ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01663

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 205 del 21/07/2009
Firmatari
Primo firmatario: DUSSIN GUIDO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 21/07/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LUSSANA CAROLINA LEGA NORD PADANIA 21/07/2009
ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA 22/07/2009


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 21/07/2009
Stato iter:
22/07/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/07/2009
Resoconto MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 22/07/2009
Resoconto ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 22/07/2009

DISCUSSIONE IL 22/07/2009

SVOLTO IL 22/07/2009

CONCLUSO IL 22/07/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01663
presentata da
GUIDO DUSSIN
martedì 21 luglio 2009, seduta n.205

GUIDO DUSSIN, LUSSANA e ALESSANDRI. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:
in data 15 gennaio 2009, nella seduta della VIII Commissione della Camera il Governo ha fornito la risposta all'interrogazione n. 5-00507, relativa alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale della variante parziale al progetto del metanodotto originario, quale opera connessa alla centrale termoelettrica di Villa di Serio, nella provincia di Bergamo;
la risposta del Governo ha ripercorso l'intera vicenda che ha caratterizzato l'iter di approvazione dell'opera suddetta, ma non ha fornito una risposta specifica al quesito dell'interrogazione, relativamente alla possibilità di instaurare, in applicazione delle nuove norme del codice ambientale e della normativa comunitaria, un contraddittorio tra le parti interessate, ossia la società Italgen S.p.A. e i cittadini che hanno presentato osservazioni al progetto;
pertanto l'interrogante, onorevole Lussana, si è dichiarata insoddisfatta della risposta ricevuta ed ha invitato il Governo ad un ulteriore approfondimento della questione;
ad oggi non risultano presi nuovi provvedimenti da parte del Governo;
in aggiunta a quanto già esposto nelle premesse dell'interrogazione n. 5-00507, si rileva che in data 22 gennaio 2007 si è tenuta la conferenza di servizi indetta dal Ministero dello sviluppo economico per l'esame di una «nuova ipotesi di tracciato del metanodotto contenuta nella dichiarazione di intenti» approvata dalla Giunta provinciale di Bergamo con delibera n. 5 del 13 gennaio 2007. In tale ambito il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha sottolineato che il nuovo progetto da approvare «debba necessariamente riattivare la procedura di Via» e che «la Società dovrà presentare istanza di variante al progetto originario», la quale «formalizzando la rinuncia da parte della Società medesima della ipotesi progettuale originaria, attiverà un nuovo procedimento»;
in data 26 luglio 2007, la società Italgen ha presentato istanza presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e presso la regione Lombardia avente per oggetto «Variante al metanodotto nel progetto di ripotenziamento della Centrale termoelettrica di Villa di Serio (Bergamo) - Autorizzazione ai sensi della legge 55 del 2002 - Valutazione impatto ambientale - Richiesta pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 349 del 1986» con i relativi documenti di progetto e studio di impatto ambientale riferiti esclusivamente ad una parte del tracciato del metanodotto originario, non tenendo conto della richiesta, avanzata dalla regione Lombardia e dai funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico in sede di Conferenza di servizi del 22 gennaio 2007, di presentare un progetto alternativo organico dell'intero tracciato;
in data 27 luglio 2007, la società ha pubblicato sul Corriere della Sera e su Eco di Bergamo l'avviso al pubblico che, secondo gli interroganti, non attua un'applicazione corretta dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, ai sensi del quale «l'annuncio» da pubblicare deve contenere «l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione dell'oggetto»; infatti, l'oggetto del suddetto avviso doveva essere il progetto unitario composto dal potenziamento della centrale termoelettrica di Villa di Serio e di tutte le opere connesse, tra cui il «muovo metanodotto», viste le modifiche e la portata del progetto in esame, il cui tracciato interessa anche altri comuni e non solo quelli indicati nell'avviso pubblicato;
