FLUVI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ha regolamentato con proprio provvedimento i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro (i cosiddetti skill games), così come previsto dal decreto-legge n. 248 del 2006, all'articolo 38, comma 1, lettera b), normativa successivamente modificata dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e resa esecutiva con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 luglio 2007, n. 186;
tali giochi sono accessibili on-line presso abitazioni o luoghi privati, ma sono anche stati resi fruibili su terminali detti «Totem» e installati in numero molto rilevante presso i locali pubblici (bar, sale giochi, sale bingo, sale scommesse e corner ippici e sportivi);
le tipologie di gioco usufruibili presso i corner, le agenzie ippiche o sportive, sono sottoposte alla licenza per l'esercizio delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS (rilasciata dalla questura), così come per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110 TULPS, commi 6 e 7, è necessario munirsi di autorizzazione comunale di cui all'articolo 86, terzo comma, lettere a), b) e c) del TULPS; in realtà, per gli apparecchi tipo «Totem», contenenti i giochi di abilità, sembra non esservi nessun tipo di autorizzazione al suo utilizzo presso i pubblici esercizi;
gli apparecchi in questione si collegano ai siti di gioco on-line legali per i giochi «skil games», ma sempre più spesso opzionalmente anche a web site illegali, i così detti .com, vietati e oscurati a fatica da AAMS perché rappresentanti giochi che da sempre sono proibiti in Italia in quanto ritenuti d'azzardo;
in particolare, per i primi l'offerta è subordinata ad apposita concessione e autorizzazione delle piattaforme di gioco da parte di AAMS, mentre per i secondi (.com) viene fatto divieto assoluto di offerta da parte di chiunque ed in qualsiasi forma;
questi giochi, se pur definiti «skill games», riproducono, di fatto, nella quasi totalità delle fattispecie, il «TEXAS HOLD'EM» (cioè il cosiddetto poker texano) in modalità torneo: al riguardo è il caso di ricordare che il gioco del poker è vietato per legge ed è inserito nelle tabelle dei giochi vietati in tutte le questure d'Italia;
l'utilizzo di questi apparecchi sembra non essere correttamente normato per l'uso presso i locali pubblici, tanto che le forze dell'ordine, la guardia di finanza e anche i funzionari locali di AAMS faticano a inquadrarli correttamente durante i controlli -:
quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di fare chiarezza sui modi e sugli usi di dette apparecchiature elettroniche, a tutela dei fruitori e degli operatori del gioco lecito di altre tipologie di apparecchi normati correttamente. (5-01882)