriale del 25 maggio 1995;
pertanto, sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli articoli 148 del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
l'onere della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
tutte le associazioni del terzo settore, nonché la stessa consulta delle associazioni di promozione sociale, hanno espresso cautela nei confronti della norma e, pur condividendo l'obiettivo di individuare e contrastare eventuali usi distorti della forma associazionistica, hanno chiesto al Governo un approfondimento delle misure introdotte al fine di pervenire a regole che, tenendo conto dell'effettiva realtà del fenomeno associazionistico nelle sue diverse articolazioni, non penalizzi la reale agibilità degli spazi di partecipazione e la stessa libertà di associazione;
l'impostazione seguita nella definizione della normativa non appare del tutto idonea ad una effettiva individuazione di eventuali abusi mentre i nuovi adempimenti burocratici prescritti finiscono per penalizzare soprattutto le esperienze associative più fragili e meno strutturate, che vivono esclusivamente dell'impegno volontario degli associati;
la protesta contro il provvedimento applicativo dell'articolo 30 del decreto-legge n. 185 del 2009 ha determinato l'attivazione di un tavolo di confronto tra l'Agenzia delle entrate il Forum del terzo settore e l'agenzia per le Onlus;
in tale sede l'Agenzia delle entrate ha ribadito il carattere conoscitivo e non sanzionatorio del provvedimento, e la volontà di gestirlo in modo comprensivo e non punitivo: a garanzia di questa impostazione si è deciso di istituire un tavolo tecnico paritetico con la presenza del terzo settore, per affrontare le tante problematiche emergenti in sede di compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (Modello Eas) e dei successivi controlli;
si profila, quindi, la possibilità di una gestione concertata della vicenda che, pur facendo chiarezza nel mondo del no profit isolando gli abusivi, tuteli l'autentico associazionismo, il suo valore sociale, la reale agibilità degli spazi di partecipazione e la stessa libertà di associazione -:
quale sia l'intendimento del Governo nei confronti del mondo associativo italiano, al fine di sostenere le realtà che ha operato con competenza e merito nel campo del sociale.(5-02013)