PIFFARI e FAVIA. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:
con la Finanziaria 2008 è stato introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti di lavori, forniture e servizi, e di sottoscrivere compromessi relativi agli stessi contratti. L'abolizione degli arbitrati è stata fortemente voluta dall'ex Ministro per le infrastrutture, Antonio Di Pietro, per mettere un freno alle ingenti spese sostenute dallo Stato per questo tipo di contenziosi, la cui entrata in vigore è stata successivamente sospesa;
secondo elementi raccolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture risulta che il costo del giudizio arbitrale è significativamente più elevato del giudizio ordinario. Ove non sia intervenuta una transazione, le pubbliche amministrazioni sono risultate soccombenti nella grande maggioranza di giudizi arbitrali, secondo una percentuale che si aggira intorno ai due terzi del totale e che, solo nel 2006 ha comportato oneri pari a 320.943.611 euro senza contare le spese per lo svolgimento del giudizio;
i lodi arbitrali sono stati, nella gran parte dei casi, dichiarati nulli da parte della Corte d'appello. Solo una minoranza degli arbitrati azionati si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo ed in taluni casi si sono conclusi con un accordo transattivo;
gli arbitrati nelle pubbliche amministrazioni sono talora fonti di pregiudizio all'erario e la loro conduzione ed i relativi esiti destano grave preoccupazione per gli effetti che essi possono produrre non solo sul bilancio dello Stato ma anche su quelli degli enti locali;
da notizie di stampa si apprende ad esempio che secondo una consulenza tecnica resa nell'ambito di una procedura arbitrale tra l'impresa Salini Locatelli s.r.l. ed il comune di Ancona, il comune stesso sarebbe tenuto a corrispondere alla citata impresa tre milioni di euro;
il Comune di Ancona aveva però risolto il contratto sottoscritto con la citata società (concernente la realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di costruzione del centro intermodale di scambio per il trasporto pubblico e stabilizzazione del versante a monte dell'area ex Fornace Verrocchio Ancona) per grave inadempimento in quanto l'impresa affidataria ha realizzato parti della struttura in calcestruzzo armato in modo difforme dal progetto approvato;
nella relazione del consulente tecnico si affermerebbe, secondo gli interroganti apoditticamente, la preferibilità della soluzione adottata dall'impresa -:
quali iniziative di carattere normativo si intendano assumere al fine di abrogare le norme che consentano alle stazioni appaltanti di inserire clausole compromissorie nei contratti di lavori, forniture e servizi, e di sottoscrivere compromessi relativi agli stessi contratti, visti gli ingenti costi sostenuti dallo Stato e dagli enti locali per questo tipo di contenziosi.(5-01914)