FUGATTI e NEGRO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha confermato la legittimità dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che assegna alle Commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie riguardanti la tariffa del servizio di igiene ambientale (TIA);
con la medesima sentenza, la Corte ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale con le seguenti motivazioni: a) obbligo della prestazione e collegamento con una spesa di natura pubblica; b) il termine «tariffa», in questo caso, è da considerarsi neutro e non configura, di per sé, la tributarietà o meno del prelievo; c) TARSU e TIA hanno la medesima genesi autoritativa ed il fatto generatore dell'obbligo di pagamento è legato non all'effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato e all'effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all'utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento; d) in ogni caso il soggetto attivo del prelievo è il comune, anche nel caso in cui l'accertamento e la riscossione siano affidati a terzi; e) non esiste nesso diretto tra servizio reso e TIA;
alla TIA non è applicabile l'IVA, per mancanza di tutti i presupposti oggettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
a fronte della citata sentenza della Corte costituzionale, devono, essere il legislatore o l'Esecutivo a rendere concretamente applicabili i concetti espressi dalla Corte;
la citata sentenza ha generato confusione tra i comuni e tra le aziende che erogano il servizio e che procedono all'accertamento e alla riscossione della TIA, obbligate, in mancanza di un'idonea normativa, a continuare ad applicare l'IVA sulle bollette TIA, e pressate dalle istanze dei singoli cittadini e delle associazioni dei consumatori, che vorrebbero vedere immediatamente applicata la sentenza della Corte costituzionale;
ormai sono trascorsi tre mesi dall'emanazione della sentenza ed i comuni stanno lavorando alla predisposizione dei bilanci preventivi 2010 -:
quali iniziative normative intenda assumere il Governo e in quali tempi per dare concreta attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, in modo da dare giusta tutela agli interessi dei cittadini e ai bilanci delle amministrazioni comunali. (5-01972)