pertanto, nonostante la richiesta della conferenza di servizi del 22 gennaio 2007, Italgen ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della procedura di Via ed ha pubblicato sui quotidiani una parte del progetto, che corrisponde a soli 16,865chilometri di tracciato di metanodotto su un totale di 43,090 chilometri, e ciò violerebbe le norme sulle modalità di pubblicità dello Studio d'impatto ambientale e disattenderebbe l'esplicita richiesta formulata dal rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
in data 12 novembre 2008 la Giunta regionale ha approvato la delibera n. VIII/008402 avente come oggetto: «Espressione dei pareri previsti per il rilascio dell'autorizzazione unica ai Ministeri competenti relativa alla Variante al metanodotto nel progetto di ripotenziamento della centrale termoelettrica di Villa di Serio (Bergamo), presentato da Italgen Spa Bergamo (LI. n. 55 del 2002)»; ad avviso dell'interrogante la succitata delibera è assolutamente sfornita di qualsiasi riscontro tecnico e, addirittura, in aperta contraddizione con la precedente pronuncia del 14 luglio 2004 allegata alla DGR.VIV18169, introduce una nuova ed ulteriore variante al tracciato del metanodotto del 27 luglio 2007 (comune di Albano S. Alessandro), ignora le prescrizioni che condizionavano il parere espresso dai comuni interessati in occasione della conferenza di concertazione degli enti del 25 giugno 2008 e viola quanto prescrive il decreto ministeriale 17 aprile 2008 quando afferma che devono essere effettuate indagini preliminari geologiche, geotecniche ed idrogeologiche di dettaglio prima di valutare la fattibilità dell'ipotesi progettuale prospettata dal proponente;
in data 28 novembre 2008 l'avvocato Marco Savoldi ha inviato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e per le attività culturali, alla provincia di Bergamo, al comune di Scanzorosciate ed a Italgen S.p.a. alcune osservazioni inerenti il transito del gasdotto nella località Valbona situata nel comune di Scanzorosciate, nelle quali fa presente che la variante al tracciato del gasdotto depositata il 26 luglio 2007 non tiene conto delle gravi problematiche geologiche ed idrogeologiche evidenziate nell'Allegato A approvato dalla delibera n. VII/18169 del 2004 della giunta regionale della Lombardia;
tali criticità non sono più state citate e nemmeno analizzate, in alcun atto successivo alla suddetta delibera regionale e, ciò che è ancor più grave, sono state ignorate da Italgen S.p.a nel progetto di variante al tracciato del gasdotto e nel relativo S.I.A.;
in base ad approfonditi studi geologici ed alle richieste di accesso agli atti presentati al comune di Scanzorosciate e alla provincia di Bergamo è emerso che i due enti territoriali non hanno compiuto alcuna verifica e nemmeno la necessaria indagine geologica sulle aree della località Valbona che giustifichi l'effettivo superamento dei limiti di compatibilità ambientale precedentemente evidenziati dai medesimi enti e poi recepiti dalla Regione nel pronunciamento di non compatibilità ambientale dell'intero progetto del metanodotto allegato alla delibera di giunta succitata;
ulteriori segnalazioni sono state inviate ai Ministeri dell'ambiente e dei beni e delle attività culturali da una serie di soggetti interessati e da associazioni, in cui si sottolineano le contraddizioni che emergono nella serie di deliberazioni e soluzioni proposte dai vari enti interessati al procedimento amministrativo (nel senso che taluni soggetti e/o enti propongono e deliberano soluzioni giudicate non fattibili da altri enti), e soprattutto si rileva che l'avviso al pubblico del 27 luglio 2007 violerebbe l'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, in quanto l'oggetto del suddetto avviso doveva riguardare l'intero progetto di potenziamento della centrale termoelettrica di Villa di Serio e le relative opere connesse, compreso il nuovo metanodotto, il cui tracciato interessa anche altri comuni oltre a quelli indicati nell'avviso che è stato pubblicato;
