ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01807

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 218 del 22/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/09/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 22/09/2009


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/09/2009
Stato iter:
23/09/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/09/2009
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 23/09/2009
Resoconto MOLGORA DANIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/09/2009
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/09/2009

SVOLTO IL 23/09/2009

CONCLUSO IL 23/09/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01807
presentata da
ALBERTO FLUVI
martedì 22 settembre 2009, seduta n.218

FLUVI e CAUSI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

una recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 238 del 2009), pur vertendo sulla competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie, ha incidentalmente riaffermato la tesi della natura tributaria della TIA (tariffa di igiene ambientale), come tale non assoggettabile al pagamento dell'IVA; com'è a tutti noto, si tratta di una questione giurisprudenziale annosa, finora risolta, anche sulla base di precise indicazioni e risoluzioni dell'Agenzia delle entrate, nel senso opposto dell'assoggettabilità ad IVA della tariffa in questione;

la pronuncia della Corte costituzionale fa ricadere invece la tariffa di igiene ambientale nell'ambito delle prestazioni patrimoniali imposte: ciò implica, con ogni evidenza, la necessità di un urgente riassestamento dell'intero apparato normativo di secondo livello collegato alla stessa tariffa, nonché di una modifica di numerose prassi operative consolidatesi nel tempo; non secondario, poi, appare il potenziale impatto di tale decisione non solo sui conti dello Stato, soggetto percettore in ultima istanza dell'IVA, ma anche su quelli dei soggetti gestori in via diretta (Comuni, A.T.O. e altro) o in via indiretta (aziende concessionarie) delle responsabilità in merito alla fornitura dei servizi ambientali nonché alla riscossione dei relativi pagamenti da parte di famiglie e imprese;

numerosi segnali di allarme e di preoccupazione si sono infatti diffusi nel settore in seguito a tale sentenza, con il rischio di appesantire una crisi già incipiente del sistema gestionale dei rifiuti, producendo ulteriore incertezza su un quadro normativo di per sé confuso e farraginoso, nonché danni alla operatività delle aziende e frustrazione delle legittime aspettative dei cittadini;

ciò non solo per il presente e per il futuro, ma anche per l'ulteriore incertezza relativa all'applicazioni con efficacia retroattiva delle decisioni della Corte -:

quali iniziative intenda assumere il Governo, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, per dare risposta alle preoccupazioni degli amministratori locali e alle legittime attese dei cittadini, scongiurando ogni rischio di soluzioni penalizzanti per gli utenti o peggiorative per le aziende del settore e per i bilanci degli enti locali. (5-01807)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

competenza giurisdizionale

ente locale

giudizio

impresa

pagamento

prestazione di servizi

principio chi inquina paga

retroattivita' della legge

rifiuti

societa' di servizi