DI CAGNO ABBRESCIA. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36 concernente «Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», nonché il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005 recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica», individuano la complessa normativa relativamente alla gestione delle discariche;
i predetti atti normativi contengono specifiche disposizioni riguardanti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
in particolare, l'articolo 6 del suddetto decreto legislativo stabilisce una serie di restrizioni riguardanti le caratteristiche dei rifiuti che rendono gli stessi non ammissibili in discarica, indipendentemente dalla categoria dell'impianto di smaltimento (discariche per rifiuti inerti, discariche per rifiuti non pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi);
più specificatamente tra le suddette limitazioni si segnala, in modo particolare, quanto previsto alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 che impone il divieto di conferimento in discarica di rifiuti con potere calorifico (PCI) maggiore di 13.000 kJ/kg, a decorrere dal 1
o gennaio 2010 per effetto di quanto disposto dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
la predetta restrizione rischia di rendere di fatto non applicabile lo smaltimento in discarica per rilevanti flussi di rifiuti (ad esempio gli scarti ed i sovvalli non più riciclabili provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani ed industriali) per i quali comunque sino ad oggi la discarica ha rappresentato la più importante soluzione, dal punto di vista della sicurezza ambientale, e a costi adeguati;
sebbene la direttiva europea 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti non stabilisca alcuna specifica restrizione per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica rispetto al loro potere calorifico, il suddetto divieto trova giustificazione nella necessità italiana di potenziare impianti che consentano un trattamento diverso dallo smaltimento in discarica dei rifiuti con tali caratteristiche, quali, ad esempio, il recupero energetico attraverso impianti di termovalorizzazione (inceneritori);
tuttavia, la carenza nazionale di strutture impiantistiche (diverse dalla discarica) adeguate nel gestire il consistente carico aggiuntivo dei rifiuti che si verrebbe a creare nel caso si adottasse il limite suesposto, rischierebbe di creare una serie di evidenti problemi operativi rilevanti in materia ambientale;
risulta conseguentemente necessario valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente la scadenza dell'introduzione del divieto in questione, di almeno cinque anni, in considerazione del fatto che tale disposizione rientra specificatamente nell'ordinamento nazionale e che appaiono certamente fondate le motivazioni predette con riferimento al numero esiguo di impianti, presenti nel nostro Paese, predisposti per forme di recupero specifiche per rifiuti con potere calorifico maggiore di 13.000 kJ/kg -:
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda intraprendere in considerazione di quanto esposto in premessa e, in particolare, al fine di prorogare ulteriormente la scadenza dell'introduzione del divieto suesposto, di almeno cinque anni, poiché in caso contrario, le imprese che operano nel settore sarebbero certamente penalizzate sul piano organizzativo, operativo, ed economico.(5-01798)