la società Immobiliare Lucrezia srl, proprietaria della parte di Collina di Comonte in Seriate, soggetta a vincolo ambientale-paesaggistico ex articolo 136, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, interessata dall'attraversamento del metanodotto, con nota del 29 settembre 2008, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo svolgimento di un'inchiesta pubblica e/o in subordine di un contraddittorio con la società proponente il progetto, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 29, comma 2 e comma 4;
anche se l'istanza è stata avanzata prima dell'entrata in vigore dell'articolo 29, commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che appunto ha introdotto nell'ordinamento italiano tali strumenti di partecipazione del pubblico nel procedimento di Via, c'è da osservare che lo strumento dell'indagine pubblica fa parte dell'ordinamento comunitario già dal 2001, a seguito della Convenzione di Aarhus, e che il legislatore italiano ha recepito in ritardo tali norme;
attraverso infatti l'approvazione di tale Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, l'Unione europea ha inteso sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nelle questioni ambientali, nonché migliorare l'applicazione della legislazione sull'ambiente;
la direttiva n. 2003/35/CE, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, ha successivamente modificato la direttiva 85/337/CEE, inerente la valutazione d'impatto ambientale, proprio per attuare gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Arhus;
in virtù di tali norme comunitarie che prevalgono sulla legislazione italiana, secondo gli interroganti, è da ritenere pertanto inusuale un'eventuale negazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della possibilità di un confronto con i cittadini interessati, pur non essendo tale confronto già incluso nel procedimento amministrativo italiano;
ciò, anche in considerazione della situazione delicata che si è creata sul territorio interessato dal passaggio del metanodotto, non solo per questioni di merito, che riguardano il rischio geologico e idrogeologico, il pericolo di frana, la distruzione di coltivazioni pregiate di vigneti D.O.C. (anche di recente reimpianto) e l'infondatezza della realizzazione di una dorsale di distribuzione del gas in contrasto con il programma energetico regionale e con il nuovo piano d'azione per l'energia 2007, come ampiamente descritto nelle premesse della citata interrogazione 5-00507, ma anche per questioni formali emerse, riguardanti la presentazione dell'istanza;
tenuto conto che, ad oggi, risultano ancora inevase le fondamentali questioni relative: all'opportunità di avviare, prima della conclusione del procedimento di Via della variante al tracciato di metanodotto presentata da Italgen S.p.A., un'inchiesta pubblica o quantomeno un contraddittorio tra il proponente e i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria; alla possibilità di ritenere applicabile al progetto originario e alla variante la procedura stabilita dalla legge n. 55 del 2002; all'opportunità che il Ministero si adoperi al fine di indurre la società Italgen S.p.a. ad attivare un'unica ed autonoma procedura di Via riguardante l'intero progetto in questione -:
se il Ministro non intraveda l'opportunità di autorizzare ad Italgen S.p.A. la sola ristrutturazione della centrale esistente, attraverso l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, conservando l'attuale potenza autorizzata di 90 Mwe, ciò in conformità con la motivazione contenuta nel parere della Commissione tecnica di verifica impatto ambientale Via/Vas n. 77 del 31 luglio 2008 che ha espresso parere negativo al progetto della società ATEL Srl di Stezzano-Bergamo (decreto DSADEC - 2009-00098 del 9 febbraio 2009), in coerenza con il punto n. 2 del piano d'azione per l'energia approvato dalla Giunta regionale lombarda il 15 giugno 2007, con delibera VII/4916, secondo cui «ad oggi il parco impiantistico installato, è in grado di soddisfare appieno il fabbisogno regionale» e che «operando assunzioni realistiche sulle ore di funzionamento degli impianti esistenti, riferendosi ai dati di fabbisogno 2005, gli impianti lombardi potrebbero produrre energia in surplus».
(5-01663)
Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

VILLA DI SERIO, BERGAMO - Prov, LOMBARDIA

EUROVOC :

amministrazione locale

assetto territoriale

gasdotto

impatto ambientale

stazione energetica