ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01972

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 235 del 20/10/2009
Firmatari
Primo firmatario: FUGATTI MAURIZIO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 20/10/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NEGRO GIOVANNA LEGA NORD PADANIA 20/10/2009


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/10/2009
Stato iter:
21/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 21/10/2009
Resoconto NEGRO GIOVANNA LEGA NORD PADANIA
 
RISPOSTA GOVERNO 21/10/2009
Resoconto MOLGORA DANIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/10/2009
Resoconto NEGRO GIOVANNA LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/10/2009

SVOLTO IL 21/10/2009

CONCLUSO IL 21/10/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01972
presentata da
MAURIZIO FUGATTI
martedì 20 ottobre 2009, seduta n.235

FUGATTI e NEGRO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha confermato la legittimità dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che assegna alle Commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie riguardanti la tariffa del servizio di igiene ambientale (TIA);

con la medesima sentenza, la Corte ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale con le seguenti motivazioni: a) obbligo della prestazione e collegamento con una spesa di natura pubblica; b) il termine «tariffa», in questo caso, è da considerarsi neutro e non configura, di per sé, la tributarietà o meno del prelievo; c) TARSU e TIA hanno la medesima genesi autoritativa ed il fatto generatore dell'obbligo di pagamento è legato non all'effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato e all'effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all'utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento; d) in ogni caso il soggetto attivo del prelievo è il comune, anche nel caso in cui l'accertamento e la riscossione siano affidati a terzi; e) non esiste nesso diretto tra servizio reso e TIA;

alla TIA non è applicabile l'IVA, per mancanza di tutti i presupposti oggettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

a fronte della citata sentenza della Corte costituzionale, devono, essere il legislatore o l'Esecutivo a rendere concretamente applicabili i concetti espressi dalla Corte;

la citata sentenza ha generato confusione tra i comuni e tra le aziende che erogano il servizio e che procedono all'accertamento e alla riscossione della TIA, obbligate, in mancanza di un'idonea normativa, a continuare ad applicare l'IVA sulle bollette TIA, e pressate dalle istanze dei singoli cittadini e delle associazioni dei consumatori, che vorrebbero vedere immediatamente applicata la sentenza della Corte costituzionale;

ormai sono trascorsi tre mesi dall'emanazione della sentenza ed i comuni stanno lavorando alla predisposizione dei bilanci preventivi 2010 -:

quali iniziative normative intenda assumere il Governo e in quali tempi per dare concreta attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, in modo da dare giusta tutela agli interessi dei cittadini e ai bilanci delle amministrazioni comunali. (5-01972)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1992 0546

EUROVOC :

bilancio

giudizio

IVA

movimento dei consumatori

rifiuti

utilizzazione del terreno