ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01918

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 231 del 13/10/2009
Firmatari
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/10/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 13/10/2009
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 13/10/2009


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/10/2009
Stato iter:
14/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 14/10/2009
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 14/10/2009
Resoconto MOLGORA DANIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 14/10/2009
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/10/2009

SVOLTO IL 14/10/2009

CONCLUSO IL 14/10/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01918
presentata da
ALBERTO FLUVI
martedì 13 ottobre 2009, seduta n.231

FLUVI, CAUSI e BENAMATI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, fornisce una interpretazione autentica dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità in capo ad enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società, nell'ipotesi di violazione da parte di questi dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale;

il citato articolo del codice civile prevede che le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società;

la norma introdotta dal decreto-legge specifica, al riguardo, che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria;

né la relazione illustrativa, né il dibattito parlamentare hanno chiarito la ratio della norma né tantomeno le eventuali ricadute sulle situazioni in essere derivanti dall'introduzione di norma interpretativa che dispiega i suoi effetti ex tunc;

secondo autorevoli interpretazioni, la norma potrebbe essere applicabile alla vicenda Alitalia: in tal modo il Ministro dell'economia potrebbe non rispondere nei confronti degli azionisti: a) per eventuali responsabilità che abbiano inciso sul diritto dei soci al mantenimento del valore di scambio della partecipazione; b) della legittima aspettativa di realizzare un valore in caso di vendita; c) del diritto ad un adeguato controvalore in denaro -:

quali siano i motivi che hanno indotto il Governo a fornire tale interpretazione autentica e se non vi sia la possibilità che essa possa condurre a una sottrazione dello Stato, in un'economia di mercato, alle regole di tutela delle esigenze dei risparmiatori e degli investitori.
(5-01918)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

gestione d'impresa

partecipazione sociale

socio

tutela dei soci