Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-01791
presentata da
CHIARA BRAGA
giovedì 17 settembre 2009, seduta n.216
BRAGA. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 6 della legge n. 164 del 1975 prevede la corresponsione dell'integrazione salariale fino ad un massimo di tre mesi continuativi agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, a causa di: sospensione o contrazione dell'attività produttiva, situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai, situazioni temporanee di mercato, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali. In casi eccezionali, la durata dell'integrazione salariale può essere prorogata trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi;
il suddetto articolo stabilisce, inoltre, che qualora l'impresa abbia usufruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, può presentare una nuova domanda per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, a patto che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio. Queste ultime disposizioni non vengono applicate nei casi di intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili;
il comparto industriale della provincia di Como, anch'esso colpito duramente dalla grave crisi economica in atto, è composto da numerose piccole e medie imprese che in questo periodo hanno dovuto fare un massiccio ricorso alle misure di cassa integrazione;
a causa dell'andamento discontinuo degli ordini e delle commesse ricevute da dette aziende, è diventato difficoltoso programmare la produzione nel medio-lungo periodo e pertanto è emersa da parte delle rappresentanze sindacali ed imprenditoriali la necessità di introdurre maggiore flessibilità nell'applicazione degli strumenti di integrazione salariale anche al fine di evitare conseguenze sull'occupazione -:
se non ritengano necessario adottare iniziative di carattere normativo volte ad una modifica dell'articolo 6 della legge n. 164 del 1975, in modo da consentire alle aziende di usufruire dell'integrazione salariale oltre il biennio previsto dal suddetto articolo e senza vincolarle alla ripresa della normale attività lavorativa dopo le 52 settimane.(5-01791)