FUGATTI e MONTAGNOLI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo sul quotidiano Libero del 24 settembre 2009 riportava la notizia di una truffa da 173 mila euro scoperta dalla Guardia di finanza di Verona: 38 persone extracomunitarie prendevano l'assegno sociale Inps pur essendo rientrate nel proprio Paese e, addirittura, qualcuno era pure deceduto e l'assegno veniva incassato da un parente;
secondo dati Inps, ogni mese 13.800 immigrati ricevono dall'Inps un assegno sociale per una spesa di 6.190.930 euro; per il 2009 - si ricorda - l'importo mensile dell'assegno è di 409,05 euro per un totale annuo di 5.317,65 (il calcolo è per 13 mensilità);
stando all'articolo di giornale, la truffa si svolge secondo un metodo collaudato: un immigrato con permesso di soggiorno che risiede «legalmente e continuativamente» da almeno dieci anni sul territorio italiano (peraltro fino all'anno scorso, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, erano sufficienti 5 anni) si fa carico di mantenere un parente e chiede il ricongiungimento familiare; il nuovo arrivato, se ultra sessantacinquenne e privo di reddito ovvero con introiti inferiori ai limiti fissati dalla legge, ha diritto all'assegno sociale, che incasserà per un paio di volte in Italia e poi continuerà a riceverlo nel suo Paese ove è rientrato senza comunicare la partenza;
è fondamentale che l'Inps proceda ogni anno all'accertamento dell'esistenza in vita del titolare della pensione, avvalendosi a tal fine delle procedure di scambio di informazione automatizzate con i Comuni, per evitare che gli extracomunitari riscuotano le pensioni di «fantomatici» parenti;
il comma 12 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 112 del 2008 dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge l'Inps metta a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile, da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento, altrimenti il responsabile del procedimento risponde a titolo di danno erariale -:
se e quali risultati siano stati conseguiti, in termini di risparmio di spesa previdenziale, dall'applicazione del disposto citato in premessa - comma 12 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 112 del 2008 - ad un anno dalla sua data di entrata in vigore;
se, oltre all'incrocio dei dati Inps con gli uffici anagrafe dei comuni, siano stati posti in essere o è intenzione del Governo farlo altri strumenti per monitorare i continui spostamenti degli stranieri ed impedire truffe simili a quella citata in premessa.(5-01893)