ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01920

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 231 del 13/10/2009
Firmatari
Primo firmatario: FUGATTI MAURIZIO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 13/10/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
POLLEDRI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 13/10/2009


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/10/2009
Stato iter:
14/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 14/10/2009
Resoconto POLLEDRI MASSIMO LEGA NORD PADANIA
 
RISPOSTA GOVERNO 14/10/2009
Resoconto MOLGORA DANIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 14/10/2009
Resoconto POLLEDRI MASSIMO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/10/2009

SVOLTO IL 14/10/2009

CONCLUSO IL 14/10/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01920
presentata da
MAURIZIO FUGATTI
martedì 13 ottobre 2009, seduta n.231

FUGATTI e POLLEDRI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

antecedentemente all'introduzione del comma 4 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il trasferimento del plafond all'affittuario in sede di affitto di azienda non era specificamente regolamentato dalla legge e l'orientamento del ministero, contenuto in varie risoluzioni a cominciare dal 1975, era di sussistenza del diritto al trasferimento, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni;

poiché le pronunce ministeriali erano parzialmente contraddittorie e si riferivano non solo all'affitto, ma a tutte le fattispecie di trasferimento di azienda, con il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, anche a fini interpretativi, come è dato leggere nella relazione al decreto-legge, limitatamente all'affitto di azienda, fu introdotta la normativa attualmente vigente in tema di plafond, dispone che, nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'Ufficio IVA competente per territorio;

il comma 6 dello stesso decreto n. 417 del 1991 stabiliva che «La disposizione di cui al comma 5 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della repubblica n. 633 del 1972, introdotto dal comma 5;

la ratio legis è desumibile dalla «Relazione tecnica» al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, nella quale è dato leggere: «La norma prevede il trasferimento del beneficio di acquistare beni e servizi in sospensione d'imposta ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a favore dell'affittuario dell'azienda. Trattasi di una norma avente carattere interpretativo, conforme all'orientamento già dato dall'amministrazione finanziaria. Non si ravvisa nella fattispecie nessuna erosione della base imponibile e quindi nessun effetto sul gettito del bilancio dello Stato; da quanto sopra appare evidente che di tutte le condizioni richieste nella precedente produzione ministeriale non è fatta alcuna menzione nella legge, e che dignità di legge venne unicamente conferita alla volontà delle parti, che debbono espressamente indicare nel contratto il trasferimento del plafond e all'obbligo di comunicazione al competente ufficio IVA del trasferimento avvenuto;

successivamente, in contraddizione con quanto espresso dal legislatore pochi mesi prima, il Ministero, con risoluzione n. 450173 del 1992, dopo aver sancito il carattere derivativo del diritto al trasferimento del plafond nell'affitto di azienda, reintroduce un'ulteriore condizione con le parole «... laddove, ovviamente, viene previsto il trasferimento del beneficio solo se vengono ceduti quantomeno i rapporti con la clientela, oltre all'università costituente l'azienda...» -:

se i requisiti richiesti dall'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sopra citato, ovvero la presenza di un contratto di affitto di azienda in cui il trasferimento del beneficio sia espressamente previsto e comunicato entro trenta giorni all'Ufficio IVA competente, siano, non solo necessari, ma anche sufficienti. (5-01920)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

beni e servizi

bilancio dello Stato

contratto

esportazione

IVA

locazione

trasferimento d'impresa

universita'