CONTE. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 299, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) prevede che le regioni le quali si sono avvalse, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 460 del 1997, della possibilità di esentare le ONLUS dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), possono estendere tale regime di esenzione anche alle aziende pubbliche per i servizi alla persona (ASP) che siano succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
alcune regioni, tra le quali, ad esempio, la regione Friuli-Venezia Giulia, hanno utilizzato tale possibilità, stabilendo l'esenzione dall'IRAP per le ASP succedute alle IPAB;
sono insorti diversi dubbi interpretativi circa l'ambito di applicazione di tale agevolazione fiscale, in particolare non è chiaro se essa si applichi anche alle ASP di nuova costituzione, e non solo a quelle che derivino dal riordino delle IPAB;
in tale ambito, a seguito di un interpello in materia proposto dalla già citata regione Friuli-Venezia Giulia, l'Agenzia delle entrate ha sostenuto che la predetta agevolazione spetterebbe alle sole ASP derivanti dal riordino e trasformazione delle IPAB;
tale linea interpretativa assunta dall'Amministrazione finanziaria determinerebbe, se confermata, un'evidente disparità di trattamento tra soggetti aventi la stessa natura giuridica e svolgenti le medesime funzioni socio-assistenziali e sanitarie di rilievo pubblicistico, senza alcuna valida giustificazione di ordine logico;
inoltre, la tesi restrittiva dell'Agenzia delle entrate comporta l'effetto di aggravare gli oneri tributari gravanti su alcune ASP, le quali, conseguentemente, si vedono costrette a ridurre i propri servizi, ovvero a incrementare la retta chiesta ai fruitori dei medesimi servizi;
tale ultimo aspetto costituisce un ulteriore elemento di illegittima disparità di trattamento, in quanto gli ospiti o destinatari dei servizi delle ASP che non godono della predetta agevolazione potrebbero per tale motivo fruire di un trattamento deteriore rispetto a coloro che si avvalgano invece dei servizi di quelle ASP che possono avvalersi del beneficio dell'esenzione IRAP;
le ASP costituiscono un elemento fondamentale del sistema integrato di interventi e servizi sociali delineato dalla legge n. 328 del 2000, ed appare pertanto del tutto incongruo frapporre ostacoli di natura tributaria alla loro operatività, considerato anche che gli oneri derivanti dall'applicazione a tutte le ASP dell'agevolazione in materia di IRAP risulterebbero sostanzialmente irrilevanti, e che gli effetti di minor gettito attesi dall'attuazione dell'articolo 1, comma 299, della legge n. 266 del 2005 sono stati trascurabili e che il numero di ASP di nuova costituzione risulta molto limitato -:
quali iniziative intenda assumere per eliminare le incertezze normative sulla questione, auspicabilmente chiarendo che l'esenzione dall'IRAP prevista dall'articolo 1, comma 299, della legge n. 266 del 2005 è applicabile a tutte le ASP, indipendentemente dal fatto che esse siano state costituite ex novo ovvero derivino dalla trasformazione di IPAB. (5-01970)