ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02000

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 238 del 26/10/2009
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/04677
Abbinamenti
Atto 5/01647 abbinato in data 29/10/2009
Atto 5/01838 abbinato in data 29/10/2009
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 23/10/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NIZZI SETTIMO POPOLO DELLA LIBERTA' 23/10/2009
PORCU CARMELO POPOLO DELLA LIBERTA' 23/10/2009
VELLA PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA' 23/10/2009
MURGIA BRUNO POPOLO DELLA LIBERTA' 23/10/2009


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 23/10/2009
Stato iter:
29/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/10/2009
Resoconto REINA GIUSEPPE MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 29/10/2009
Resoconto PILI MAURO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/10/2009

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/10/2009

DISCUSSIONE IL 29/10/2009

SVOLTO IL 29/10/2009

CONCLUSO IL 29/10/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02000
presentata da
MAURO PILI
lunedì 26 ottobre 2009, seduta n.238

PILI, NIZZI, PORCU, VELLA e MURGIA. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:

il prezzo dei biglietti dei collegamenti aerei tra la Sardegna (Alghero, Cagliari e Olbia) e Roma Fiumicino e Milano Linate, sono sottoposti al sistema di imposizione di oneri di servizio pubblico;

nel primo caso le tariffe onerate agevolate ammontano, rispettivamente, ad euro 49,00 (Roma Fiumicino) ovvero euro 59,00 (Milano Linate), comprensive di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali;

le tariffe di cui sopra sono state determinate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2008;

è stata conclusa l'istruttoria effettuata dall'Enac e dalla Regione Sardegna, prevista dal punto 5.6 del predetto decreto ministeriale e tesa a modificare le tariffe in caso di rilevanti scostamenti, rilevati trimestralmente, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA;

in base alle risultanze di detta istruttoria le tariffe per le categorie agevolate sono state rimodulate nel modo seguente:

da o per Roma Fiumicino euro 41,00;

da o per Milano Linate, euro 50,00;

tali risultanze sono a tutt'oggi totalmente inapplicate provocando un grave danno economico ai cittadini sardi che sono costretti per tale palese violazione delle norme contrattuali a sopportare costi che agli interroganti paiano illegittimi con un conseguente illegittimo arricchimento delle compagnie aeree;

il rinnovo delle convenzioni con le compagnie aeree attraverso decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti rende improcrastinabile la definizione delle nuove tariffe;

il rinnovo delle convenzioni non esime il Governo italiano, di concerto con la Regione Sardegna, dall'avvio di un immediato confronto per ridefinire il modello di continuità territoriale, che risulta inadeguato sia sul piano concettuale che sul piano dei servizi e dei costi;

la mancata estensione della continuità territoriale a tutti i cittadini europei in transito dagli aeroporti italiani verso e dalla Sardegna costituisce una grave discriminazione ai danni della Sardegna e del legittimo diritto alla mobilità di persone e mezzi verso territori disagiati e permanentemente gravati da handicap come l'insularità;

la discriminazione richiamata riguarda in particolar modo i tanti cittadini europei emigrati dalla Sardegna e che, mantenendo un profondo legame con la propria terra e il suo popolo, risultano colpiti da una grave lesione del proprio diritto di mobilità, considerato che non viene riconosciuto loro nessun tipo di riequilibrio tariffario conseguente ai costi elevati del trasporto da e verso la Sardegna;

la modifica intercorsa all'articolo 8 dello Statuto autonomo della Sardegna attraverso legge ordinaria che ha assegnato alla Regione autonoma Sardegna la competenza della continuità territoriale non ha modificato le norme che regolano la continuità territoriale in base alla legge n. 144 del 1999, articolo 36;

tale indefinita competenza relativamente all'attuazione della continuità territoriale prevista dalla legge n. 144 del 1999 e dalle stesse norme comunitarie che sin dal 1992 avevano previsto politiche tese al riequilibrio dei trasporti verso regioni insulari e ultraperiferiche, richiama la necessità di definire in termini più puntuali tali competenze a partire da un principio costituzionale con il quale lo Stato interviene direttamente e con proprie risorse al riequilibrio territoriale nell'ambito delle varie articolazioni istituzionali -:

se il Ministro interrogato non intenda intervenire al fine di far applicare con urgenza le nuove tariffe conseguenti all'esame svolto dall'Enac relativamente all'adeguamento tariffario previsto per legge e che risulta ancora totalmente disatteso;

se il Ministro non intenda promuovere un'azione di verifica sul costo aggiuntivo sopportato dai cittadini dal momento della definizione del costo effettivo della continuità territoriale;

se non ritenga necessario richiedere alle compagnie aeree un risarcimento per gli introiti percepiti indebitamente a scapito dei passeggeri sardi destinatari dell'onere del servizio pubblico;

se non ritenga di dover proporre una puntuale definizione delle competenze dello Stato e della Regione relativamente alla continuità territoriale e alle nuove disposizioni per eliminare le disparità tra cittadini da sottoporre all'Unione europea per estendere il principio della continuità territoriale a tutti i cittadini europei in transito da aeroporti da e per la Sardegna;

se non ritenga di dover riesaminare anche lo stesso regime tariffario con l'applicazione del principio del costo chilometrico ferroviario alle tratte aeree sottoposte a oneri di servizio pubblico;

se non ritenga di dover esaminare con urgenza l'eliminazione delle pretestuose tassazioni che gravano sulla continuità territoriale da e per la Sardegna. (5-02000)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

conseguenza economica

linea di trasporto

nolo

norma europea

politica comune dei trasporti

politica dei prezzi

politica tariffaria

prezzo di trasporto

regione insulare

regione periferica

Sardegna

servizio pubblico

trasporto aereo