Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-01962
presentata da
MASSIMO BITONCI
giovedì 15 ottobre 2009, seduta n.233
BITONCI e NEGRO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
la normativa sul patto di stabilità per gli anni 2009-2011, introdotta dall'articolo 77-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, è stata oggetto nel corso del 2009 di una serie di modifiche finalizzate a rendere meno stringenti i vincoli del patto per consentire ai comuni, in particolare quelli cosiddetti «virtuosi», di effettuare nuovi investimenti in opere e infrastrutture, mediante l'esclusione dal saldo finanziario di una serie di pagamenti in conto capitale correlati ad impegni già assunti;
le modifiche apportate con l'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e l'ultima contenuta nell'articolo 9-bis del decreto-legge 1
o luglio 2009, n. 78 rispecchiano la volontà trasversale costituitasi nelle Commissioni parlamentari competenti di consentire una maggiore autonomia di spesa per i comuni, laddove siano disponibili risorse;
in sede di applicazione della normativa sul patto di stabilità dettata dal citato articolo 77-bis, il conteggio dei trasferimenti erariali e regionali non avviene più secondo il criterio dell'accertamento convenzionale, previsto dal comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, normativa non riproposta dall'articolo 77-bis;
l'imputazione ai fini del calcolo del saldo finanziario dei suddetti trasferimenti con la nuova normativa della competenza mista di cui al comma 5 del sopraccitato articolo 77-bis, apporterà una riduzione delle risorse a disposizione dei comuni, annullando, di fatto, il proposito del legislatore di compensare con interventi legislativi ad hoc gli stretti vincoli del patto per il triennio 2009-2011 -:
se il Ministro intenda assumere iniziative normative per ripristinare il metodo di calcolo mediante l'accertamento convenzionale dei trasferimenti erariali e contributi dello Stato, al fine di consentire maggiori disponibilità finanziarie ai comuni, compensando gli effetti finanziari con le maggiori risorse che si dovessero rendere disponibili. (5-01962)