Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-01935
presentata da
FABIO GARAGNANI
sabato 14 ottobre 2000, seduta n.232
GARAGNANI e APREA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
si richiama un precedente atto di sindacato ispettivo concernente l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado situate nel territorio nazionale (n. 5-00207) e si prende spunto dalle polemiche scoppiate a Bologna per effetto della collocazione dell'ora di religione negli orari più scomodi del quadro orario (la sistematica collocazione all'inizio o alla fine delle lezioni, caso che riguarda in particolare il liceo scientifico Fermi), quasi che questa materia fosse la «cenerentola» delle discipline;
a tale riguardo, non possono essere considerate valide le argomentazioni di quei presidi che non avendo fondi per attività alternative assegnano alla religione la prima o l'ultima ora;
inoltre, in un momento di crisi culturale determinata dall'afflusso indiscriminato di immigrati di etnie e religioni diverse da quella tradizionale dal popolo italiano, appare necessario tenere ben presente, nell'ovvio rispetto della Costituzione e dei principi di uguaglianza di tutti i cittadini, che la tradizione culturale giudaico-cristiana è parte essenziale della nostra identità e che in questo contesto si situa l'insegnamento della religione cattolica che a maggior ragione deve essere considerato essenziale non solo dal punto di vista spirituale ma anche da quello culturale per la formazione delle giovani generazioni -:
se non ritenga necessario assumere iniziative normative ed amministrative volte a chiarire senz'ombra di dubbio che:
a) l'insegnamento della religione deve essere considerato in modo inequivocabile come quello della religione cattolica, apostolica, romana, non già come generico insegnamento di storia delle religioni o cultura generale, e deve essere equiparato a tutti gli effetti alle altre discipline che fanno parte del curriculum scolastico;
b) i dirigenti scolastici sono tenuti ad applicare questa normativa evitando interferenze nelle scelte delle famiglie o degli studenti e soprattutto evitando la penalizzazione di coloro che hanno scelto il suddetto insegnamento per favorire chi ha optato per insegnamenti alternativi.
(5-01935)