RUVOLO. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
alcuni docenti, che avevano partecipato alle prove concorsuali relative al corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, pubblicato in data 26 novembre 2004 sulla 4
a serie speciale, n. 94 della Gazzetta Ufficiale, hanno fatto ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, contestando la procedura di valutazione degli elaborati, i cui verbali di valutazione sono stati annullati con sentenze nn. 447 e 478 depositate il 25 maggio 2009;
la richiesta di annullamento di tali verbali è stata accolta poiché è stata contestata l'assenza del Presidente nelle due Commissioni al momento della correzione degli elaborati, dovendo lo stesso spostarsi da una commissione all'altra, violando il combinato disposto dall'articolo 8 del bando di concorso e dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341, giacché le Commissioni giudicatrici nei concorsi, devono necessariamente contenere un numero dispari di componenti, non inferiore a tre e la stessa composizione deve rimanere invariata durante la correzione di tutti gli elaborati;
a seguito dell'approvazione della graduatoria degli ammessi a sostenere la prova orale, altri docenti della regione Sicilia, risultando non ammessi, hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e, vedendo la loro richiesta respinta, hanno presentato in seguito ricorso in appello al Consiglio di Stato, che non si è ancora espresso sulla questione -:
quali iniziative intenda adottare al fine di mantenere valida la graduatoria già approvata dall'ufficio scolastico regionale della Sicilia, permettendo allo stesso tempo, ai docenti che hanno presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nei tempi previsti dalla legge, di partecipare, a domanda e previa frequenza obbligatoria di un corso di formazione, ad una nuova prova orale con una commissione appositamente istituita.
(5-01690)